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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 marzo 1956

Cassazione n. 18334/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che, riportandosi alla memoria depositata, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dellahentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reatoi udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MESSINA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] - giudicando in sede di rinvio su annullamento di questa Corte con sentenza del 23 marzo 2021 - in parziale riforma della sentenza emessa il 12 aprile 2018 dal Tribunale di Messina, ha ridotto a mille euro di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Ha inoltre confermato la sentenza di primo grado, in punto di condanna dell'imputato al risarcimento del danno alla costituita parte civile.

La diffamazione è contestata per avere [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore del condominio ove abitava la parte lesa, affisso sui muri delle scale e dell'androne del condominio nonché nel vano ascensore un comunicato recante l'inciso: «in allegato trasmetto la nuova istanza di vendita, a seguito di un pignoramento immobiliare nei confronti del condomino [OSCURATO:PERSONA]».

La sentenza rescindente aveva ammonito sulla necessità di approfondire in primo luogo il tema della natura offensiva in sé della comunicazione affissa nelle parti condominiali comuni che, si segnalava, era stata «fatta derivare in modo assertivo dalla scarsa inerenza della comunicazione stessa a dinamiche condominiali, laddove era invece evidente che la condizione economica critica di un condomino potesse riflettersi sul pagamento degli oneri pro quota da parte di tutti gli altri».

In secondo luogo, la Sezione Quinta di questa Corte invitava a porre attenzione al tema della coscienza e volontà, da parte dell'agente, di usare parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, dovendosi prendere in adeguata considerazione l'assunto dell'imputato, dichiaratosi convinto di agire nell'esercizio di una propria prerogativa professionale, mettendo a conoscenza di una situazione di fatto chi ne aveva diretto interesse.

Sotto tale ultimo profilo la sentenza indicava, quale circostanza rilevante ai fini dell'indagine sul dolo oggetto del nuovo esame, l'effettiva esistenza di una richiesta di Gigante, derivata dalla condizione di pignoramento del suo immobile, di essere dispensato dagli oneri condominiali o di poter pagare quale persona in affitto.

2. Avverso la sentenza predetta propone ricorso l'imputato, tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che affida a un unico, articolato motivo con;lquale deduce violazione dell'art. 595 cod. pen. e vizio di motivazione, nonché violazione dei poteri del giudice del rinvio.

Nella prima parte del motivo, la difesa lamenta che la sentenza della Corte di appello avrebbe replicato l'errore del precedente giudizio, poi annullato.

Nella seconda parte del motivo, la difesa deduce il mancato ossequio da parte della Corte territoriale al principio di diritto espresso dalla sentenza rescindente che, a sua volta, richiama una precedente pronuncia di legittimità secondo cui «in tema di diffamazione, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo, è sì sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, ma che tale coefficiente implica, in ogni caso, l'uso consapevole, da parte dell'agente, di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere» (Sez. 5, n. 8419 del 16/10/2013, dep. 2014, Verratti, Rv. 258943).

La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], invero, lungi dall'uniformarsi a tale principio di diritto, ne ha invoca altro, più risalente.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA]OLio, anche richiamando la requisitoria scritta depositata il 29 novembre 2022, ha prospettato la declaratoria di annullamento senza rinvio della pronuncia impugnata per essere estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso non può dirsi manifestamente infondato, poiché - a fronte dell'espresso orizzonte cognitivo tracciato dalla sentenza rescindente, che aveva espressamente indicato la necessità di indagare sull'effettiva esistenza di una richiesta della persona offesa, derivata dalla condizione di pignoramento del suo immobile, di essere dispensato dagli oneri condominiali o di poter pagare quale persona, in affitto - nel giudizio rescissorio questa indagine è assolutamente carente e il giudice del merito ha fatto nuovamente derivare la valenza offensiva dell'inciso incriminato dalla scarsa inerenza della comunicazione alle dinamiche condominiali.

Di qui l'ammissibilità del profilo di critica introdotto dal ricorrente.

2. La non manifesta infondatezza della doglianza non autorizza però l'annullamento della sentenza nei termini sollecitati dalla difesa, poiché - a mente degli artt. 129 cod. proc. pen e 620 cod. proc. pen, comma 1, lett.a) - deve pervenirsi alla declaratoria di estinzione per prescrizione del reato contestato, commesso il 21 ottobre 2013.

Per esso, infatti, il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, in assenza di sospensioni nel corso del giudizio, è venuto a scadenza il 21 aprile 2021 e la prescrizione della contravvenzione non risulta essere stata oggetto di rinuncia.

3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio quanto agli effetti penali, nonché con rinvio quanto agli effetti civili.

E, invero, la sentenza della Sezione Quinta aveva annullato la sentenza della Corte di appello dell'Il novembre 2019 che, a sua volta, aveva riformato parzialmente, in punto di pena, quella di primo grado del 12 aprile 2018, confermando le statuizioni civili.

La sentenza rescindente aveva reputato soccombente la parte civile, non liquidando le spese in suo favore.

La sentenza oggetto del presente ricorso ha confermato la condanna al risarcimento del danno, quanto meno di quello morale, con rinvio per la liquidazione al competente giudice civile.

Sicché, essendo la prescrizione maturata dopo la pronuncia di primo grado, ma prima della sentenza della Corte di appello (del 30 novembre 2021) e non essendovi ragioni di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata dev'essere annullata agli effetti civili con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui è altresì demandata la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.

Tale scelta trova conforto nella giurisprudenza maggioritaria di questa Corte, secondo la quale il rilievo, in sede di legittimità, della sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato, comporta l'annullamento senza rinvio della stessa e, ove questa contenga anche la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, l'annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez. 5, n. 28848 del 21/09/2020 D'Alessandro, Rv. 279599; Sez. 5, n. 26217 del 13/07/2020, dep. 17/09/2020, G., Rv. 279598; Sez. 4, n. 13869 del 05/03/2020, Sassi, Rv. 278761; Sez. 1, n. 14822 del 20/02/2020, Milanesi, Rv. 278943;

4. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio agli effetti penali, e con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui va altresì demandata la regolamentazione delle spese per questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato estinto per prescrizione.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda anche la regolamentazione de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che, riportandosi alla memoria depositata, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dellahentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reatoi udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MESSINA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] - giudicando in sede di rinvio su annullamento di questa Corte con sentenza del 23 marzo 2021 - in parziale riforma della sentenza emessa il 12 aprile 2018 dal Tribunale di Messina, ha ridotto a mille euro di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Ha inoltre confermato la sentenza di primo grado, in punto di condanna dell'imputato al risarcimento del danno alla costituita parte civile. La diffamazione è contestata per avere [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore del condominio ove abitava la parte lesa, affisso sui muri delle scale e dell'androne del condominio nonché nel vano ascensore un comunicato recante l'inciso: «in allegato trasmetto la nuova istanza di vendita, a seguito di un pignoramento immobiliare nei confronti del condomino [OSCURATO:PERSONA]». La sentenza rescindente aveva ammonito sulla necessità di approfondire in primo luogo il tema della natura offensiva in sé della comunicazione affissa nelle parti condominiali comuni che, si segnalava, era stata «fatta derivare in modo assertivo dalla scarsa inerenza della comunicazione stessa a dinamiche condominiali, laddove era invece evidente che la condizione economica critica di un condomino potesse riflettersi sul pagamento degli oneri pro quota da parte di tutti gli altri». In secondo luogo, la Sezione Quinta di questa Corte invitava a porre attenzione al tema della coscienza e volontà, da parte dell'agente, di usare parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, dovendosi prendere in adeguata considerazione l'assunto dell'imputato, dichiaratosi convinto di agire nell'esercizio di una propria prerogativa professionale, mettendo a conoscenza di una situazione di fatto chi ne aveva diretto interesse. Sotto tale ultimo profilo la sentenza indicava, quale circostanza rilevante ai fini dell'indagine sul dolo oggetto del nuovo esame, l'effettiva esistenza di una richiesta di Gigante, derivata dalla condizione di pignoramento del suo immobile, di essere dispensato dagli oneri condominiali o di poter pagare quale persona in affitto. 2. Avverso la sentenza predetta propone ricorso l'imputato, tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che affida a un unico, articolato motivo con;lquale deduce violazione dell'art. 595 cod. pen. e vizio di motivazione, nonché violazione dei poteri del giudice del rinvio. Nella prima parte del motivo, la difesa lamenta che la sentenza della Corte di appello avrebbe replicato l'errore del precedente giudizio, poi annullato. Nella seconda parte del motivo, la difesa deduce il mancato ossequio da parte della Corte territoriale al principio di diritto espresso dalla sentenza rescindente che, a sua volta, richiama una precedente pronuncia di legittimità secondo cui «in tema di diffamazione, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo, è sì sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, ma che tale coefficiente implica, in ogni caso, l'uso consapevole, da parte dell'agente, di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere» (Sez. 5, n. 8419 del 16/10/2013, dep. 2014, Verratti, Rv. 258943). La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], invero, lungi dall'uniformarsi a tale principio di diritto, ne ha invoca altro, più risalente. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA]OLio, anche richiamando la requisitoria scritta depositata il 29 novembre 2022, ha prospettato la declaratoria di annullamento senza rinvio della pronuncia impugnata per essere estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso non può dirsi manifestamente infondato, poiché - a fronte dell'espresso orizzonte cognitivo tracciato dalla sentenza rescindente, che aveva espressamente indicato la necessità di indagare sull'effettiva esistenza di una richiesta della persona offesa, derivata dalla condizione di pignoramento del suo immobile, di essere dispensato dagli oneri condominiali o di poter pagare quale persona, in affitto - nel giudizio rescissorio questa indagine è assolutamente carente e il giudice del merito ha fatto nuovamente derivare la valenza offensiva dell'inciso incriminato dalla scarsa inerenza della comunicazione alle dinamiche condominiali. Di qui l'ammissibilità del profilo di critica introdotto dal ricorrente. 2. La non manifesta infondatezza della doglianza non autorizza però l'annullamento della sentenza nei termini sollecitati dalla difesa, poiché - a mente degli artt. 129 cod. proc. pen e 620 cod. proc. pen, comma 1, lett.a) - deve pervenirsi alla declaratoria di estinzione per prescrizione del reato contestato, commesso il 21 ottobre 2013. Per esso, infatti, il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, in assenza di sospensioni nel corso del giudizio, è venuto a scadenza il 21 aprile 2021 e la prescrizione della contravvenzione non risulta essere stata oggetto di rinuncia. 3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio quanto agli effetti penali, nonché con rinvio quanto agli effetti civili. E, invero, la sentenza della Sezione Quinta aveva annullato la sentenza della Corte di appello dell'Il novembre 2019 che, a sua volta, aveva riformato parzialmente, in punto di pena, quella di primo grado del 12 aprile 2018, confermando le statuizioni civili. La sentenza rescindente aveva reputato soccombente la parte civile, non liquidando le spese in suo favore. La sentenza oggetto del presente ricorso ha confermato la condanna al risarcimento del danno, quanto meno di quello morale, con rinvio per la liquidazione al competente giudice civile. Sicché, essendo la prescrizione maturata dopo la pronuncia di primo grado, ma prima della sentenza della Corte di appello (del 30 novembre 2021) e non essendovi ragioni di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata dev'essere annullata agli effetti civili con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui è altresì demandata la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Tale scelta trova conforto nella giurisprudenza maggioritaria di questa Corte, secondo la quale il rilievo, in sede di legittimità, della sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato, comporta l'annullamento senza rinvio della stessa e, ove questa contenga anche la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, l'annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez. 5, n. 28848 del 21/09/2020 D'Alessandro, Rv. 279599; Sez. 5, n. 26217 del 13/07/2020, dep. 17/09/2020, G., Rv. 279598; Sez. 4, n. 13869 del 05/03/2020, Sassi, Rv. 278761; Sez. 1, n. 14822 del 20/02/2020, Milanesi, Rv. 278943; 4. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio agli effetti penali, e con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui va altresì demandata la regolamentazione delle spese per questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda anche la regolamentazione de
Sentenza Cassazione n. 18334/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris