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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 ottobre 2021

Cassazione n. 42614/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/9/2020 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 27/6/2019 dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato riconosciuto responsabile dei reati di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309/90 ascrittigli ai capi 2),4) e 5) della rubrica e condannato a pena di giustizia.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che deduce violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità trattandosi di c.d.

"droga parlata" rispetto alla quale la Corte di merito non ha adottato il necessario rigore argomentativo con riferimento alla interpretazione del compendio captativo sul quale si fonda la decisione, non essendosi risposto alle deduzioni in appello.

In particolare, a quelle secondo le quali non risulta essere quantificata la sostanza stupefacente con riferimento ai primi due episodi e lo stesso tipo di sostanza è stato individuato dal sequestro alla presunta acquirente. v-

3. Ritiene la Corte che il ricorso è inammissibilet^Fti3wTifrégtamente infondato oltre che genericamente formulato per questioni di fatto concernenti l'interpretazione delle captazioni rispetto alla risposta, esente da vizi logici e giuridici, data dalla Corte di appello ai motivi di gravame / che il ricorrente sostanzialmente ripropone.

Invero, la Corte ha ineccepibilmente considerato l'oggetto illecito delle conversazioni tra il ricorrente e la Rossi, che [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] si recava a Palermo per rifornirsi di stupefacente dallo stesso ricorrente, conversazioni culminate nel sequestro della sostanza stupefacente oggetto della imputazione sub 5), che ha confermato l'oggetto delle precedenti conversazioni tra i duerpreparatorie degli incontri e delle consegne.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/9/2020 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 27/6/2019 dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato riconosciuto responsabile dei reati di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309/90 ascrittigli ai capi 2),4) e 5) della rubrica e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che deduce violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità trattandosi di c.d. "droga parlata" rispetto alla quale la Corte di merito non ha adottato il necessario rigore argomentativo con riferimento alla interpretazione del compendio captativo sul quale si fonda la decisione, non essendosi risposto alle deduzioni in appello. In particolare, a quelle secondo le quali non risulta essere quantificata la sostanza stupefacente con riferimento ai primi due episodi e lo stesso tipo di sostanza è stato individuato dal sequestro alla presunta acquirente. v- 3. Ritiene la Corte che il ricorso è inammissibilet^Fti3wTifrégtamente infondato oltre che genericamente formulato per questioni di fatto concernenti l'interpretazione delle captazioni rispetto alla risposta, esente da vizi logici e giuridici, data dalla Corte di appello ai motivi di gravame / che il ricorrente sostanzialmente ripropone. Invero, la Corte ha ineccepibilmente considerato l'oggetto illecito delle conversazioni tra il ricorrente e la Rossi, che [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] si recava a Palermo per rifornirsi di stupefacente dallo stesso ricorrente, conversazioni culminate nel sequestro della sostanza stupefacente oggetto della imputazione sub 5), che ha confermato l'oggetto delle precedenti conversazioni tra i duerpreparatorie degli incontri e delle consegne. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]
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