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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37809/2022

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 18403 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del suo legale rappresentante protempore - intimata - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l a Sicilia n.08/05/ 2 1 depositata i n data 05 / 0 1 /20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 9 / 10 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: Oggetto: Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - la società contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificatoleper IRES, IVA e IRAP 2010; - la CTP rigettava il ricorso; - la società, in fallimento, proponeva appello; - la CTR, per quanto ora i nteressa, accoglieva in parte l’appello riconoscendo deducibili i costi sostenuti quali compensi dell’amministratore; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a unsolo motivo; la società è rimasta intimata; Consideratoche: - la sola censura dedotta si incentra, quanto alla statuizione impugnata,sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 93, 109 TUIR nonché dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, in combinatodisposto con l’art. 2364 n. 3 c.c. e con l’art. 2389 c.c. in re lazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per aver la CTR erroneamente ritenuto deducibile il compenso erogato all’amministratore della società sottoposta a controllo pur in assenzadella relativa delibera assembleare; - il motivo è fondato; - questa Corte ha affermato di recente, esprimendo orientamento che questo Collegio condivide, che (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 10308 del 20/04/2021) in tema di redditi d'impresa, con principio estendibile anche quanto all’IVA, ai fini della deducibilità della spesa sostenuta da una società di capitali per compenso agli amministratori, ove questo non sia stabilito dallo statuto, è necessaria la prevent iva ed esplicita delibera assembleare, non essendo sufficiente l'effettivo svolgimento dell'attivitàgestoria a conferire certezza alla spesa dedotta, stante la natura inderogabile della disciplina del funzionamento della società; - pertanto, in accoglimento del motivo di ricorso, la sentenza è sul puntocassata con rinvio al giudice dell’appello; p.q.m.

Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione chestatuirà anc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 18403 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del suo legale rappresentante protempore - intimata - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l a Sicilia n.08/05/ 2 1 depositata i n data 05 / 0 1 /20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 9 / 10 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: Oggetto: Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - la società contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificatoleper IRES, IVA e IRAP 2010; - la CTP rigettava il ricorso; - la società, in fallimento, proponeva appello; - la CTR, per quanto ora i nteressa, accoglieva in parte l’appello riconoscendo deducibili i costi sostenuti quali compensi dell’amministratore; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a unsolo motivo; la società è rimasta intimata; Consideratoche: - la sola censura dedotta si incentra, quanto alla statuizione impugnata,sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 93, 109 TUIR nonché dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, in combinatodisposto con l’art. 2364 n. 3 c.c. e con l’art. 2389 c.c. in re lazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per aver la CTR erroneamente ritenuto deducibile il compenso erogato all’amministratore della società sottoposta a controllo pur in assenzadella relativa delibera assembleare; - il motivo è fondato; - questa Corte ha affermato di recente, esprimendo orientamento che questo Collegio condivide, che (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 10308 del 20/04/2021) in tema di redditi d'impresa, con principio estendibile anche quanto all’IVA, ai fini della deducibilità della spesa sostenuta da una società di capitali per compenso agli amministratori, ove questo non sia stabilito dallo statuto, è necessaria la prevent iva ed esplicita delibera assembleare, non essendo sufficiente l'effettivo svolgimento dell'attivitàgestoria a conferire certezza alla spesa dedotta, stante la natura inderogabile della disciplina del funzionamento della società; - pertanto, in accoglimento del motivo di ricorso, la sentenza è sul puntocassata con rinvio al giudice dell’appello; p.q.m. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione chestatuirà anc
Sentenza Cassazione n. 37809/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris