CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32244/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] natq a FASANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 11504/2026 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Bari del 10 dicembre 2024 con la quale è stata condannata alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.p.r. 309/90, formulando quat-tro motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in rela-zione alla valutazione delle prove di cui all'art. 192 cod. proc. pen., riguardo la qualificazione giuridica dei fatti, che andavano ricondotti alla meno grave previ-sione di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e, conseguentemente, alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Si sostiene che ricorrevano i pre-supposti per il previo riconoscimento della lieve entità dei fatti e la conseguente assoluzione ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., considerata la modica quantità di sostanza stupefacente e la condotta in concreto tenuta dall'imputata. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4) cod. pen., per omessa valutazione, anche d'ufficio, dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, applicabile anche in materia di stupefacenti in presenza di profitto esiguo, con conseguente possibile riduzione della pena. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della riduzione massima della pena a fronte della con-cessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod pen. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in rela-zione al trattamento sanzionatorio laddove la Corte territoriale non ha tenuto in debita considerazione le modalità dell'azione dell'imputata caratterizzata da una lieve offensività. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. Successivamente è stata depositata memoria difensiva a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della ricorrente, che insiste per l'ammissibilità e l'acco-glimento del ricorso. 2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui 2N. 11504/2026 R.G. motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa-zione). Il terzo e quarto motivo, inoltre, afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle de-duzioni difensive (sull'onere motivazione del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Quanto alla denunzia di violazione dell'ad 192 cod. proc. pen. di cui al primo motivo di ricorso, va ricordato che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, la mancata osservanza di una norma processuale ha rilevanza solo in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità. Le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che in tema di ricorso per cas-sazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova ac-quisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280027 - 04 che a pag. 29 richiama Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; vedasi anche Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278196; Sez. 4, n. 51525 del 4/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 8/1/2004, Meta ed altro, Rv. 229159-01; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Germanotta, Rv. 195306). Condivisibilmente, per Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280027 (pag. 29) « la specificità del motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), dettato in tema di ricorso per cassazione al fine di definirne l'ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che l'ambito della predetta disposizione possa essere dilatato per effetto delle citate regole processuali concernenti la motiva-zione, utilizzando la "violazione di legge" di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), e ciò sia perché la deducibilità per cassazione è ammissibile solo per la violazione di norme processuali "stabilite a pena di nullità, inurilizzabilità, inammissibilità o de-cadenza", sia perché la puntuale indicazione di cui alla lettera e) ricollega a tale 3N. 11504/2026 R.G. limite ogni vizio motivazionale. D'altro canto, la riconduzione dei vizi di motiva-zione alla categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l'assetto normativo delle modalità di deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti "dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specifica-mente indicati nei motivi di gravame" [lett. e)], laddove, ove se fossero deducibili quali vizi processuali ai sensi della lettera c), in relazione ad essi questa Corte di legittimità sarebbe gravata da un onere non selettivo di accesso agli atti. Queste Sezioni Unite (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 3 N. 1923/2026 4. La ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva-zione della Corte di Appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravarne del merito, conformandosi alla costante giurisprudenza di questa Corte, hanno dato motivatamente conto di ritenere non fondata la do-glianza relativa alla qualificazione della fattispecie in fatto di lieve entità, in quanto tutti gli elementi del caso e le modalità della condotta sono apparsi di sintomatica gravità, in particolare l'elevato numero di dosi ricavabili dalla sostanza sequestrata (1445 dosi di hashish) nonché i mezzi e le modalità dell'azione. Inoltre, con motivazione logica e congrua, la Coret territoriale dà atto che non ha alcun rilievo la circostanza che la sostanza stupefacente non fosse suddivisa in dosi e che l'imputata non fosse stata trovata in possesso di strumenti per il con-fezionamento o di denaro provento dell'attività di spaccio (pag. 3 sentenza ri-corsa). E che, parimenti, non ha alcun fondamento l'assunto difensivo che la so-stanza stupefacente sequestrata risulti di scarso valore economico. La sentenza de quo, pertanto, appare pienamente conforme al dictum di que-sta Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modifi-cazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di inci-denza sul giudizio (cosi Sez. U. n. 51 063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i prin-cipi affermati nei precedenti arresti delle Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. U, n. 1 7 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 cfr. anche ex 4N. 11504/2026 RG, multis Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. c-263551, nel giudicare un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'attenuante in esame per la protra-zione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quantitativi di droga acquistati e ce-duti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezionamento delle dosi e per l'elevato numero di clienti; conf. Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconoscimento dell'attenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la vendita, indicativa dell'atti-tudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consuma-tori). Va anche evidenziato che, seppure è stata in talune occasioni riconosciuta la forma lieve 1,leato contestato in casi in cui la quantità di sostanza stupefacente rinvenuta superiore rispetto a quella del caso qui in esame, la più recente giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente chiarito il principio secondo cui in tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno rico-nosciuto la minore gravità del fatto, posto che, come da sempre detto, per l'ac-certamento della stessa, è necessario fare riferimento all'apprezzamento comples-sivo degli indici richiamati dalla norma (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Rv. 284319 - 01). Stante la non riconducibilità del fatto di reato al comma 5 dell'art. 73 d.P.R.. 309/90, i giudici del gravame del merito non hanno ritenuto di poter procedere in considerazione, evidentemente, nemmeno l'applicabilità ala fattispecie in esame della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 5. Quanto al secondo motivo, per la Corte territoriale la circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. penj non è concedibile nel caso che ci occupa trattandosi di un lucro tutt'altro che di speciale tenuità, che fa riferimento alla somma di 400 euro. La Corte territoriale si è mossa nel solco della richiamata e costante giurispru- denza di legittimità secondo cui il giudice deve valutare, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante, sia l'entità del lucro perseguito o effettivamente con- seguito dall'agente sia la gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata, con la precisazione che tale ultimo elemento va inteso alla stregua di evento in senso giuridico, comprendente qualsiasi offesa penalmente rilevante, la quale si riveli di tale particolare modestia da risultare "proporzionata" alla tenuità del vantaggio patrimoniale che l'autore del fatto si proponeva di con- seguire o ha in effetti conseguito (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 13659 del 16/02/2024; Aamara, Rv. 286097 - 01; conf. Sez. 3, n. 10234 del 25/01/2024, Traore, Rv. 286034 - 01, fattispecie in cui la circostanza attenuante è stata esclusa a fronte 5N. 11504/2026 R.G. della pluralità delle cessioni realizzate e progettate dagli imputati nella gestione di una "piazza di spaccio"; Sez. 7, ord. n. 15559 del 8/4/2025, Giuffrè, non mass.). 6. Infine,[n-- i rispetto alle (peraltro generiche) doglianze sul trattamento sanzionatorio, la motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). L'onere motivatorio, pertanto, è pienamente adempiuto costituendo ius re-ceptum che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale as-solve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli ele-menti indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Ed invero, il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valuta-zione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv, 239754). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Il che non è nel caso che ci occupa. 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.Mmende. Così deciso il 14/07/2026 re [OSCURATO:PERSONA] bieL6L, 9EPOSITAT [OSCURATO:PERSONA] Sezione VI; P ,28 AGO 2026 6