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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 35660/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 aprile 1969, quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del 30 marzo 2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; viste le conclusioni, conformi al ricorso, trasmesse dal difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento descritto in epigrafe il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA]Errico quale legale rappresentate pro tempore della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto di sequestro ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. reso dal Giudice delle indagini patrimoniali del Tribunale locale, legato alle ipotesi di reato ascritte a [OSCURATO:PERSONA], ricondotte agli artt. 353 e 353-bis cod. pen., e caduto sui beni della detta società e ancora più a monte sul relativo capitale sociale, intestato a soggetti terzi ma riferito alla disponibilità dell'indagato.

Tanto per il ritenuto difetto di legittimazione del ricorrente, atteso che quote e patrimonio della società in questione sarebbero state sottoposte a un blind trust rogato il 7 marzo 2022; il D'Errico, dunque, ad avviso del Tribunale, sarebbe stato privato di qualsivoglia legittimazione a contrastare il provvedimento impugnato, non potendo mai ottenere la restituzione delle utilità sequestrate, posizione ora spettante al trustee all'uopo nominato. 2.Propone ricorso la difesa del D'Errico, sempre nella qualità, e rimarca, sotto il versante di addotte violazioni di legge nonché di un radicale vizio di motivazione determinato dalla travisata lettura del contenuto relativo al trust costituito dai titolari delle quote sociali, l'erroneità del provvedimento impugnato laddove sostiene che il sequestro sia caduto sulle quote sociali riferibili alla [OSCURATO:SOCIETA]. e intestate a terzi diversi dal Savoia ([OSCURATO:PERSONA] e Lucia brio) quando per contro il tenore letterale del decreto (facendo riferimento al capitale sociale e al relativo complesso aziendale e patrimoniale della ESI) porterebbe, ad avviso della difesa, a ritenere che il vincolo, senza mai riguardare le quote sociali, sia nel caso caduto complessivamente sulla intera società.

Tanto legittimerebbe l'istante al rimedio cautelare, aspetto non ostacolato dal blind trust costituito dai soci, diretto per l'appunto ad incidere solo sulle singole partecipazioni, lasciando inalterate la struttura gestionale e rappresentativa dell'ente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini precisati di seguito.

2. La lettura del provvedimento di sequestro non lascia dubbi di sorta: il sequestro impeditivo nel caso è caduto sull'intero capitale sociale della Esi s.r.I., nel caso composto dalle quote intestate a soggetti diversi dall'indagato.

In forza di siffatto presupposto, è poi stato esteso anche al relativo patrimonio sociale, malgrado l'autonomia che corre tra le citate partecipazioni, seppur totalitarie, e i beni che finiscono per comporre il patrimonio dell'ente sociale; tanto perchè l'ente sociale sarebbe stato strutturalmente asservito alla realizzazione delle ipotesi di reato ascritte al Savoia, alla cui materiale disponibilità sono state riferite le dette partecipazioni in luogo del dato formale offerto dalla relativa titolarità formale.

Il tutto con l'obiettivo di impedire ulteriori iniziative illecite per il tramite della detta società favorite da una protratta gestione della società, non impedita, nella immediatezza, dal mero sequestro delle quote.

3. Ciò precisato, in disparte il tema della legittimità di una siffatta estensione del vincolo (dalle quote alle componenti patrimoniali della società), estranea al devoluto alla Corte in ragione del contenuto pregiudiziale assunto dalla decisione impugnata, è di tutta evidenza che il vincolo in contestazione è caduto, in prima battuta, sulle partecipazioni sociali destinate a comporre il relativo capitale; e che in coerenza, relativamente a siffatto oggetto del sequestro devono ritenersi legittimati a contraddire l'indagato, ritenuto titolare effettivo delle quote sequestrate, e i due, asseriti, fittizi intestatari (o comunque chi per loro conto sia legittimato a fare valere le relative prerogative soggettive), laddove intendano contrastare tale ultimo presupposto.

Resta, per contro, estranea alla relativa legittimazione la società, priva della possibilità di interloquire in ordine alla sorte delle partecipazioni di riferimento; e ciò prescindendo dalle ragioni espresse nel provvedimento impugnato a sostegno di siffatta soluzione.

4. Una conclusione di segno diametralmente opposto si impone per il patrimonio sociale.

Quanto a siffatta porzione del sequestro, solo l'ente sociale può legittimamente contraddire in relazione alla legittimità dell'iniziativa cautelare: è noto che le utilità componenti il patrimonio della società fanno esclusivamente capo allo stessa in ragione della personalità giuridica e della conseguente autonomia patrimoniale che connota l'ente, restando distinte e separate dalle partecipazioni sociali di riferimento, anche quando totalitarie, come nella specie.

In coerenza, a differenza di quanto erroneamente ritenuto dal Tribunale, ogni atto dispositivo che riguardi le quote (qui il blind trust evocato nel provvedimento impugnato, il cui perimetro di operatività non poteva esondare l'ambito inerente le dette partecipazioni sociali, unici beni dei quali i disponenti erano titolari) finisce unicamente per influire sui profili di legittimazione inerenti le stesse; di certo non spoglia il legale rappresentante della società della possibilità di contrastare la legittimità del titolo cautelare caduto sul patrimonio dell'ente, rivendicandone la restituzione, sempre alla luce della separatezza che corre tra la titolarità delle quote e le componenti patrimoniali riferibili all'ente di riferimento, unicamente riconducibili alla società.

5. Da qui la violazione di legge utile a sostenere il ricorso di legittimità dalla quale deriva la decisione assunta nei termini di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova valutazione al Tribunale di Napoli, Sezione competent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 aprile 1969, quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del 30 marzo 2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; viste le conclusioni, conformi al ricorso, trasmesse dal difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento descritto in epigrafe il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA]Errico quale legale rappresentate pro tempore della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto di sequestro ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. reso dal Giudice delle indagini patrimoniali del Tribunale locale, legato alle ipotesi di reato ascritte a [OSCURATO:PERSONA], ricondotte agli artt. 353 e 353-bis cod. pen., e caduto sui beni della detta società e ancora più a monte sul relativo capitale sociale, intestato a soggetti terzi ma riferito alla disponibilità dell'indagato. Tanto per il ritenuto difetto di legittimazione del ricorrente, atteso che quote e patrimonio della società in questione sarebbero state sottoposte a un blind trust rogato il 7 marzo 2022; il D'Errico, dunque, ad avviso del Tribunale, sarebbe stato privato di qualsivoglia legittimazione a contrastare il provvedimento impugnato, non potendo mai ottenere la restituzione delle utilità sequestrate, posizione ora spettante al trustee all'uopo nominato. 2.Propone ricorso la difesa del D'Errico, sempre nella qualità, e rimarca, sotto il versante di addotte violazioni di legge nonché di un radicale vizio di motivazione determinato dalla travisata lettura del contenuto relativo al trust costituito dai titolari delle quote sociali, l'erroneità del provvedimento impugnato laddove sostiene che il sequestro sia caduto sulle quote sociali riferibili alla [OSCURATO:SOCIETA]. e intestate a terzi diversi dal Savoia ([OSCURATO:PERSONA] e Lucia brio) quando per contro il tenore letterale del decreto (facendo riferimento al capitale sociale e al relativo complesso aziendale e patrimoniale della ESI) porterebbe, ad avviso della difesa, a ritenere che il vincolo, senza mai riguardare le quote sociali, sia nel caso caduto complessivamente sulla intera società. Tanto legittimerebbe l'istante al rimedio cautelare, aspetto non ostacolato dal blind trust costituito dai soci, diretto per l'appunto ad incidere solo sulle singole partecipazioni, lasciando inalterate la struttura gestionale e rappresentativa dell'ente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini precisati di seguito. 2. La lettura del provvedimento di sequestro non lascia dubbi di sorta: il sequestro impeditivo nel caso è caduto sull'intero capitale sociale della Esi s.r.I., nel caso composto dalle quote intestate a soggetti diversi dall'indagato. In forza di siffatto presupposto, è poi stato esteso anche al relativo patrimonio sociale, malgrado l'autonomia che corre tra le citate partecipazioni, seppur totalitarie, e i beni che finiscono per comporre il patrimonio dell'ente sociale; tanto perchè l'ente sociale sarebbe stato strutturalmente asservito alla realizzazione delle ipotesi di reato ascritte al Savoia, alla cui materiale disponibilità sono state riferite le dette partecipazioni in luogo del dato formale offerto dalla relativa titolarità formale. Il tutto con l'obiettivo di impedire ulteriori iniziative illecite per il tramite della detta società favorite da una protratta gestione della società, non impedita, nella immediatezza, dal mero sequestro delle quote. 3. Ciò precisato, in disparte il tema della legittimità di una siffatta estensione del vincolo (dalle quote alle componenti patrimoniali della società), estranea al devoluto alla Corte in ragione del contenuto pregiudiziale assunto dalla decisione impugnata, è di tutta evidenza che il vincolo in contestazione è caduto, in prima battuta, sulle partecipazioni sociali destinate a comporre il relativo capitale; e che in coerenza, relativamente a siffatto oggetto del sequestro devono ritenersi legittimati a contraddire l'indagato, ritenuto titolare effettivo delle quote sequestrate, e i due, asseriti, fittizi intestatari (o comunque chi per loro conto sia legittimato a fare valere le relative prerogative soggettive), laddove intendano contrastare tale ultimo presupposto. Resta, per contro, estranea alla relativa legittimazione la società, priva della possibilità di interloquire in ordine alla sorte delle partecipazioni di riferimento; e ciò prescindendo dalle ragioni espresse nel provvedimento impugnato a sostegno di siffatta soluzione. 4. Una conclusione di segno diametralmente opposto si impone per il patrimonio sociale. Quanto a siffatta porzione del sequestro, solo l'ente sociale può legittimamente contraddire in relazione alla legittimità dell'iniziativa cautelare: è noto che le utilità componenti il patrimonio della società fanno esclusivamente capo allo stessa in ragione della personalità giuridica e della conseguente autonomia patrimoniale che connota l'ente, restando distinte e separate dalle partecipazioni sociali di riferimento, anche quando totalitarie, come nella specie. In coerenza, a differenza di quanto erroneamente ritenuto dal Tribunale, ogni atto dispositivo che riguardi le quote (qui il blind trust evocato nel provvedimento impugnato, il cui perimetro di operatività non poteva esondare l'ambito inerente le dette partecipazioni sociali, unici beni dei quali i disponenti erano titolari) finisce unicamente per influire sui profili di legittimazione inerenti le stesse; di certo non spoglia il legale rappresentante della società della possibilità di contrastare la legittimità del titolo cautelare caduto sul patrimonio dell'ente, rivendicandone la restituzione, sempre alla luce della separatezza che corre tra la titolarità delle quote e le componenti patrimoniali riferibili all'ente di riferimento, unicamente riconducibili alla società. 5. Da qui la violazione di legge utile a sostenere il ricorso di legittimità dalla quale deriva la decisione assunta nei termini di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova valutazione al Tribunale di Napoli, Sezione competent
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