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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 35914/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANO Aetermisté-a~; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 3 novembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava la domanda proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere il differimento dell'esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 cod. pen. anche nella forma della detenzione domiciliare, in relazione alla pena residua di cui al provvedimento di cumulo della Procura generale di Milano n. 824/2021 S.I.E.P..

2. Avverso detta ordinanza, il Chionchio ha proposto personalmente ricorso per cassazione con dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e, quindi, anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.).

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 12 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO Aetermisté-a~; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 novembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava la domanda proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere il differimento dell'esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 cod. pen. anche nella forma della detenzione domiciliare, in relazione alla pena residua di cui al provvedimento di cumulo della Procura generale di Milano n. 824/2021 S.I.E.P.. 2. Avverso detta ordinanza, il Chionchio ha proposto personalmente ricorso per cassazione con dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e, quindi, anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35914/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris