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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2022

Cassazione n. 01477/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la decisione del Tribunale in sede che lo ha condannato, previo riconoscimento della continuazione esterna con la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla pena di otto mesi di reclusione ed C 300 di multa per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione di legge in riferimento all'omessa riqualificazione del reato contestato in quello di truffa, è manifestamente infondato, essendo l'appropriazione avvenuta non già per effetto di un atto dispositivo della vittima, ma profittando della sua temporanea disattenzione e contro la sua volontà (Sez. 5, n. 36864 del 23/10/2020, Fuzio, Rv. 280323); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, omette il confronto con la puntuale motivazione fornita sul punto dalla Corte territoriale, che ha dato conto dell'assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la decisione del Tribunale in sede che lo ha condannato, previo riconoscimento della continuazione esterna con la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla pena di otto mesi di reclusione ed C 300 di multa per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione di legge in riferimento all'omessa riqualificazione del reato contestato in quello di truffa, è manifestamente infondato, essendo l'appropriazione avvenuta non già per effetto di un atto dispositivo della vittima, ma profittando della sua temporanea disattenzione e contro la sua volontà (Sez. 5, n. 36864 del 23/10/2020, Fuzio, Rv. 280323); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, omette il confronto con la puntuale motivazione fornita sul punto dalla Corte territoriale, che ha dato conto dell'assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consig
Sentenza Cassazione n. 01477/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris