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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 febbraio 2026

Cassazione n. 23947/2026

Testo disponibile della fonte

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osto dal: Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze; avverso la ordinanza del Tribunale di Lucca, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nell'ambito del procedimento relativo a: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Lucca, in funzione di giudice dell'esecuzione, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto da questa Corte di cassazione con la sentenza n. 3276/2026, accoglieva la domanda presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e diretta al riconoscimento della disciplina del reato continuato in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen., rispetto alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze del 25 luglio 2007 ed alla sentenza della Corte di appello di Firenze del 12 dicembre 2016, determinando la pena complessiva in anni sette e mesi nove di reclusione ed euro 29.000,00 di multa.

2. Avverso tale ordinanza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.

Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 665, 666 e 671 del codice di rito per avere il Tribunale di Lucca pronunciato sulla istanza del condannato pur non essendo il giudice dell'esecuzione competente dato che, nella fattispecie, l'ultima sentenza divenuta irrevocabile emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era quella della Corte di appello di Firenze del 12 dicembre 2016, di talché il giudice dell'esecuzione funzionalmente competente doveva individuarsi nella medesima Corte territoriale.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per la incompetenza funzionale del Tribunale di Lucca a decidere sulla istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva oggetto del presente procedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per una duplice ragione.

2. Anzitutto, deve ricordarsi che il Procuratore generale presso la Corte di appello non è legittimato ad impugnare il provvedimento del Tribunale quale giudice dell'esecuzione, poiché legittimato ad impugnare i provvedimenti emessi 2dal giudice dell'esecuzione è solo il Pubblico ministero che ha assunto il ruolo di parte nel procedimento esecutivo (Sez. 1, n. 6324 del 11/01/2013, Pg in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254224 — 01; Sez. 1, n. 15853 del 25/02/2020, Pmt, Rv. 278981 - 01).

3. A quanto sopra deve aggiungersi che, nel caso in esame il Tribunale di Lucca si è pronunciato a seguito dell'annullamento con rinvio disposto da questa Corte con la sopra indicata sentenza e che, quindi, la sua competenza non può più essere messa in discussione mediante il richiamo, operato dal ricorrente, ai principi generali fissati in materia dall'art. 665 del codice di rito.

3.1. Come noto, infatti, l'art. 627, comma 1, cod. proc. pen., nel sancire che non è ammessa discussione nel giudizio di rinvio sulla competenza attribuita dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento, pone un principio di ordine generale e di valore assoluto, quello cioè della irretrattabilità del foro commissorio.

In sostanza, la devoluzione operata con la pronuncia rescindente ha come suo imprescindibile presupposto la competenza funzionale del giudice reinvestito della cognizione dell'affare, la quale, intesa come potestà di emanare provvedimenti giurisdizionali nell'ambito di una fase del procedimento, è strettamente collegata a quella per materia e territorio.

3.2. Tale presupposto viene meno nella sola situazione prevista dall'art. 25 del codice di rito, che è espressamente riferita all'ipotesi della emersione nella fase rescissoria del giudizio di rinvio di nuove circostanze, che abbiano l'effetto di produrre un mutamento della qualificazione giuridica rispetto a quella stabilita nella sentenza impugnata e dalla quale derivi diversa attribuzione di competenza o di giurisdizione.

3.3. Nella fattispecie, non vertendosi nel caso contemplato dalla suddetta norma di legge, il rinvio disposto da questa Corte era automaticamente attributivo della competenza allo stesso giudice del provvedimento annullato, il quale non poteva declinare l'investitura e dichiararsi incompetente in favore della Corte di appello di Firenze.

3.4. Sarebbe infatti contrario ad ogni criterio di sana ermeneutica processuale ritenere che la reinvestitura operata dalla Corte di cassazione possa perdere giuridico valore ed effetto vincolante nella situazione sopra delineata, la quale 3certamente non rientra nell'ambito previsionale del citato art. 25; inoltre, non va sottaciuto che il giudice dell'esecuzione, declinando la propria competenza stabilita con la sentenza rescindente, determinerebbe una illegittima regressione del procedimento con conseguente abnormità dell'atto (ex multis: Sez. 1, n.18802 del 16/04/2002, Rv. 222029 01; Sez. 1, n. 1511 del 11/12/2007, dep. 2008, Rv. 238844 - 01).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di alcuna somma in favore della Cassa delle ammende trattandosi di parte pubblica (Sez.

U, n. 3775 del 21/12/2017, Rv.271650).

P. P.Q.MDepositata ii-i Rc:mil, li ..... [OSCURATO:PERSONA] FUNZ4r1, J t 7IARIO 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto dal: Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze; avverso la ordinanza del Tribunale di Lucca, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nell'ambito del procedimento relativo a: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Lucca, in funzione di giudice dell'esecuzione, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto da questa Corte di cassazione con la sentenza n. 3276/2026, accoglieva la domanda presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e diretta al riconoscimento della disciplina del reato continuato in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen., rispetto alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze del 25 luglio 2007 ed alla sentenza della Corte di appello di Firenze del 12 dicembre 2016, determinando la pena complessiva in anni sette e mesi nove di reclusione ed euro 29.000,00 di multa. 2. Avverso tale ordinanza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 665, 666 e 671 del codice di rito per avere il Tribunale di Lucca pronunciato sulla istanza del condannato pur non essendo il giudice dell'esecuzione competente dato che, nella fattispecie, l'ultima sentenza divenuta irrevocabile emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era quella della Corte di appello di Firenze del 12 dicembre 2016, di talché il giudice dell'esecuzione funzionalmente competente doveva individuarsi nella medesima Corte territoriale. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per la incompetenza funzionale del Tribunale di Lucca a decidere sulla istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva oggetto del presente procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per una duplice ragione. 2. Anzitutto, deve ricordarsi che il Procuratore generale presso la Corte di appello non è legittimato ad impugnare il provvedimento del Tribunale quale giudice dell'esecuzione, poiché legittimato ad impugnare i provvedimenti emessi 2dal giudice dell'esecuzione è solo il Pubblico ministero che ha assunto il ruolo di parte nel procedimento esecutivo (Sez. 1, n. 6324 del 11/01/2013, Pg in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254224 — 01; Sez. 1, n. 15853 del 25/02/2020, Pmt, Rv. 278981 - 01). 3. A quanto sopra deve aggiungersi che, nel caso in esame il Tribunale di Lucca si è pronunciato a seguito dell'annullamento con rinvio disposto da questa Corte con la sopra indicata sentenza e che, quindi, la sua competenza non può più essere messa in discussione mediante il richiamo, operato dal ricorrente, ai principi generali fissati in materia dall'art. 665 del codice di rito. 3.1. Come noto, infatti, l'art. 627, comma 1, cod. proc. pen., nel sancire che non è ammessa discussione nel giudizio di rinvio sulla competenza attribuita dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento, pone un principio di ordine generale e di valore assoluto, quello cioè della irretrattabilità del foro commissorio. In sostanza, la devoluzione operata con la pronuncia rescindente ha come suo imprescindibile presupposto la competenza funzionale del giudice reinvestito della cognizione dell'affare, la quale, intesa come potestà di emanare provvedimenti giurisdizionali nell'ambito di una fase del procedimento, è strettamente collegata a quella per materia e territorio. 3.2. Tale presupposto viene meno nella sola situazione prevista dall'art. 25 del codice di rito, che è espressamente riferita all'ipotesi della emersione nella fase rescissoria del giudizio di rinvio di nuove circostanze, che abbiano l'effetto di produrre un mutamento della qualificazione giuridica rispetto a quella stabilita nella sentenza impugnata e dalla quale derivi diversa attribuzione di competenza o di giurisdizione. 3.3. Nella fattispecie, non vertendosi nel caso contemplato dalla suddetta norma di legge, il rinvio disposto da questa Corte era automaticamente attributivo della competenza allo stesso giudice del provvedimento annullato, il quale non poteva declinare l'investitura e dichiararsi incompetente in favore della Corte di appello di Firenze. 3.4. Sarebbe infatti contrario ad ogni criterio di sana ermeneutica processuale ritenere che la reinvestitura operata dalla Corte di cassazione possa perdere giuridico valore ed effetto vincolante nella situazione sopra delineata, la quale 3certamente non rientra nell'ambito previsionale del citato art. 25; inoltre, non va sottaciuto che il giudice dell'esecuzione, declinando la propria competenza stabilita con la sentenza rescindente, determinerebbe una illegittima regressione del procedimento con conseguente abnormità dell'atto (ex multis: Sez. 1, n.18802 del 16/04/2002, Rv. 222029 01; Sez. 1, n. 1511 del 11/12/2007, dep. 2008, Rv. 238844 - 01). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di alcuna somma in favore della Cassa delle ammende trattandosi di parte pubblica (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, Rv.271650). P. P.Q.MDepositata ii-i Rc:mil, li ..... [OSCURATO:PERSONA] FUNZ4r1, J t 7IARIO 4
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