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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25546/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che chiede la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, AVV. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi e chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Paola ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il reato di rapina aggravata.

2. La difesa dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione fondato su tre motivi, tutti incentrati su violazione di legge (art. 606 lett. c, c.p.p.) e vizio di motivazione. 2.1 Con il primo motivo si deduce la insussistenza della prova in relazione alla partecipazione dell'imputato alla rapina. 2.2 Con il secondo motivo si deduce l'erronea qualificazione giuridica della condotta che dovrebbe, al più, essere configurata come favoreggiamento. 2.3 Con il terzo motivo si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, anche alla luce della modesta partecipazione prestata all'esecuzione della rapina.

3. In previsione dell'udienza, il difensore dell'imputato ha inviato per mali memoria con motivi nuovi in cui vengono ripercorsi i punti salienti della linea difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, affidato a motivi ripetitivi, generici e manifestamente infondati, è inammissibile.

Va innanzi tutto considerato che si è in presenza di una c.d.

"doppia conforme" in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

Ciò premesso, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito, in conformità alla sentenza di primo grado, una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

Ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi considerare gli stessi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, Rv. 243838; Sez. 5 28011/2313, Rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, Rv. 259425).

2. Con il primo motivo si contesta la ricostruzione dei fatti effettuata dai giudici di merito, in quanto congetturale e basata sull'illogica valorizzazione di indizi che sarebbero in realtà insufficienti a giungere all'affermazione di responsabilità dell'imputato.

Senonché, il motivo, lungi dall'attingere alla critica di legittimità della motivazione, secondo uno dei tre parametri indicati dall'art.606 lett. e c.p.p. (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità), ripete il ragionamento probatorio già sviluppato nelle fasi di merito, addirittura riportando, con la tecnica del copia incolla, diversi passaggi dell'atto d'appello.

In altre parole, esso persevera nel proporre una ricostruzione alternativa dei fatti confidando in un terzo giudizio di merito, incompatibile con la funzione di legittimità che la Corte di Cassazione deve svolgere.

Fuoriesce infatti dal perimetro del sindacato di legittimità, il sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa interpretazione, benché anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428).

Perdendosi nella riproposizione dell'atto di appello e nella rilettura della sentenza della Corte d'appello, il primo motivo di ricorso non giunge nemmeno ad indicare, in un solo passaggio, quale sia la illogicità manifesta che affligge la motivazione della Corte, a dimostrazione dell'errore concettuale su cui l'impugnazione è fondata.

Non si deve infatti dimenticare che l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore I:ale da risultare percepibile ictu ocu/i, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella„ Rv. 226074).

Le minime incongruenze argonnentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, sono irrilevanti, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio, entro il quale ogni elemento sia contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (così, tra moltissime, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Rv. 254988).

Senza indulgere nel tentativo di parcellizzazione valutativa sotteso alle doglianze del ricorrente, va infatti evidenziato che la sentenza d'appello individua gli elementi indiziari a carico dell'imputato innanzitutto nella assistenza prestata al co-autore -confesso- della rapina ([OSCURATO:PERSONA]) nell'acquisto di indumenti e generi di conforto (spazzolino da denti, prodotti per l'igiene personale) rinvenuti nell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] in un borsone riferibile al Passacantando, destinato evidentemente ad essere ospitato in occasione dell'effettuazione della rapina.

Inoltre, l'acquisto da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei generi alimentari abbandonati dai rapinatori all'atto della fuga nonché il parcheggio della propria vettura sulla prospettata via di fuga destinata ad essere utilizzata dai rapinatori per il cambio in corsa, sono elementi logici adeguatamente valorizzati nella sentenza di appello in quanto sicuramente dimostrativi del coinvolgimento dell'imputato quale logistico' della banda di autori della rapina.

3. L'individuazione del ruolo specifico assunto dall'imputato nel quadro dell'organizzazione della rapina, quale addetto alla logistica e basista del gruppo, esclude in radice la fondatezza del secondo motivo di ricorso, incentrato sulla riqualificazione della condotta attribuita a [OSCURATO:PERSONA] in termini di favoreggiamento piuttosto che di autoria.

In effetti, come già evidenziato nell'impugnata sentenza (pg.14 e 15) l'incompatibilità concettuale tra le due ipotesi si manifesta, nel caso concreto, nel fatto di aver prestato assistenza al gruppo d'azione ed in particolare ad uno dei suoi componenti sia anteriormente che durante l'esecuzione della rapina.

Il concetto rafforza quanto già osservato nella pronuncia di primo grado (pg.15) secondo cui la anteriorità e contemporaneità del supporto fornito dal [OSCURATO:PERSONA] implica adesione morale alla azione delittuosa e connota il dolo di concorso dell'imputato, escludendo ex se il favoreggiamento.

4. Formulato in maniera del tutto generica è anche l'ultimo motivo di ricorso, attinente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Come nell'analogo motivo formulato con l'atto di appello, anche in Cassazione non viene enunciata una sola ragione specifica di nneritevolezza del beneficio invocato, facendosi piuttosto vago richiamo ai principi applicativi della pena in generale e dimenticando per contro che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008„ n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).

D'altra parte, in relazione a tutti gli aspetti inerenti all'applicazione della pena, concessione delle attenuanti generiche inclusa, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

5. Per i motivi che precedono il ricorso va dichmarato inammissibile.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitatvamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che chiede la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, AVV. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi e chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Paola ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il reato di rapina aggravata. 2. La difesa dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione fondato su tre motivi, tutti incentrati su violazione di legge (art. 606 lett. c, c.p.p.) e vizio di motivazione. 2.1 Con il primo motivo si deduce la insussistenza della prova in relazione alla partecipazione dell'imputato alla rapina. 2.2 Con il secondo motivo si deduce l'erronea qualificazione giuridica della condotta che dovrebbe, al più, essere configurata come favoreggiamento. 2.3 Con il terzo motivo si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, anche alla luce della modesta partecipazione prestata all'esecuzione della rapina. 3. In previsione dell'udienza, il difensore dell'imputato ha inviato per mali memoria con motivi nuovi in cui vengono ripercorsi i punti salienti della linea difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, affidato a motivi ripetitivi, generici e manifestamente infondati, è inammissibile. Va innanzi tutto considerato che si è in presenza di una c.d. "doppia conforme" in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Ciò premesso, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito, in conformità alla sentenza di primo grado, una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi considerare gli stessi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, Rv. 243838; Sez. 5 28011/2313, Rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, Rv. 259425). 2. Con il primo motivo si contesta la ricostruzione dei fatti effettuata dai giudici di merito, in quanto congetturale e basata sull'illogica valorizzazione di indizi che sarebbero in realtà insufficienti a giungere all'affermazione di responsabilità dell'imputato. Senonché, il motivo, lungi dall'attingere alla critica di legittimità della motivazione, secondo uno dei tre parametri indicati dall'art.606 lett. e c.p.p. (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità), ripete il ragionamento probatorio già sviluppato nelle fasi di merito, addirittura riportando, con la tecnica del copia incolla, diversi passaggi dell'atto d'appello. In altre parole, esso persevera nel proporre una ricostruzione alternativa dei fatti confidando in un terzo giudizio di merito, incompatibile con la funzione di legittimità che la Corte di Cassazione deve svolgere. Fuoriesce infatti dal perimetro del sindacato di legittimità, il sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa interpretazione, benché anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Perdendosi nella riproposizione dell'atto di appello e nella rilettura della sentenza della Corte d'appello, il primo motivo di ricorso non giunge nemmeno ad indicare, in un solo passaggio, quale sia la illogicità manifesta che affligge la motivazione della Corte, a dimostrazione dell'errore concettuale su cui l'impugnazione è fondata. Non si deve infatti dimenticare che l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore I:ale da risultare percepibile ictu ocu/i, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella„ Rv. 226074). Le minime incongruenze argonnentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, sono irrilevanti, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio, entro il quale ogni elemento sia contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (così, tra moltissime, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Rv. 254988). Senza indulgere nel tentativo di parcellizzazione valutativa sotteso alle doglianze del ricorrente, va infatti evidenziato che la sentenza d'appello individua gli elementi indiziari a carico dell'imputato innanzitutto nella assistenza prestata al co-autore -confesso- della rapina ([OSCURATO:PERSONA]) nell'acquisto di indumenti e generi di conforto (spazzolino da denti, prodotti per l'igiene personale) rinvenuti nell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] in un borsone riferibile al Passacantando, destinato evidentemente ad essere ospitato in occasione dell'effettuazione della rapina. Inoltre, l'acquisto da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei generi alimentari abbandonati dai rapinatori all'atto della fuga nonché il parcheggio della propria vettura sulla prospettata via di fuga destinata ad essere utilizzata dai rapinatori per il cambio in corsa, sono elementi logici adeguatamente valorizzati nella sentenza di appello in quanto sicuramente dimostrativi del coinvolgimento dell'imputato quale logistico' della banda di autori della rapina. 3. L'individuazione del ruolo specifico assunto dall'imputato nel quadro dell'organizzazione della rapina, quale addetto alla logistica e basista del gruppo, esclude in radice la fondatezza del secondo motivo di ricorso, incentrato sulla riqualificazione della condotta attribuita a [OSCURATO:PERSONA] in termini di favoreggiamento piuttosto che di autoria. In effetti, come già evidenziato nell'impugnata sentenza (pg.14 e 15) l'incompatibilità concettuale tra le due ipotesi si manifesta, nel caso concreto, nel fatto di aver prestato assistenza al gruppo d'azione ed in particolare ad uno dei suoi componenti sia anteriormente che durante l'esecuzione della rapina. Il concetto rafforza quanto già osservato nella pronuncia di primo grado (pg.15) secondo cui la anteriorità e contemporaneità del supporto fornito dal [OSCURATO:PERSONA] implica adesione morale alla azione delittuosa e connota il dolo di concorso dell'imputato, escludendo ex se il favoreggiamento. 4. Formulato in maniera del tutto generica è anche l'ultimo motivo di ricorso, attinente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Come nell'analogo motivo formulato con l'atto di appello, anche in Cassazione non viene enunciata una sola ragione specifica di nneritevolezza del beneficio invocato, facendosi piuttosto vago richiamo ai principi applicativi della pena in generale e dimenticando per contro che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008„ n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). D'altra parte, in relazione a tutti gli aspetti inerenti all'applicazione della pena, concessione delle attenuanti generiche inclusa, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 5. Per i motivi che precedono il ricorso va dichmarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitatvamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de
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