CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 gennaio 2025
Cassazione n. 30473/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 15/10/2024 della Corte d'appello di CatanzaroVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ValentinaManuali che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA],e, per [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnatalimitatamente al trattamento sanzionatorio da rideterminarsi in mesi due di arrestoed euro 1.600 di ammenda;udito, per la parte civile, [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sostitutoprocessuale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsiriportandosi alle conclusioni scritte depositate in udienza;uditi l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], co-difensori di entrambi gliimputati, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con separati attia firma dei comuni difensori di fiducia, per l’annullamento della sentenza del 15ottobre 2024 della Corte di appello di Catanzaro che, in riforma della sentenza del17 marzo 2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza,pronunciata all’esito di giudizio abbreviato e impugnata da loro, dalla parte civilee dal Pubblico ministero, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art.323 cod. pen. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e perl’effetto ha rideterminato la pena per il residuo reato di cui agli artt. 110 cod. pen.,44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 nella misura di quattro mesi diarresto e 3.200 euro di ammenda, confermando nel resto anche la condanna diMauro [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro mesi di arresto e 2.400 euro diammenda per il medesimo reato. Con la stessa sentenza è stata ordinata lademolizione del manufatto abusivo.In particolare, si imputa ai ricorrenti di aver realizzato in zona agricola, sullascorta di un permesso di costruire illegittimo perché in contrasto con la normativaurbanistica e gli strumenti urbanistici vigenti, un edificio ad uso commercialeesteso mq. 7.850,00. Il fatto è ascritto al [OSCURATO:PERSONA] in quanto legale rappresentantedella società committente ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.) e al Crispinoquale progettista e direttore dei lavori.2.[OSCURATO:PERSONA] articola quattro motivi.2.1.Con il primo motivo deduce l’inosservanza degli artt. 178, lett. a), 179,525, 598 cod. proc. pen. e la nullità della sentenza perché il provvedimento dicorrezione materiale è stato adottato dalla Corte di appello in diversacomposizione fisica rispetto al Collegio che aveva pronunziato la sentenza.2.2.Con il secondo motivo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazionedell’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 nonché degli artt. 30, 60 e 65 legge reg.Campania n. 19 del 2002, nonché dell’art. 12 d.P.R. n. 380 del 2001, e il vizio dimancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenzaimpugnata nella parte in cui sostiene che la sentenza di primo grado avrebbeaffermato l’inesistenza del permesso di costruire laddove il primo Giudice si eralimitato ad affermare la macroscopica illegittimità (non la inesistenza) del titolo.Quanto alla macroscopica illegittimità lamenta che gli elementi di fatto presiin considerazione dalla Corte di appello riguardano i permessi di costruire del 2014e del 2017 che, però, non sono oggetto di contestazione. Aggiunge che,diversamente da quanto sostiene la Corte di appello, i [OSCURATO:PERSONA] (PAU)diventano esecutivi trascorsi trenta giorni dalla loro adozione da parte del consigliocomunale secondo quanto prevede l’art. 30 legge reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 19 del 2002 cheimpone la riapprovazione solo in caso di variazioni. E’ evidente l’errore nel qualeincorrono i giudici di merito quando predicano l’inesistenza di un piano esecutivosulla base del malgoverno della testimonianza dell’Arch. [OSCURATO:PERSONA] che avevaconcorso a redigere il P.I.P. (che a detta del testimone non sarebbe mai statoapprovato). Aggiunge che gli artt. 60, commi primo e secondo, e 65, commasecondo, ultimo periodo, legge reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 19 del 2002, letti in correlazionecon l’art. 12 d.P.R.n. 380 del 2001, riconoscono agli strumenti urbanistici adottatiun valore insuperabile nella misura in cui obbligano le amministrazioni comunali aconformarsi ai medesimi ai fini del rilascio dei titoli edilizi e conclude che l’art. 65legge reg. [OSCURATO:PERSONA], cit., riconosce vigenza agli strumenti urbanistici adottati primadel 31 dicembre 2023, termine entro il quale i comuni calabresi avrebbero dovutoadottare i nuovi piani strutturali comunali o associati.2.3.Con il terzo motivo deduce la nullità delle ordinanze di correzione di erroremateriale del 13 gennaio 2025 siccome adottate senza preventivo contraddittorio.2.4.Con il quarto motivo deduce, con riferimento all’ordine di demolizione,l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 31 e 44 d.P.R. n. 380 del 2001in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., 6 e 7 C.E.D.U., nonché il vizio di motivazionemancante, contraddittoria e manifestamente illogica in relazione alla mancataindicazione delle ragioni della irrogazione della sanzione accessoria dellademolizione in sede di appello. Deduce, altresì, la violazione degli artt. 597 e 605cod. proc. pen. sotto il profilo della violazione del divieto di reformatio in peius edel principio devolutivo.Sostiene che, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, la demolizione delmanufatto abusivo può essere ordinata solo in caso di inesistenza/assenza delpermesso di costruire (inesistenza mai affermata dal primo Giudice ma solo ingrado di appello, tant’è che il GIP nulla aveva disposto al riguardo), non in caso diprovvedimento illegittimo.Aggiunge che, non avendo il GIP ordinato la demolizione, non avrebbecomunque potuto ovviare la Corte di appello in assenza di specifico gravame delPubblico ministero, considerata la natura sanzionatoria (ancorché amministrativa)dell’ordine di demolizione.3.[OSCURATO:PERSONA] articola quattro motivi.3.1.Il primo, secondo ed il quarto sono identici a quelli proposti da MauroRoberto [OSCURATO:PERSONA].3.2.Anche il terzo motivo è in buona parte sovrapponibile al corrispondentemotivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA]. Vi si aggiungono, quali ulteriori argomenti didoglianza, la violazione degli artt. 17, 23, 25, 81, 323 cod. pen. e 44 d.P.R. n. 380del 2001, con riferimento alla violazione dei principi che regolano l’individuazionedella pena irrogata e la continuazione fra reati per come determinati nellaprocedura di correzione dell’errore materiale, nonché la violazione degli artt. 597,442 e 125 comma terzo, cod. proc. pen. in relazione alla mancata applicazionedella diminuente per il rito abbreviato e alla omessa motivazione in ordine alladosimetria della pena.4.I ricorrenti hanno presentato motivi nuovi a sostegno degli argomentioggetto del secondo motivo dei ricorsi principali relativamente alle condizioni (chesi affermano tutte assenti nel caso in esame) che giustificano la valutazione dimacroscopica illegittimità del permesso di costruire.5.La parte civile, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria con cui ha chiestola declaratoria di inammissibilità dei ricorsi principali fatto salvo il motivo relativoalla determinazione della pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente al trattamentosanzionatorio, è inammissibile nel resto; il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] èinammissibile.2.Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che:2.1.il 26 febbraio 2014 [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il rilascio di unpermesso di costruire in deroga al Piano di Fabbricazione per la realizzazione, inzona agricola, di un fabbricato ad uso commerciale sulla scorta del progettoredatto da [OSCURATO:PERSONA], futuro direttore dei lavori;2.2.il 25 marzo 2014 la [OSCURATO:PERSONA] di Altilia, preso atto dell’esistenza,nella medesima area, di un impianto di carburanti gestito da [OSCURATO:PERSONA] avevaadottato la delibera n. 15 con cui aveva espresso parere favorevole al rilascio delpermesso in deroga al PdF;2.3.il 2 aprile 2014 il Sindaco, nonché responsabile dell’ufficio tecnico, delComune di Altilia aveva convocato la conferenza di servizi che si era espressafavorevolmente sulla base di una duplice falsa attestazione: (i) il parere favorevoledei Vigili del Fuoco; (ii) l’anticipazione dell’assenso regionale asseritamente resoverbalmente dal responsabile del dipartimento urbanistica e governo del territoriodella Regione [OSCURATO:PERSONA];2.4.in realtà, i Vigili del Fuoco avevano espresso parere favorevole acondizione che venisse rispettata la normativa vigente e quella sulle distanze disicurezza esterne rispetto all’impianto di distribuzione carburanti riservando diesprimere un nuovo parere solo all’esito dell’esame di un nuovo progetto esubordinando a tale adempimento la validità del parere già espresso;2.5.inoltre, i Vigili del Fuoco con due note del 2 aprile e del 12 maggio 2014avevano dichiarato l’improcedibilità della pratica perché, trattandosi di due distintiprogetti di attività produttive “in variante” e non in deroga allo strumentourbanistico, si sarebbero dovute indire due conferenze di servizi che si sarebberodovute esprimere su progetti definitivi e non di massima;2.6.il Responsabile del dipartimento urbanistica e governo del territorio dellaRegione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], aveva negato di aver mai anticipato alcunassenso verbale;2.7.furono così indette due conferenze di servizi che il 24 luglio 2014 avevanoespresso parere contrario, obbligatorio e vincolante, per due ragioni: (i) per lainammissibilità di procedure intese a determinare varianti a strumenti urbanisticigenerali già decaduti come il PdF e, dal 19 giugno 2014, il PRG; (ii) per laviolazione, nella procedura adottata dal Comune, dell’art. 8.3 d.P.R. n. 160 del2010 perché, trattandosi di grande struttura commerciale di vendita, erano carentile aree destinate a standard e le certificazioni dell’ufficio tecnico sui vincoli tutorie inibitori esistenti, con mancanza dei pareri prodromici degli altri enti coinvolti;2.8.ciò nondimeno, il 17 dicembre 2014 il Sindaco ed il responsabile del RUPavevano rilasciato il permesso di costruire n. 5/2014 per l'intervento in varianteparziale allo strumento urbanistico vigente (PdF) per la realizzazione di un edificioad uso commerciale, giusto il parere di conformità del progetto alle vigentinormative antincendio rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco il 1aprile 2014;2.9.poiché i lavori non erano iniziati entro l’anno dal rilascio del permesso, il15 novembre 2017 ne era stato rilasciato un altro in variante (n. 2/2017);2.10.poiché nemmeno questa volta i lavori erano iniziati entro l’anno dalladata di rilascio del permesso n. 2/2017, l’8 gennaio 2019 veniva rilasciato un terzopermesso (n. 1/2019) nel quale, però, erano evocati differenti parametrinormativi;2.11.in particolare: (i) dato atto dell'assenso del consiglio comunale espressocon la deliberazione numero 8/2014 del 16 aprile 2014 in combinato disposto conl’art. 8 d.P.R. n. 160 del 2010, considerato l’intervento di “interesse pubblico”, ilpermesso era stato rilasciato “in deroga” ai sensi della legge n. 160 del 2011 edell’art. 14 d.P.R. n. 380 del 2001; (ii) veniva nuovamente richiamato il citatoparere favorevole dei Vigili del Fuoco;2.12.sennonché, era stata omessa la procedura partecipativa di cui agli artt.14 d.P.R. n. 380 del 2001 e 7 legge n. 241 del 1990, trattandosi di insediamentoin zona agricola, come pacificamente attestato in atti, in cui potevano realizzarsisolo ricostruzioni con identiche superfici e volumi o edifici a destinazioneesclusivamente agricola con indice di fabbricabilità pari a 0,7 m³ per metroquadrato;2.13.non era stato rilasciato il nullaosta idrogeologico, nonostante l'areainteressata dei lavori fosse soggetta a vincolo ex r.d.l. n. 3267/1923, in quantoricadente nella zona unica del bacino idrografico del fiume Savuto, e - come daparere di indirizzo reso in sede in conferenza dei servizi - il competentedipartimento regionale avesse riservato solo a successiva conferenza dei servizi ilproprio parere quando, cioè, il Comune avesse messo a disposizione del medesimodipartimento gli atti relativi all'esatta localizzazione dell'intervento edilizio perconsentire le valutazioni del caso;2.14.l’area, inoltre, ricadeva in zona sottoposta a vincolo paesaggistico inquanto situata ad una distanza inferiore a 150 metri dal torrente Carito e non eramai stato richiesto il nulla osta da parte dell’impresa committente (ciò avevacomportato l’esercizio dell’azione penale anche per il reato di cui all’art. 181 d.lgs.n. 42 del 2004, rubricato al capo B, ma si è poi accertato, già in primo grado, chela distanza era superiore a 150 metri);2.15.i lavori erano iniziati l’8 aprile 2019 e il 18 maggio 2021 era statodisposto il sequestro delle opere, ancora in corso di svolgimento;2.16.quanto alla destinazione urbanistica dell’area di sedime, la Corte diappello ricorda che il Consiglio comunale di Altilia: (i) con deliberazione n. 31 del27/09/2006, aveva individuato un’area PIP nella zona del fiume Savuto; (ii) condeliberazione n. 3 del 14 febbraio 2007 aveva adottato la determinazione dell’areaPIP come effettuata dai professionisti incaricati, delegando l’Ufficio tecnico per gliadempimenti successivi necessari ed utili alla approvazione definitiva del PIPstesso, destinato alla discussione consiliare; (iii) il 13 maggio 2010 aveva adottatoil documento preliminare al piano strutturato associato (PSA) proposto dallagiunta;2.17.la deliberazione n. 3 del 2007, tuttavia, non aveva potuto approvarealcunché perché era stata pretermessa la procedura prevista dalla Regione postoche il tecnico [OSCURATO:PERSONA] non aveva nemmeno proceduto alla stesura esecutiva dellavariante, tant’è che il progetto non era stato sottoposto alla successivaapprovazione del Consiglio comunale.3.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].3.1.Il primo motivo è manifestamente infondato.3.2.Il dispositivo della sentenza impugnata così recita: «In riforma dellasentenza (…) assolve [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascritto al capo 3) dellarubrica perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e, per l’effetto,ridetermina la pena allo stesso inflitta per il reato sub capo 1) della rubrica in mesi6 di arresto ed € 3.200 di ammenda. Conferma nel resto».3.3.Con ordinanza di correzione dell’errore materiale adottata il 13 gennaio2025, la Corte di appello ha modificato il dispositivo nel senso che, dove è scritto:«ridetermina la pena allo stesso inflitta per il reato sub capo 1) della rubrica inmesi 6 di arresto ed € 3.200 di ammenda», si deve leggere e intendere:«ridetermina la pena allo stesso inflitta per il reato sub capo 1) della rubrica inmesi 4 di arresto ed € 3.200 di ammenda». Con la stessa ordinanza è stata correttala motivazione nella parte dedicata al calcolo della pena, essendo stata indicata lapena detentiva base di sei mesi di arresto in luogo di quella di nove mesi di arresto(invariata la pena dell’ammenda di euro 4.800). La pena base così individuata (seimesi di arresto e 4800 euro di ammenda, come corretta, è stata ridotta nei terminiindicati nel dispositivo in conseguenza della applicazione delle circostanze3.4.L’ordinanza di correzione materiale è stata adottata da un collegio indiversa composizione fisica.3.5.Il ricorrente se ne duole (ed è questo l’unico profilo di doglianza) ma ilrilievo è manifestamente infondato alla luce del consolidato insegnamento dilegittimità secondo il quale, in tema di correzione di errori materiali, la decisionesulla relativa istanza può essere assunta anche da un collegio in diversacomposizione rispetto a quello che ha emesso la decisione da emendare, attesoche la procedura ex art. 130 cod. proc. pen., non comportando alcunamodificazione essenziale dell'atto, non necessariamente va eseguita ad opera dellemedesime persone fisiche che lo hanno deliberato (Sez. 1, n. 16708 del07/03/2025, Di, Rv. 287891 - 01; Sez. 2, n. 21986 del 05/03/2010, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 247547 - 01; Sez. 1, n. 119 del 1994, dep. 1995, Pregnolata, Rv. 200086-01).3.6.Anche il secondo motivo è generico e manifestamente infondato.3.7.Il ricorrente denunzia, in primo luogo, l’errore della Corte di appello cheha ritenuto inesistente il permesso di costruire ritenuto invece dal primo Giudicemacroscopicamente illegittimo ma non inesistente. Ciò, secondo l’imputato, viziail ragionamento della Corte territoriale che sarebbe affetto da contraddittorietàintrinseca e sarebbe alterato dal richiamo, nella ricostruzione della vicenda, ai duepermessi del 2014 e del 2017 che non sono oggetto di contestazione, visto che larubrica indica e richiama soltanto il permesso di costruire n. 1 del 2019. Sottoaltro profilo contesta la ritenuta non conformità del permesso a costruire con glistrumenti urbanistici vigenti, in particolare con il PIP (Piano degli insediamentiproduttivi) regolarmente adottato.3.8.Quanto al primo profilo, è agevole osservare che è lo stesso capo diimputazione a predicare l’assenza del permesso di costruire in quanto illegittimoe la Corte di appello (così come il primo Giudice) ponendosi sul solco tracciatodall’editto accusatorio ed in coerenza con lo stesso afferma che il primo giudiceaveva considerato inesistente il permesso di costruire perché macroscopicamenteillegittimo. Del resto, secondo l’ormai consolidato insegnamento dellagiurisprudenza di legittimità, la contravvenzione di esecuzione di lavori "sinetitulo" di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, sussiste anche nel caso incui il permesso di costruire, pur apparentemente formato, sia illegittimo percontrasto con la disciplina urbanistico - edilizia di fonte normativa o risultante dallapianificazione, non costituendo la "macroscopica illegittimità" del permesso dicostruire una condizione essenziale per l'oggettiva configurabilità del reato, bensìun significativo indice sintomatico della sussistenza dell'elemento soggettivodell'illecito (Sez. 3, n. 56678 del 21/09/2018, Iodice, Rv. 275565 - 01). Ciò sulrilievo che il permesso di costruire non è idoneo a definire esaurientemente lostatuto urbanistico ed edilizio dell'opera realizzanda senza rinviare al quadro delleprescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle rappresentazioni grafiche delprogetto approvato, di tal che nella specie non si configura una non consentita"disapplicazione" da parte del giudice penale dell'atto amministrativo concessorio(Sez. U, n. 11635 del 12/11/1993, Borgia, Rv. 195359 - 01). Sicché, allorché ilgiudice accerta l'esistenza di profili di illegittimità sostanziale del titolo abilitativonon pone in essere la procedura di disapplicazione riconducibile all'art. 5 dellalegge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato E, atteso che viene operata unaidentificazione in concreto della fattispecie con riferimento all'oggetto della tutelada identificarsi nella salvaguardia degli usi pubblici e sociali del territorio regolatidagli strumenti urbanistici (Sez. 3, n. 21487 del 21/03/2006, Tantillo, Rv. 234469- 01). È perciò sufficiente valutare la sussistenza dell'elemento normativo dellafattispecie, posto che la conformità della costruzione e della concessione aiparametri di legalità urbanistica ed edilizia è elemento costitutivo dei reaticontemplati dalla normativa urbanistica (Sez. 3, n. 41620 del 02/10/2007,Emelino, Rv. 237995 - 01).3.9.Affermare l’inesistenza del permesso di costruire e contestualmente la suaillegittimità è operazione del tutto “innocua” a fini penalistici perché non inquina,né vizia il ragionamento del giudice che si faccia carico di applicare la fattispeciedi cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001.3.10.In ogni caso, giova ribadirlo, non sussiste affatto, alla luce delleconsiderazioni che precedono, la dedotta contraddittorietà motivazionale.3.11.Quanto al richiamo ai procedimenti amministrativi relativi al rilascio deiprecedenti permessi di costruire del 2014 e del 2017, con riferimento, inparticolare, agli elementi di fatto di cui alle lettere da a) ad f) di pag. 9 dellasentenza impugnata, è appena il caso di evidenziare, per un primo profilo, che talepagina riporta e sunteggia il contenuto della sentenza di primo grado laddove, perun secondo profilo, viene spiegata, dai Giudici di merito, quale fosse, ancora aquelle date, la destinazione urbanistica dell’area di sedime e perché taledestinazione (agricola) persistesse alla data di adozione di tutti i permessi dicostruire, anche l’ultimo, a dimostrazione della pervicacia dimostrata dagliamministratori pubblici nel voler consentire a tutti i costi la realizzazione dell’operain questione (è sufficiente leggere per intero la pagina 9).3.12.Il ricorrente deduce, al contrario, che la destinazione agricola era statamodificata a seguito della approvazione del PIP da parte del Comune di Altilia.3.13.L’art. 30, legge reg. [OSCURATO:PERSONA], n. 19 del 2002, disciplina il procedimentoper l'elaborazione e l'approvazione dei [OSCURATO:PERSONA] attuativi unitari (P.A.U.) e delle loromodifiche ed integrazioni. La norma attribuisce alla giunta comunale il compito dielaborare il piano, il quale è adottato dal Consiglio e successivamente depositato,corredato dai relativi elaborati, presso la sede comunale per i venti giornisuccessivi alla data di affissione all'albo pretorio dell'avviso di adozione del piano.Entro lo stesso termine, il Comune acquisisce i pareri, i nulla osta e gli altri atti diassenso comunque denominati previsti dalle leggi in vigore per la tutela degliinteressi pubblici. A tal fine il responsabile del procedimento può convocare unaConferenza dei servizi. Entro lo stesso termine chiunque può presentareosservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivie valutativi. Successivamente alla scadenza dei termini di deposito, il Consigliocomunale decide sulle eventuali osservazioni; provvede, ove queste implichinomodifiche, ad adeguare i P.A.U. alle determinazioni della Conferenza dei servizi erimette gli atti al consiglio per la relativa approvazione, che deve avvenire entro enon oltre 60 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delleosservazioni, inviandone una copia alla Provincia ed alla Regione. Se non vi sonovariazioni, non è necessaria la riapprovazione del P.A.U. da parte del Consigliocomunale; lo stesso diventa esecutivo scaduti i termini del deposito sopra indicati.3.14.La Corte di appello (e prima ancora il Tribunale) afferma che ladeliberazione consiliare n. 3 del 2007 non aveva approvato alcunché sia perchè ilprogetto redatto dall’Arch. [OSCURATO:PERSONA], incaricato della redazione del piano, avevaprovveduto alla stesura di un piano non esecutivo, sia perché non erano mai maistati attivati gli adempimenti successivi alla sua adozione. Il Tribunale, al riguardo,precisava che dalla stessa delibera di adozione risultava la delega all’ufficio tecnicodegli adempimenti successivi intesi alla approvazione definitiva e che il pianosarebbe stato oggetto di apposita discussione consiliare in fase di approvazione.3.15.Il ricorrente sostiene, al contrario, che, non essendovi stateosservazioni, il Piano non andasse (ri)approvato ma il punto è che il piano stessonon è mai stato davvero adottato per la semplice ragione che - a tutto volerconcedere - non sono mai stati posti in essere gli adempimenti successivi allaadozione (pubblicazione, avviso di deposito, acquisizione di pareri, nulla-osta ealtri atti di assenso o convocazione della conferenza dei servizi). Le censuredifensive non sfuggono al rilievo critico che, altrimenti ragionando, non sicomprende perché ancora nel 2014 e poi nel 2017 l’area oggetto di interventovenisse qualificata (e riconosciuta dalla giunta comunale) come agricola in baseall’allora vigente Piano di Fabbricazione e fossero stati avviati i procedimenti per ilrilascio dei permessi di costruire in deroga del 2014 e del 2017 (di qui la coerenzadel loro richiamo nella ricostruzione della vicenda e nella qualificazione dell’areaancora come agricola). Peraltro, lo stesso permesso di costruire n. 1 del 2019 erastato a sua volta emesso in deroga ai sensi dell’art. 14 d.P.R.n. 380 del 2001.Destinazione agricola che, ricorda la Corte di appello, era stata ripetutamentemaggio 2021 rilasciato dopo il sequestro nel quale si attestava per la prima voltache si trattava di zona destinata ad insediamenti produttivi.3.16.L’inammissibilità del motivo rende inammissibile lo scrutinio dei motiviaggiunti che, peraltro, in disparte le inammissibili deduzioni fattuali e allegazionidocumentali non consentite in questa sede, non introducono elementi tuttosommato diversi da quelli dedotti con il motivo principale e sono anche essigenerici.3.17.Il terzo motivo è inammissibile per carenza di interesse del ricorrente aproporlo non essendo egli il destinatario della formula del dispositivo correttasuccessivamente alla sua pubblicazione.3.18.Il ricorrente non è interessato nemmeno a coltivare l’ultimo motivopoiché l’ordine di demolizione può essere emesso nei soli confronti del proprietariodelle opere abusive o di colui che, disponendone materialmente, è in condizionedi adempiere, ma non nei confronti di soggetti, quali il direttore dei lavori o gliesecutori materiali, che abbiano concorso alla realizzazione del reato in virtù di unrapporto obbligatorio con il titolare del diritto reale o del potere di fatto sul terrenoo sull'immobile preesistente, in quanto tale rapporto personale risulta autonomorispetto a quello che lega all'opera abusivamente realizzata il proprietario o ilcommittente (Sez. 3, n. 41856 del 15/10/2021, Mantova, Rv. 282797 - 01; Sez.3, n. 17991 del 21/01/2014, Ciccone, Rv. 261497 - 01, che na ha tratto laconseguenza che il giudice, nel disporre la condanna dell'esecutore e/o deldirettore dei lavori per il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, non puòsubordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla effettivaeliminazione delle opere abusive).4.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].4.1.I primi due motivi (e relativo motivo aggiunto) sono inammissibili per lestesse ragioni già illustrate in sede di esame dei corrispondenti motivi del ricorsodi [OSCURATO:PERSONA].4.2.Il terzo motivo è fondato.4.3.Il dispositivo pubblicato all’udienza del 15 ottobre 2024 (e trascritto nellasentenza impugnata) così recita per la parte di interesse: «assolve [OSCURATO:PERSONA] DavideMaria dal reato ascritto al capo 3) della rubrica perché il fatto non è più previstodalla legge come reato e, per l’effetto, ridetermina la pena allo stesso inflitta peril reato sub capo 1) della rubrica in mesi 6 di arresto ed € 3.200 di ammenda».4.4.Con due separate ordinanze del 13 gennaio 2015, la Corte di appello hacorretto l’errore materiale contenuto nel dispositivo letto in udienza nel senso chedeve intendersi aggiunto “conferma nel resto” (prima ordinanza) e nel senso che,con riferimento al [OSCURATO:PERSONA], dove è scritto «in misura pari a mesi 6 di arresto ed €3.200 di ammenda (p.b. mesi 9 di arresto ed € 4.800 di ammenda, ridotta ex art.62 bis c.p.)», deve leggersi e intendersi «in misura pari a mesi quattro di arrestoed € 3.200,00 di ammenda (p.b. mesi 6 di arresto ed € 4.800 di ammenda, ridottaex art. 62 bis c.p)» (seconda ordinanza). Il dispositivo della sentenza depositatariporta - come detto - il dispositivo così come letto in udienza (e non corretto).4.5.Il ricorrente concentra le proprie doglianze sulla seconda ordinanza elamenta, al riguardo, l’impossibilità di qualificare come “materiale” l’errore e, peraltro profilo, la adozione dell’ordinanza in assenza di camera di consigliopartecipata con conseguente violazione del contraddittorio.4.6.Quest’ultimo rilievo è fondato e, per quanto si dirà, assorbente.4.7.Secondo l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, l'adozione"de plano", senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, delprovvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordinegenerale ex art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 8612 del 08/02/2022, Halili, Rv.282933 - 01; Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Bertini, Rv. 265638 - 01; Sez. 1,n. 1674 del 09/01/2013, Ioculano, Rv. 254230 - 01; Sez. 3, n. 1460 del03/12/2008, dep. 2009, Sanna, Rv. 242270 - 01).4.8.Ciò nondimeno, poiché l’ordinanza riguarda il trattamento sanzionatorio,non è necessario annullare con rinvio il provvedimento impugnato potendoprovvedere direttamente la Corte di cassazione riducendo della metà la penaapplicata secondo quanto dispone l’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., comemodificato dall’art. 1, comma 44, legge n. 103 del 2017, norma invocata dalricorrente. La pena viene così fissata nella misura di mesi due arresto e 1600 eurodi ammenda.4.9.L’ultimo motivo è manifestamente infondato.4.10.Come già ampiamente spiegato in sede di scrutinio del secondo motivodel ricorso comune a entrambi i ricorrenti, l’inesistenza (rectius, assenza) delpermesso di costruire legittima l’adozione dell’ordine di demolizione dell’operaanche quando l’assenza è conseguenza della illegittimità del titolo. L’assenza deltitolo contemplata quale elemento costitutivo del reato di cui all’art. 44, comma 1,lett. b) e c), d.P.R. n. 380 del 2001, non determina, quando frutto di illegittimità,una diversa latitudine applicativa dell’art. 31, comma 9, stesso decreto: l’assenzadel titolo è requisito unico tanto ai fini della integrazione del reato quanto ai finidella demolizione dell’opera, essendo irrilevanti le ragioni della assenza stessa.4.11.Inoltre, il divieto della "reformatio in peius" che, nel caso diimpugnazione proposta dal solo imputato, l'ordinamento processuale impone algiudice di appello, attiene alle ipotesi di aggravamento - per specie o quantità -della pena, di applicazione di nuova o più grave misura di sicurezza, di pronunziadi proscioglimento con formula meno favorevole o di revoca di benefici; in dettodivieto non è compreso l'ordine di demolizione della costruzione abusiva, impartitodal giudice ai sensi dell’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, trattandosi nondi pena accessoria, ma di sanzione amministrativa di tipo ablatorio,consequenziale alla sentenza di condanna e la cui irrogazione costituisce attodovuto (Sez. 5, n. 13812 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Giovannella, Rv. 214608 - 01; Sez. 4,n. 10660 del 13/02/2024, Durango, non mass.; Sez. 3, n. 26531 del 13/03/2024,Monticelli, non mass., secondo cui l’ordine può essere impartito direttamente dallaCorte di cassazione; in questo senso, Sez. 3, n. 47064 del 02/11/2022, Mancusi,non mass.; Sez. 3, n. 18509 del 15/1/2015, RG. in proc. Gioffrè, Rv. 263557; Sez.3, n. 1365 del 18/9/1992, P.M. in proc. Marchese, Rv. 192057).5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa delricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese delprocedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delleammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, leggen. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione previstadall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate leragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate.6.Entrambi i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spesesostenute nel grado dalla parte civile, liquidate come da dispositivo. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena che ridetermina in mesi due di arresto ed euro 1.600 diammenda. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellacassa delle ammende.Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro3686,00 oltre accessori di legge.Così deciso in Roma, il 12/06/2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteAldo [OSCURATO:PERSONA]