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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 2022

Cassazione n. 26027/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di MONACO Antonella, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 3/12/2020 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei motivi di ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal procuratore speciale della costituita parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA]Ippolito, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità della proposta impugnazione, depositando nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore della ricorrente, che ha insistito per l'annullamento della impugnata sentenza in ragione dei motivi in rito dedotti con il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna emessa dal tribunale del medesimo capoluogo in data 22 maggio 2018 propone ricorso per cassazione l'imputata, a ministero del difensore di fiducia, deducendo a ragione della impugnazione i motivi in appresso sinteticamente indicati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

1. inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità e vizio esiziale di motivazione per contraddittorietà e mera apparenza, non avendo la Corte territoriale ritenuto che sussistesse il vizio processuale denunziato, atteso che il giudice di primo grado aveva rigettato l'istanza di rinvio della prima udienza di trattazione del processo, proposta in ragione di due concomitanti impegni professionali del difensore (entrambi per processi pendenti nella medesima data con imputati detenuti, mentre per la frode assicurativa oggetto di giudizio si procedeva libero pede), senza effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni documentati e senza tener conto delle ragioni di priorità dettate dall'art.132 bis disp. att. cod. proc. pen., tenendo altresì in assoluto non cale la indicazione della delicatezza dei tre contemporanei impegni, che impediva la nomina di un sostituto processuale;

1.1. Il rigetto dell'istanza di differimento della prima udienza di trattazione ha poi impedito alla difesa di sollevare tempestivamente (art. 21 e 491 cod. proc. pen.) la questione di competenza territoriale del tribunale di Firenze, essendo competente il tribunale ove ha sede la Compagnia cui è rivolta la richiesta indennitaria di natura fraudolenta; come pure ha impedito alla difesa di opporsi alla costituzione della parte civile, deducendo la assoluta insussistenza del danno patrimoniale, atteso che la richiesta indennitaria non fu mai seriamente presa in considerazione dalla Compagnia.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Deve farsi applicazione del principio di diritto secondo cui, in presenza di due ratíones decidendi autonome ed autosufficienti, manca di specificità, ed è pertanto inammissibile, il ricorso che si limiti ad attaccare una sola di esse, ignorando l'altra (Sez. 3, n. 30013 del 14/07/2011, n. m.; seguita da Sez. 3, n. 2754, del 6/12/2017, Rv. 272448).

Orbene, giacché la Corte territoriale ha argomentato il rigetto del motivo di gravame speso in tema di error in procedendo attingendo a più ragioni autonome (mancata indicazione specifica delle ragioni di delicatezza di quello specifico incarico che inibivano la nomina di un sostituto, mancata indicazione delle ragioni della prevalenza degli altri impegni, intempestività della comunicazione delle ragioni di impedimento in riferimento alla data di preconoscenza della data di udienza e della data delle udienze concomitanti) i motivi di ricorso che attingono due sole di tali argomentazioni, abbandonando all'oblio la terza, manifestano evidente difetto di specificità.

2.2. L'art. 420 ter cod. proc. pen. prevede espressamente che il giudice rinvia l'udienza quando l'assenza del difensore è dovuta a legittimo impedimento, "purché" prontamente comunicato.

La "pronta comunicazione" del legittimo impedimento del difensore è condizione necessaria perché la richiesta di differimento dell'udienza possa essere accolta.

Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 4708 del 27.3,92, Fogliani, Rv. 190828) hanno insegnato che l'impedimento è "prontamente" comunicato quando tale comunicazione avvenga "non appena" conosciuta la contestualità degli impegni professionali.

La "prontezza" della comunicazione va determinata, pertanto, con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'i -npedimento.

Come osservato nella citata sentenza delle Sezioni Unite, si tratta di un criterio sufficientemente determinato, che non solo fornisce una indicazione concreta di agevole ed omogenea applicazione, ma consente altresì di perseguire efficacemente lo scopo per cui il requisito della tempestività della comunicazione è stato previsto: "sia per consentire al giudice, a cui è chiesto il rinvio, gli accertamenti eventualmente necessari sia per consentire che l'eventuale rinvio avvenga in tempo utile per evitare disagi alle altre parti o disfunzioni giudiziarie".

Tale interpretazione, del resto, si pone in piena consonanza con i principi costituzionali della ragionevole durata dei processi e dell'efficienza della giurisdizione, che non tollerano la "perdita" ingiustificata di utili trattazioni di processi nei ruoli di udienza già fissati.

Nel solco del dictum delle Sezioni Unite, le successive pronunce di questa Corte (Sez. 6, n. 16054 del 2/4/2009, Rv. 243524; Sez. 5, n. 27174 del 22/4/2014, Rv. 260579; Sez. 2, n. 47159 del 22/10/2019, Rv. 277802; Sez. 2, n. 21938, del 6/5/2022, n.m.) hanno sempre affermato che "la tempestività della comunicazione dell'impedimento a comparire del difensore, per concorrente impegno professionale, deve essere valutata, ai fini della decisione sulla richiesta di rinvio, in riferimento al momento in cui il difensore stesso ha avuto cognizione dell'impedimento".

Nella fattispecie processuale, il tribunale e poi la Corte territoriale, uniformandosi all'insegnamento di questa Corte, hanno respinto l'istanza di differimento ed il pedissequo motivo di gravame, perché stimato come tardivamente comunicato.

Tale specifica argomentazione non è stata punto oggetto di censura con i motivi di ricorso per cassazione, il che, come poco sopra ribadito, rende il ricorso aspecifico. 2.3.

In ragione del principio di pregiudizio effettivo della dedotta nullità (tra le più recenti oggetto di massimazione v.

Sez. 2, n. 23528 del 18/04/2019, Rv. 276662- i 01) deve pure rilevarsi che nel corso dell'udienza istruttoria cui la difesa non ha presenziato, in ragione dei concomitanti impegni professionali, è stato solo escusso un teste, la cui deposizione non è stata ritenuta affatto rilevante ai fini del decidere, né il ricorrente deduce con i motivi di ricorso le ragioni della stimata rilevanza di tale testimonianza.

Alcun vulnus è dunque in concreto dedotto quanto ad attività defensionale esperibile nel corso di tale udienza istruttoria.

Restano infine assorbite le questioni poste in ordine alla rilevanza pozione degli altri impegni professionali concomitanti e quella relativa ella impossibilità di avvalersi di sostituto, non più rilevanti una volta rilevata la aspecificità dei motivi.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, rilevata la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alla sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa per le ammende.

3.1. Segue altresì la condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita che si liquidano come da dispositivo.

3.2. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati suggeriscono di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese da rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida in complessivi euro 3510,00, oltre accessori di legge.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di MONACO Antonella, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 3/12/2020 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei motivi di ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal procuratore speciale della costituita parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA]Ippolito, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità della proposta impugnazione, depositando nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore della ricorrente, che ha insistito per l'annullamento della impugnata sentenza in ragione dei motivi in rito dedotti con il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna emessa dal tribunale del medesimo capoluogo in data 22 maggio 2018 propone ricorso per cassazione l'imputata, a ministero del difensore di fiducia, deducendo a ragione della impugnazione i motivi in appresso sinteticamente indicati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1. inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità e vizio esiziale di motivazione per contraddittorietà e mera apparenza, non avendo la Corte territoriale ritenuto che sussistesse il vizio processuale denunziato, atteso che il giudice di primo grado aveva rigettato l'istanza di rinvio della prima udienza di trattazione del processo, proposta in ragione di due concomitanti impegni professionali del difensore (entrambi per processi pendenti nella medesima data con imputati detenuti, mentre per la frode assicurativa oggetto di giudizio si procedeva libero pede), senza effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni documentati e senza tener conto delle ragioni di priorità dettate dall'art.132 bis disp. att. cod. proc. pen., tenendo altresì in assoluto non cale la indicazione della delicatezza dei tre contemporanei impegni, che impediva la nomina di un sostituto processuale; 1.1. Il rigetto dell'istanza di differimento della prima udienza di trattazione ha poi impedito alla difesa di sollevare tempestivamente (art. 21 e 491 cod. proc. pen.) la questione di competenza territoriale del tribunale di Firenze, essendo competente il tribunale ove ha sede la Compagnia cui è rivolta la richiesta indennitaria di natura fraudolenta; come pure ha impedito alla difesa di opporsi alla costituzione della parte civile, deducendo la assoluta insussistenza del danno patrimoniale, atteso che la richiesta indennitaria non fu mai seriamente presa in considerazione dalla Compagnia. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Deve farsi applicazione del principio di diritto secondo cui, in presenza di due ratíones decidendi autonome ed autosufficienti, manca di specificità, ed è pertanto inammissibile, il ricorso che si limiti ad attaccare una sola di esse, ignorando l'altra (Sez. 3, n. 30013 del 14/07/2011, n. m.; seguita da Sez. 3, n. 2754, del 6/12/2017, Rv. 272448). Orbene, giacché la Corte territoriale ha argomentato il rigetto del motivo di gravame speso in tema di error in procedendo attingendo a più ragioni autonome (mancata indicazione specifica delle ragioni di delicatezza di quello specifico incarico che inibivano la nomina di un sostituto, mancata indicazione delle ragioni della prevalenza degli altri impegni, intempestività della comunicazione delle ragioni di impedimento in riferimento alla data di preconoscenza della data di udienza e della data delle udienze concomitanti) i motivi di ricorso che attingono due sole di tali argomentazioni, abbandonando all'oblio la terza, manifestano evidente difetto di specificità. 2.2. L'art. 420 ter cod. proc. pen. prevede espressamente che il giudice rinvia l'udienza quando l'assenza del difensore è dovuta a legittimo impedimento, "purché" prontamente comunicato. La "pronta comunicazione" del legittimo impedimento del difensore è condizione necessaria perché la richiesta di differimento dell'udienza possa essere accolta. Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 4708 del 27.3,92, Fogliani, Rv. 190828) hanno insegnato che l'impedimento è "prontamente" comunicato quando tale comunicazione avvenga "non appena" conosciuta la contestualità degli impegni professionali. La "prontezza" della comunicazione va determinata, pertanto, con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'i -npedimento. Come osservato nella citata sentenza delle Sezioni Unite, si tratta di un criterio sufficientemente determinato, che non solo fornisce una indicazione concreta di agevole ed omogenea applicazione, ma consente altresì di perseguire efficacemente lo scopo per cui il requisito della tempestività della comunicazione è stato previsto: "sia per consentire al giudice, a cui è chiesto il rinvio, gli accertamenti eventualmente necessari sia per consentire che l'eventuale rinvio avvenga in tempo utile per evitare disagi alle altre parti o disfunzioni giudiziarie". Tale interpretazione, del resto, si pone in piena consonanza con i principi costituzionali della ragionevole durata dei processi e dell'efficienza della giurisdizione, che non tollerano la "perdita" ingiustificata di utili trattazioni di processi nei ruoli di udienza già fissati. Nel solco del dictum delle Sezioni Unite, le successive pronunce di questa Corte (Sez. 6, n. 16054 del 2/4/2009, Rv. 243524; Sez. 5, n. 27174 del 22/4/2014, Rv. 260579; Sez. 2, n. 47159 del 22/10/2019, Rv. 277802; Sez. 2, n. 21938, del 6/5/2022, n.m.) hanno sempre affermato che "la tempestività della comunicazione dell'impedimento a comparire del difensore, per concorrente impegno professionale, deve essere valutata, ai fini della decisione sulla richiesta di rinvio, in riferimento al momento in cui il difensore stesso ha avuto cognizione dell'impedimento". Nella fattispecie processuale, il tribunale e poi la Corte territoriale, uniformandosi all'insegnamento di questa Corte, hanno respinto l'istanza di differimento ed il pedissequo motivo di gravame, perché stimato come tardivamente comunicato. Tale specifica argomentazione non è stata punto oggetto di censura con i motivi di ricorso per cassazione, il che, come poco sopra ribadito, rende il ricorso aspecifico. 2.3. In ragione del principio di pregiudizio effettivo della dedotta nullità (tra le più recenti oggetto di massimazione v. Sez. 2, n. 23528 del 18/04/2019, Rv. 276662- i 01) deve pure rilevarsi che nel corso dell'udienza istruttoria cui la difesa non ha presenziato, in ragione dei concomitanti impegni professionali, è stato solo escusso un teste, la cui deposizione non è stata ritenuta affatto rilevante ai fini del decidere, né il ricorrente deduce con i motivi di ricorso le ragioni della stimata rilevanza di tale testimonianza. Alcun vulnus è dunque in concreto dedotto quanto ad attività defensionale esperibile nel corso di tale udienza istruttoria. Restano infine assorbite le questioni poste in ordine alla rilevanza pozione degli altri impegni professionali concomitanti e quella relativa ella impossibilità di avvalersi di sostituto, non più rilevanti una volta rilevata la aspecificità dei motivi. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, rilevata la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alla sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa per le ammende. 3.1. Segue altresì la condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita che si liquidano come da dispositivo. 3.2. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati suggeriscono di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese da rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida in complessivi euro 3510,00, oltre accessori di legge. Così
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