CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 45930/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
same di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Bologna ha confermato l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari di Bologna in data 26 giugno 2021 con la quale era applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di detenzione ai fini di spaccio di 237,30 grammi di cocaina. In particolare, all'interno di un'auto noleggiata appena atterrati a [OSCURATO:PERSONA], e da loro condotta alla guida, detenevano, ciascuno, dieci ovuli ermeticamente confezionati occultati all'interno della fodera del sedile che occupavano. Gli indagati erano fermati per un controllo e la sostanza era sequestrata nei pressi di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso l'ordinanza ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto, deducendo, come unico motivo, il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 8, comma 3, cod. proc. pen. Deve essere dichiarata l'incompetenza territoriale a decidere del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e ordinata la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Nell'ordinanza impugnata si dà, infatti, atto che: -le indagini prendevano avvio da informazioni confidenziali inerenti il traffico di cocaina perpetrato da due soggetti sudamericani che effettuavano continui viaggi tra la Spagna e l'Italia; -lo stupefacente era trovato all'interno di ovuli, strumento tipicamente finalizzato al trasporto dello stupefacente sulla propria persona quando si viaggia in aereo. La presenza di ovuli è la prova che la cocaina è stata trasportata da Madrid sino a [OSCURATO:PERSONA]. Diversamente non si capirebbe perché dovevano essere incaricati di effettuare il trasporto due soggetti sudamericani che effettuavano continui viaggi tra la Spagna e l'Italia. L'ordinanza del Tribunale del riesame è contraddittoria con quanto riscontrato dalle indagini di polizia giudiziaria, che evidenziavano che la fonte confidenziale aveva indicato i due indagati come coloro che trasportavano dalla Spagna a [OSCURATO:PERSONA] ingenti quantitativi di cocaina. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2.11 Tribunale del riesame mette puntualmente in evidenza che gli indagati non venivano controllati al loro arrivo a Malpensa, che, nel corso del loro soggiorno a Milano, erano persi di vista quando si inoltravano in un noto quartiere di spaccio e che, in generale, il loro monitoraggio da parte della polizia giudiziaria non era stato costante.Alla luce di ciò, pertanto, non essendo dato sapere con certezza se la sostanza stupefacente sia stata importata da Madrid, tramite la nota tecnica dell'ingoio degli ovuli, o se gli indagati l'abbiano ricevuta a Malpensa o a Milano, correttamente e con motivazione immune da vizi logici, nell'ordinanza impugnata l'Autorità territorialmente competente è stata determinata facendo ricorso al criterio supplettivo di cui all'art. 9, comma 1, cod. proc. pen. che fa riferimento all'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione e, quindi, [OSCURATO:PERSONA]. 3. Deve, peraltro, sottolinearsi, che, anche a volere ritenere che la droga sia stata importata dalla Spagna, in tema di competenza per territorio in ordine a reati permanenti commessi in parte all'estero, si applica il criterio dettato dall'art. 8, comma terzo, cod. proc. pen. quando la condotta criminosa ha avuto inizio in una individuata località nel territorio nazionale, proseguendo poi all'estero; qualora, invece, la consumazione abbia avuto inizio all'estero e sia proseguita nel territorio nazionale, la competenza va determinata in base alle regole suppletive stabilite dall'art. 9 cod. proc. pen. (Sez. 3, Sentenza n. 37166 del 18/05/2016, B., Rv. 268309). 4. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 14 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore esidente [OSCURATO:PERSONA]