CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 47315/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo esame sulla determinazione della pena; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 15/09/2022 che aveva confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione (riconosciuta l'ipotesi attenuata) 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che, visto che era stata riconosciuta l'ipotesi di cui al secondo (ora quarto) comma dell'art. 648 cod. pen. e che il reato era stato commesso in data 28 marzo 2014, il termine di prescrizione di sette anni e sei mesi era decorso. 1.2. Il difensore eccepisce che la Corte di appello aveva errato nella determinazione della pena, avendo riconosciuto l'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., in quanto la pena pecuniaria era stata applicata oltre il massimo edittale previsto dalla citata norma [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato soltanto quanto al secondo motivo proposto. 1.1 Infatti, quanto al primo motivo di ricorso, deve essere ribadito che "In tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo" (Sez. 2, sentenza n. 14767 deI21/03/2017, Acquaro, Rv. 269492); pertanto, il termine massimo del reato in esame, ai sensi degli artt. 157 e 161, è da considerare di dieci anni, non ancora decorso. 1.2 Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso, posto che nella formulazione dell'art. 648 cod. pen. vigente all'epoca dei fatti, la pena pecuniaria era prevista nel massimo in C 516,00: la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., con rideterminazione della pena pecuniaria in C 50,00, in considerazione del fatto che i giudici del merito avevano comminato la pena detentiva in misura prossima al minimo edittale. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria, che ridetermina in euro 50,00 di multa Dichiara inammissibile nel resto il ricorso