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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 35026/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24948/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 263, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 33 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.197/2021 depositata il 23/02/2021.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Ritenuto che parte ricorrente, nelle more del termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, ha inteso rinunciare al ricorso principale in quanto è stato raggiunto accordo transattivo tra la medesima e la controricorrente con richiesta di compensazione delle spese di lite; Ritenuto che la controricorrente ha dichiarato di aderire a detta rinuncia – a norma dell’art. 391, quarto comma, c.p.c. - il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia .

Dichiara la compensazione tra le parti delle spese di lite.

Così deciso in Roma,il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24948/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 263, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 33 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.197/2021 depositata il 23/02/2021. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Ritenuto che parte ricorrente, nelle more del termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, ha inteso rinunciare al ricorso principale in quanto è stato raggiunto accordo transattivo tra la medesima e la controricorrente con richiesta di compensazione delle spese di lite; Ritenuto che la controricorrente ha dichiarato di aderire a detta rinuncia – a norma dell’art. 391, quarto comma, c.p.c. - il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia . Dichiara la compensazione tra le parti delle spese di lite. Così deciso in Roma,il
Decreto Cassazione n. 35026/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris