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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 41533/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 02/12/2020, confermava la sentenza emessa in data 27/02/2014 dal Tribunale di Napoli, con la quale RUSSANO Massimiliano era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di ricettazione di numerosi apparecchi stereo e navigatori satellitari.

Propone ricorso per cassazione il RUSSANO, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione del trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile.

La Corte d'Appello ha ritenuto congrua la pena irrogata in primo grado richiamando i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma integrando tale rinvio con un'ampia ricostruzione fattuale da cui è emersa l'estrema gravità dei fatti (ben 320 apparecchi detenuti dal RUSSANO all'interno di un garage, ritenuti per lo più provento di furto nella zona aeroportuale).

In tale situazione, le argomentazioni difensive appaiono prive di consistenza: si lamenta un discostamento dai minimi edittali in realtà insussistente, essendo stata applicata la pena di anni due di reclusione previa concessione di attenuanti generiche equivalenti (giudizio, quest'ultimo, non posto in discussione dal ricorrente).

Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 12/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 02/12/2020, confermava la sentenza emessa in data 27/02/2014 dal Tribunale di Napoli, con la quale RUSSANO Massimiliano era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di ricettazione di numerosi apparecchi stereo e navigatori satellitari. Propone ricorso per cassazione il RUSSANO, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. La Corte d'Appello ha ritenuto congrua la pena irrogata in primo grado richiamando i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma integrando tale rinvio con un'ampia ricostruzione fattuale da cui è emersa l'estrema gravità dei fatti (ben 320 apparecchi detenuti dal RUSSANO all'interno di un garage, ritenuti per lo più provento di furto nella zona aeroportuale). In tale situazione, le argomentazioni difensive appaiono prive di consistenza: si lamenta un discostamento dai minimi edittali in realtà insussistente, essendo stata applicata la pena di anni due di reclusione previa concessione di attenuanti generiche equivalenti (giudizio, quest'ultimo, non posto in discussione dal ricorrente). Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41533/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris