CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24187/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Repubblica presso il Tribunale di Trapani nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Trapani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto che l'ordinanza impugnata venga annullata con rinvio al Tribunale di Trapani per nuovo esame; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], con la quale è stato chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, in subordine, venga rigettato; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di replica alla memoria del Pubblico Ministero, e con la quale è stato chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, in subordine, venga rigettato; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del t.S.Qes.~1 Procuratore Genera aulià [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato alla memoria depositata e ha concluso chiedendo che il ricorso venga accolto e che l'ordinanza impugnata venga annullata con rinvio; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il quale, dopo la discussione, si è riportato alla memoria depositata chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo la discussione, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il quale, dopo la discussione, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, in subordine, venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Trapani: 1) accoglieva parzialmente la richiesta di riesame che era stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto di sequestro preventivo impeditivo delle azioni di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nella titolarità del [OSCURATO:PERSONA] che era stato disposto con decreto del 01/12/2025 del G.i.p. del Tribunale di Trapani; 2) accoglieva la richiesta di riesame che era stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro il decreto di sequestro preventivo impeditivo del complesso aziendale della stessa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a che era stato disposto con il medesimo decreto del 01/12/2025 del G.i.p. del Tribunale di Trapani. Le richieste di riesame venivano accolte dal Tribunale di Trapani in ragione della ritenuta insussistenza del requisito dell'attualità del pericolo che la libera disponibilità dei beni sequestrati potesse agevolare la commissione di ulteriori reati, «alla luce del profondo mutamento che ha caratterizzato la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. successivamente alle condotte illecite oggetto di contestazione» (quartultimo capoverso della pag. 23 dell'ordinanza impugnata). 2. Avverso l'indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Trapani, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, affidato a un unico, articolato, motivo, con il quale denuncia la violazione degli art. 125, comma 3, e 322-bis, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all'art. 310, comma 2, dello stesso codice, «i quali prescrivono l'obbligo di motivazione dell'ordinanza». La motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe «inesistente o meramente apparente, omettendo del tutto di confrontarsi con elementi decisivi» (primo capoverso della pag. 6 del ricorso). 22.1. Il ricorrente denuncia anzitutto che il Tribunale di Trapani avrebbe attribuito «rilevanza, in temini di esclusione dell'attualità del pericolo, [a]ll'epoca in cui le condotte contestate sono state agite (dal 2021 al 2023) non risultando [...] ulteriori accertamenti riguardanti il periodo successivo, sì da verificare se, dopo il 2023, gli assetti esistenti al momento dei fatti si siano perpetuati nel tempo» (così il ricorso, con riferimento alla pag. 23 dell'ordinanza impugnata). Il Tribunale di Trapani non avrebbe al riguardo considerato né come il requisito dell'attualità del pericolo «non possa ritenersi escluso solo in ragione del tempo trascorso tra il momento di consumazione delle condotte e quello dell'apposizione del vincolo», né che il G.i.p. del Tribunale di Trapani aveva rilevato che i reati e gli illeciti amministrativi che erano emersi dalle indagini erano «il portato di un vero e proprio sofisticato sistema illecito che ha consentito agli amministratori ed ai quadri dirigenti dell'ente [...] di gestire in maniera disinvolta e con spregio delle convenzioni pubbliche e della sicurezza della navigazione il delicato sistema di collegamento con le isole Egadi e le isole Eolie appaltato alla [OSCURATO:PERSONA] dalla Regione [Siciliana] e dallo Stato». 2.2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani contesta, in secondo luogo, l'argomentazione del Tribunale di Trapani secondo cui «l'assenza di elementi riguardanti il periodo successivo al 2023 impedisce di verificare che gli assetti esistenti al momento dei fatti si siano perpetuati nel tempo, tanto più che, come precisato dalla società ricorrente, risulta mutata la composizione degli organi di gestione» (penultimo capoverso della pag. 23 dell'ordinanza impugnata). Tale motivazione sarebbe meramente apparente, «attesa come detta ultima circostanza risulti smentita dalla stessa produzione documentale addotta dalla difesa». Dopo avere trascritto un ampio stralcio della motivazione del provvedimento del 01/12/2025 con il quale il G.i.p. del Tribunale di Trapani aveva anche applicato, a carico di alcuni indagati, la misura cautelare coercitiva del divieto di dimora nei Comuni di Trapani e di Milazzo e la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche o imprese, il ricorrente deduce che, da tale provvedimento, emergerebbe che «la composizione degli organi di gestione» di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non era affatto «mutata», atteso che, «durante l'esecuzione della misura cautelare e del sequestro disposti dal GIP, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], ricoprivano il medesimo ruolo all'interno della società armatoriale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si erano dimessi dopo aver ricevuto la notifica dell'invito per rendere interrogatorio, [OSCURATO:PERSONA] era socio della [OSCURATO:PERSONA] spa come nel periodo oggetto dell'attività d'indagine e [OSCURATO:PERSONA] ricopriva un incarico 3dirigenziale diverso rispetto a quello oggetto delle contestazioni, ma pur sempre interno alla società». Pertanto, «[a]nche in ragione di detto elemento», dovrebbe «dunque ritenersi sussistente l'attualità del pericolo di reiterazione del reato». 2.3. Il ricorrente deduce, in terzo luogo, che secondo lo stesso Tribunale di Trapani tale pericolo non era attenuato dall'istituzione di una Contro! Room (la quale, secondo le allegazioni difensive, consentirebbe alla Regione Siciliana di monitorare in diretta il regolare svolgimento delle corse), dall'aggiornamento della procedura di gestione delle emergenze (con «ipotetica» introduzione della segnalazione diretta delle avarie da parte del comandante dell'imbarcazione all'autorità marittima e alla [OSCURATO:PERSONA]DPA), e dalla parziale attuazione dell'[OSCURATO:PERSONA] che era stato formulato dall'Organismo di vigilanza dell'ente (0dV). A quest'ultimo proposito, il ricorrente argomenta che lo stesso Tribunale del riesame ha evidenziato che l'effettiva attuazione delle indicazioni che erano state impartite dall'OdV nel 2022 era «ad oggi tutt'altro che completa» (primi due paragrafi della pag. 24 dell'ordinanza impugnata). Le «gravi falle interne all'organizzazione di [OSCURATO:PERSONA]» s.p.a. sarebbero state poste ulteriormente in rilievo dal Tribunale di Trapani nel terzo, quarto e quinto paragrafo della pag. 24 dell'ordinanza impugnata. Inoltre, dalla stessa documentazione che era stata prodotta dalle difese, emergerebbe che l'istituita Contro! Room non consente alla Regione Siciliana «di verificare se una unità veloce stia viaggiando con una problematica tecnica non dichiarata», come risulterebbe dalle informazioni che è possibile ottenere attraverso l'accesso al "[OSCURATO:PERSONA]" della stessa Contro! Room. 2.4. In quarto luogo, l'«analisi attenta della produzione dei ricorrenti» avrebbe dovuto indurre il Tribunale di Trapani a negare rilievo all'istituzione di un Deputy DPA (quartultimo capoverso della pag. 24 dell'ordinanza impugnata), atteso che, dalla suddetta produzione documentale, sarebbe emerso «come tali iniziative siano del tutto inidonee a evitare il pericolo di irregolarità gestionali e di mancata rilevazione di malfunzionamenti». Infatti, lungi dal costituire una novità, la figura del Deputy DPA era già esistente nell'organizzazione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel periodo oggetto delle contestazioni, atteso che, come risultava dal provvedimento del 01/12/2025 del G.i.p. del Tribunale di Trapani, l'indagato [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso i fatti di cui alle imputazioni provvisorie anche nella qualità di Deputy DPA, venendo sostituito, il 23/02/2022, con un altro Deputy DPA nella persona di [OSCURATO:PERSONA] (come risultava dalla nota del 06/06/2023 della Guardia di finanza di Trapani). [OSCURATO:PERSONA] documentazione prodotta dalla stessa difesa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (memoria 4del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), risultava poi che, nel febbraio del 2023, la carica di Deputy DPA di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era ancora affidata a [OSCURATO:PERSONA], sia pur solo per il settore occidentale della Sicilia. 2.5. In quinto luogo, quanto «al rilievo del sistema Infoship», dalla memoria della stessa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sarebbe risultato che tale sistema «non avrebbe potuto e non potrà evitare le condotte illecite per cui vi è procedimento, laddove si consideri che si tratta di un sistema che deve essere implementato dalla stessa società, i cui organi di gestione sono indagati per avere omesso di dichiarare le problematiche tecniche occorse alle unità veloci». Secondo il ricorrente, «[n]essun evento non registrato potrebbe risultare alla semplice consultazione del suddetto sistema, atteso che, come affermato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] spa, il predetto sistema è utilizzato; - per la conservazione della documentazione "di sistema"; - per la registrazione dei singoli eventi e la conservazione della relativa documentazione». 2.6. La motivazione sarebbe infine apparente anche là dove il Tribunale di Trapani ha valorizzato l'ammodernamento della flotta di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] contestare quanto è affermato al riguardo dal Tribunale del riesame nell'ultimo capoverso della pag. 24 e nei primi cinque paragrafi della pag. 25 dell'ordinanza impugnata, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani deduce che tali affermazioni sarebbero smentite anche solo dalla lettura del "prospetto flotta della [OSCURATO:PERSONA] spa" che era stato prodotto da tale società in allegato alla memoria da essa depositata il 16/12/2025, dal quale sarebbe risultato che, della propria flotta di 40 imbarcazioni, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ne aveva vendute solo 3, 2 soltanto delle quali ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) oggetto delle avarie che erano state contestate nei capi d'imputazione, e ne aveva dismesso solo 4, nessuna delle quali oggetto delle avarie contestate nei capi d'imputazione. Dal medesimo "prospetto flotta della [OSCURATO:PERSONA] spa" sarebbe altresì emerso che, alla data del 16/12/2025 di deposito della menzionata memoria, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. disponeva e utilizzava 21 delle 23 navi veloci oggetto delle avarie che erano contestate nei capi d'imputazione, atteso che, come detto, 2 di esse erano state vendute. Quanto sostenuto sarebbe riscontrato anche dal fatto che la Guardia di finanza di Trapani, il 20/11/2025, in sede di esecuzione del sequestro, aveva sottoposto a tale vincolo 20 navi veloci oggetto delle avarie che erano state contestate nei capi d'imputazione, con la conseguenza che esse si dovevano ritenere ancora utilizzate da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per lo svolgimento dei servizi di collegamento con le isole minori siciliane. Ancora, dalla nota della Guardia di finanza di Trapani del 15/12/2025 che era stata prodotta dal pubblico ministero in vista dell'udienza davanti al Tribunale del 5riesame, sarebbe emerso che 14 delle navi veloci oggetto delle avarie che erano state contestate nei capi d'imputazione erano state coinvolte in avarie occorse nel periodo compreso tra il 01/07/2025 e il 11/12/2025. Sarebbe, pertanto, indubbio che 21 delle 23 navi veloci oggetto delle avarie non dichiarate di cui ai capi d'imputazione sono ancora nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., della quale costituiscono la parte maggioritaria della flotta, che è costituita da 33 imbarcazioni (come risulta dalla memoria depositata dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), e che le 9 nuove navi veloci che erano state acquistate dalla società, di cui 7 già in esercizio, erano state destinate a sostituire solo 2 delle navi veloci oggetto delle avarie non dichiarate ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Il ricorrente contesta poi quanto è affermato dal Tribunale di Trapani nel sesto e nel settimo paragrafo della pag. 25 dell'ordinanza impugnata in ordine all'asserita inidoneità ad attestare l'attualità del periculum della circostanza, che risultava dalla nota del 15/12/2025 della Guardia di finanza di Trapani, che, mentre nei 31 giorni compresi tra il 20/11/2025, data di esecuzione del sequestro di urgenza, e il 11/12/2025 erano state dichiarate 16 avarie e cancellate 23,5 corse, nei sei mesi antecedenti l'esecuzione del sequestro di urgenza, cioè dal 01/07/2025 al 20/11/2025, erano state dichiarate solo 32 avarie. Nel considerare tale dato non «munito di sufficiente univocità da consentire di fondare una valutazione di attualità del rischio di reiterazione con condotte criminose» (settimo paragrafo della pag. 25 dell'ordinanza impugnata), il Tribunale di Trapani avrebbe omesso di considerare che le 16 avarie che erano state dichiarate durante i 31 giorni in cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era stata sottoposta a sequestro avevano riguardato proprio 7 delle navi veloci oggetto delle avarie non dichiarate di cui ai capi d'imputazione, circostanza, questa, che fonderebbe l'attualità del pericolo perché dimostrerebbe come detti mezzi, ancora in uso alla società, siano oggetto di frequenti problemi tecnici. Il ricorrente sottolinea ancora come dall'elenco delle avarie che era stato prodotto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in allegato alla memoria da essa depositata il 16/12/2025 risultasse che, nel periodo di 8 mesi compreso tra il 01/01/2025 e il 12/09/2025, [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato solo 29 avarie, con la conseguenza che sarebbe indubbio che nel breve periodo di amministrazione giudiziaria erano state dichiarate molte più avarie che nei primi nove mesi del 2025. Dal suddetto elenco delle avarie risulterebbe altresì che: a) nel periodo compreso tra il 10/01/2025 e il 30/06/2025, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva dichiarato solo 17 avarie e che alcune di esse si erano protratte per numerosi giorni; b) dal mese di luglio 2022 al 12/09/2025 le navi veloci oggetto delle avarie che erano 6state contestate erano state coinvolte in ulteriori avarie e, nel 2024, «le predette problematiche hanno riguardato n. 21 delle predette imbarcazioni». Sarebbe pertanto illogico sostenere che, a seguito dell'asserito ma inesistente ammodernamento della propria flotta, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. abbia avuto una diminuzione delle avarie dichiarate, atteso che con la medesima flotta, nei soli 31 giorni del sequestro, erano state dichiarate più della metà delle avarie che erano state dichiarate dal 10/01/2025 al 12/09/2025, «mentre nelle annualità pregresse le avarie dichiarate hanno coinvolto la quasi o totalità delle unità veloci oggetto della avarie non dichiarate e oggetto di contestazioni». Sarebbe, poi, priva di rilievo la circostanza, evidenziata dal Tribunale di Trapani, che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva «elaborato un progetto industriale volto al rinnovo dell'intera flotta con unità navali ultramoderne», atteso che si tratterebbe «di un evento futuro ed incerto» giacché non sarebbe dato sapere se e quando [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. potrà ottenere la disponibilità delle 3 nuove unità navali nelle quali aveva deciso di investire e se le stesse andranno a sostituire 3 delle 21 unità veloci oggetto delle avarie non dichiarate di cui ai capi d'imputazione; le quali unità, come detto, fanno ancora parte della flotta della società e sono impiegate nei servizi di collegamento che essa deve garantire in forza dei contratti con la Regione Siciliana in corso di esecuzione riguardanti gli anni tra il 2023 e il 2027. L'attribuzione di un rilievo dirimente alla questione della vetustà/modernità della flotta si porrebbe anche in contrasto con quanto è affermato dal Tribunale di Trapani alla pag. 21 dell'ordinanza impugnata (affermazioni che il ricorrente colloca erroneamente nella pag. 16 della stessa ordinanza). Il ricorrente argomenta in proposito che il pericolo di reiterazione dei reati non deriverebbe necessariamente ed esclusivamente dalle condizioni della flotta perché ciò che è stato contestato agli indagati è di avere «creato un articolato sistema di rapporti illeciti, in virtù dei quali gli amministratori e i dirigenti dell'ente [...] erano in grado di gestire, in violazione delle convenzioni pubbliche e a rischio della sicurezza della navigazione, il servizio di collegamento con le isole Egadi e le isole Eolie» (secondo capoverso della pag. 21 dell'ordinanza impugnata). Secondo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, sarebbe tale «sistema di rapporti illeciti - creato dagli amministratori, scelti dai titolari delle quote, attraverso la partecipazione alle assemblee (anche in ordine all'eventuale nomina e revoca degli amministratori) - che genera il pericolo di reiterazione del reato», il quale «permarrebbe anche nella gestione di una flotta, in ipotesi, interamente rinnovata, potendosi le problematiche tecniche, manifestarsi anche su mezzi nuovi». Con la conseguenza che «la concretezza del periculum e la sua attualità» non sarebbero «determinati dalle caratteristiche del bene da sottoporre a vincolo, ma dalla 7gestione del bene, che può essere illecita anche laddove riguardi un bene non vetusto». 2.7 n provvedimento impugnato sarebbe pertanto «del tutto disancorato» dagli elementi indicati, i quali sarebbero tutti risultati dagli atti del procedimento penale, enunciati nel provvedimento cautelare del G.i.p. del Tribunale di Trapani e «addotti paradossalmente anche dalla difesa dei ricorrenti». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Si deve anzitutto rammentare che, come è stato da tempo chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01). Tale principio è stato successivamente riaffermato da numerosissime pronunce delle sezioni semplici della Corte di cassazione, tra le quali le massimate: Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608-01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01. È stato altresì precisato, sempre dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» per cui soltanto può essere proposto ricorso a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 dello stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01. Successivamente, nello stesso senso: Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119-01). La motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129-01) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Buzi, Rv. 252898-01). La motivazione apparente è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata 8la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196361-01), come, ad esempio, nel caso di utilizzo di timbri o di moduli prestampati (Sez. 3, n. 20843 del 28/04/2011, S., Rv. 250482-01; Sez. 1, n. 43433 del 08/11/2005, Costa, Rv. 233270-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Reitano, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Caldaras, Rv. 197465- 01), di ricorso a clausole di stile (Sez. 5, n. 28663 del 04/02/2016, C., Rv. 267369- 01; Sez. 5, n. 6230 del 15/10/2015, dep. 2016, Vecchio, Rv. 266150-01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'Itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, cit. Nello stesso senso, Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314-01, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al fumus del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto). Anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Baronio, Rv. 264011-01). In quest'ultimo caso è peraltro onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame; b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale davanti allo stesso tribunale; c) spiegarne la natura decisiva (Sez. 3, n. 14738 del 12/12/2019, dep. 2020, Marchio, non nnassimata sul punto). 3. Nel caso di specie, il Tribunale di Trapani ha ritenuto l'insussistenza del requisito del sequestro impeditivo costituito dall'attualità del pericolo che la libera disponibilità dei beni sequestrati potesse agevolare la commissione di ulteriori reati in ragione del mutamento, da esso reputato «profondo», che aveva interessato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. successivamente alle contestate condotte illecite, cioè successivamente al periodo tra il 2021 e il 2023, al quale si riferivano, appunto, le contestazioni, in assenza di accertamenti della perduranza delle medesime condotte dopo il suddetto periodo. 9Il Tribunale di Trapani ha ravvisato tale profondo sopravvenuto mutamento, idoneo a escludere l'attualità del periculum, sulla scorta: a) del cambiamento della composizione degli organi di gestione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; b) dell'istituzione di una Contro! Room, che avrebbe consentito alla Regione Siciliana di monitorare in diretta il regolare svolgimento delle corse; c) dell'introduzione della segnalazione diretta delle avarie da parte dei comandanti della imbarcazioni all'Autorità marittima e alla DPA e della ancorché parziale attuazione dell'[OSCURATO:PERSONA] che era stato formulato dall'Organismo di vigilanza di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel 2022; d) della designazione di una Deputy DPA, con il compito di affiancare la DPA soprattutto nelle interlocuzioni con i pubblici ufficiali, e della verifica del corretto funzionamento del sistema infoship, utilizzato per la conservazione "di sistema" e per la registrazione dei singoli eventi, iniziative, queste, ritenute utili al fine di ostacolare irregolarità gestionali e la mancata rilevazione di malfunzionamenti; e) dell'ammodernamento della flotta di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con la cessione o la dismissione di alcune navi che erano in servizio nel periodo in contestazione, l'ordinativo di nove nuove navi veloci con propulsione ibrida, sette delle quali già in servizio, e l'elaborazione di un progetto industriale di rinnovo dell'intera flotta, elementi ritenuti rilevanti al fine di contrastare il ripetersi di condotte illecite del tipo di quelle in contestazione e, quindi, ai fini della valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione delle stesse, atteso che, con l'acquisto delle menzionate nuove navi, si poteva ritenere che circa la metà dei mezzi in cattivo stato di manutenzione fossero stati sostituiti e che, comunque, fossero disponibili natanti idonei a eventuali sostituzioni. Il Tribunale di Trapani ha altresì argomentato che il dato, che era stato fornito dal pubblico ministero, relativo al considerevole aumento delle avarie durante i 31 giorni in cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era stata sottoposta a sequestro, non si poteva ritenere dotato di sufficiente univocità nel senso dell'attualità del rischio di reiterazione di condotte criminose, in assenza dell'accertamento di alcuna condotta irregolare e in presenza dell'indicato ammodernamento della flotta. 4. Da quanto si è esposto, risulta come la motivazione dell'ordinanza impugnata non si possa ritenere apparente, atteso che il Tribunale di Trapani mostra di avere effettuato un effettivo esame critico degli elementi sui quali ha fondato la propria decisione, rendendo una motivazione che risulta senz'altro dotata dei requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, senz'altro idonea a rendere comprensibile l'itinerario logico che è stato seguito dallo stesso Tribunale per pervenire alla conclusione dell'assenza dell'attualità del periculum. 5. A fronte di ciò, le doglianze del ricorrente si risolvono in sostanza nella denuncia non tanto dell'omesso esame di ignorati punti decisivi o di una ricostruzione degli stessi in modo talmente erroneo da tradursi in una motivazione 10inesistente o meramente apparente, quanto nella rappresentazione di una diversa lettura di elementi effettivamente esaminati dal Tribunale di Trapani (cambiamento dell'organico della società, istituzione della Contro! Room, aggiornamento della procedura di gestione delle emergenze, parziale attuazione dell'[OSCURATO:PERSONA], istituzione di una Deputy DPA, rilievo del sistema Infoship, ammodernamento della flotta), per pervenire a una diversa valutazione della significatività degli stessi elementi ai fini del giudizio sull'attualità del pericolo di commissione di ulteriori reati. 6. A tale considerazione si deve aggiungere quella, decisiva, che le contestazioni che sono state avanzate dal ricorrente, oltre a riguardare temi che sono stati effettivamente esaminati - e non omessi - dal Tribunale di Trapani, risultano altresì carenti sul piano dell'autosufficienza, attesa la mancata allegazione al ricorso degli atti con il cui contenuto, secondo lo stesso ricorrente, il Tribunale di Trapani avrebbe omesso di confrontarsi adeguatamente e che sarebbero stati asseritamente idonei a smentire la ricostruzione e la lettura operate dai Giudici del riesame. Ciò vale, anzitutto - con riferimento all'elemento del mutamento della composizione degli organi di gestione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -, per le memorie depositate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] dalle quali, secondo il ricorrente, sarebbe emerso che, alla data del 03/12/2025, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero ancora rivestito in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., i primi tre ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), le stesse cariche gestionali, il quarto ([OSCURATO:PERSONA]), un diverso incarico sempre gestionale. Quanto ad [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA], si deve osservare che è lo stesso ricorrente a esporre che essi non facevano più parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e che, ricevuta la notifica dell'invito a rendere l'interrogatorio, avevano risolto anche i contratti di consulenza con tale società (pag. 11 del ricorso). Ciò vale, in secondo luogo, per la documentazione difensiva dalla quale, secondo il ricorrente, sarebbe emerso che, contrariamente a quanto è stato ritenuto dal Tribunale di Trapani, la Contro! Room che era stata istituita da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non avrebbe consentito alla Regione Siciliana di monitorare in diretta il regolare svolgimento delle corse. Né il ricorrente ha spiegato perché l'introduzione della segnalazione diretta delle avarie da parte del comandante dell'imbarcazione all'autorità marittima e alla DPA si dovrebbe considerare «ipotetica». Ciò vale, in terzo luogo, per la «produzione dei ricorrenti» la cui «analisi attenta» avrebbe asseritamente consentito al Tribunale di Trapani di negare rilievo all'istituzione di un Deputy DPA in quanto, dalla stessa «produzione», sarebbe 11emerso «come tali iniziative siano del tutto inidonee a evitare il pericolo di irregolarità gestionali e di mancata rilevazione di malfunzionamenti». Lo stesso vale, ancora, in quarto luogo, per la memoria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dalla quale, secondo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, sarebbe emerso che il sistema Infoship «non avrebbe potuto e non potrà evitare le condotte illecite per cui vi è procedimento». Ciò vale, infine - con riferimento all'elemento dell'ammodernamento della flotta di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -, sia per la memoria depositata da tale società il 16/12/2025, nonché per il "prospetto della flotta della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a." e per l'elenco delle avarie che erano stati allegati a tale memoria, sia per gli invocati verbale di sequestro del 20/11/2025 e nota del 15/12/2025 della Guardia di finanza di Trapani. Cioè proprio per i documenti dai quali, secondo il ricorrente, sarebbe emerso il mancato effettivo significativo ammodernamento della flotta di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 7. Quanto alla contestazione che è stata avanzata dal ricorrente con riguardo al rilievo che è stato attribuito dal Tribunale di Trapani a tale elemento dell'ammodernamento della flotta di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., si deve osservare che, come si è visto, nella motivazione dell'ordinanza impugnata lo stesso ammodernamento non ha costituito la base esclusiva ma solo uno degli elementi che hanno portato il Tribunale di Trapani a escludere l'attualità del periculum. 8. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, in quanto è stato proposto per dei motivi che sono diversi da quello di violazione di legge consentito dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., e in quanto il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, ha altresì omesso di allegare i documenti dei quali ha dedotto l'omesso adeguato esame da parte dei Giudici del riesame, con la conseguente sostanziale assertività delle sue censure. P.Q P.Q.[OSCURATO:PERSONA] 41 " 1 LUG. [OSCURATO:PERSONA] G1 12 [OSCURATO:PERSONA]