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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2023

Cassazione n. 03912/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in relazione alla denunziata inattendibilità della persona offesa, è privo di specificità poiché è fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dai giudici di merito in quanto la Corte territoriale ha congruamente confermato, richiamandola, la sentenza del Tribunale, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, si era già espresso in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e ne aveva puntualmente indicato riscontri; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato, è altresì reiterativo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di appello (si veda, in proposito, pag. 1); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in relazione alla denunziata inattendibilità della persona offesa, è privo di specificità poiché è fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dai giudici di merito in quanto la Corte territoriale ha congruamente confermato, richiamandola, la sentenza del Tribunale, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, si era già espresso in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e ne aveva puntualmente indicato riscontri; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato, è altresì reiterativo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di appello (si veda, in proposito, pag. 1); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] n
Sentenza Cassazione n. 03912/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris