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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15937/2024

Testo disponibile della fonte

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certamento dei fatti – insindacabilità.

Adunanza camerale 15/5/24 ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso 4974/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- rina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] domiciliati a Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato a Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli 5188 / 2019 del 25/10/2019.

Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Stipulata una vendita di unità immobiliari con riserva di proprietà dell’area perimetrale esterna al fabbricato, il contratto è annullato parzial- mente per violazione dell’art. 41-sexies l. 1150/1942 da una sentenza della Corte di appello di Napoli del 2002, che attribuisce ai cinque acquirenti il diritto reale d'uso sull’area menzionata e perciò al venditore il diritto a un 2di 4 – 4974/2020 – 2 – 15 / 5 /202 4 ( 17 ) – [OSCURATO:PERSONA]. ulteriore corrispettivo da concordarsi o determinarsi in un giudizioseparato.

In sede di esecuzione forzata ex art. 612 c.p.c. della sentenza menzionata, il venditore ([OSCURATO:PERSONA]) esegue opere (tre posti auto), ma il cor- rispettivo non viene pagato dagli acquirenti.

Pertanto, egli li conviene di- nanzi al Tribunale di Avellino per la condanna alpagamento.

Gli acquirenti domandano in riconvenzionale il risarcimento dei danni per mancato uso del parcheggio tra il momento della vendita e quello della realizzazione dei posti auto.

Il Tribunale accoglie la domanda principale e dichiara inammissibile e comunque infondata la riconvenzionale.

La Corte di appello conferma.

Ricorrono in cassazione gli acquirenti convenuti con tre motivi, illustrati da memoria.

Resiste il venditore attore con controricorso e memoria.

Ragioni della decisione

1. -Il primo motivo (p. 11) denuncia ex art. 112 c.p.c. l’omessa pronuncia sulle censurecontro la pronuncia di prime cure d’inammissibilità (articolata in cinque distinti profili, riprodotti nel ricorso) della domanda riconvenzio- nale, rigettata poi nel merito con pronuncia confermata in secondo grado .

Infatti, la Corte di appello è passata a riesaminare il merito dell’infondatezza sulla base del principio della ragione più liquida.

I ricorrenti lamentano che tale principio urta contro l’art. 24 e 111 Cost., nonché contro gli artt. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

Il primo motivo è inammissibile per difetto di interesse, poiché la do- manda riconvenzionale è stata rigettata nel merito.

D’altra parte, la sele- zione del motivo portante della decisione sulla base del criterio della ragione più liquida è accreditata nella cultura processuale europea a partire dastudi della dottrina tedesca degli anni ’60 del secolo scorso e successivamente accolta congruamente dalla giurisprudenza italiana di legittimità,sulla base di considerazioni di economia processuale, cioè in particolare di economia di impiego proporzionato di energie decisorie (cfr., tra le altre, Cass.9309/2020). 3di 4 – 4974/2020 – 2 – 15 / 5 /202 4 ( 17 ) – [OSCURATO:PERSONA].

2. -Il secondo motivo (p. 18) e il terzo motivo (p. 21) denuncia no che la Corte di appello ha aderito puramente e semplicemente alla decisione di primo gradosenza pronunciarsi sulle censure proposte con l’atto di appello per quanto riguarda: (a) l’infondatezza della domanda riconvenzionale(se- condo motivo); (b) la quantificazione della integrazione del corrispettivo della vendita(terzo motivo).

Si deduce violazione degli artt. 112, 115 c.p.c. , nonché difetto di motivazione.

Il secondoed il terzo motivo sono inammissibil i , poiché sono accomunati dalsollecitare una r ivalutazione degli accertamenti di fatto contenuti in una motivazione effettiva, risoluta e coerente, che quindi non necessita di pro- nunciarsi esplicitamente su ogni aspetto della ricostruzione alternativa pro- posta dal ricorrente.

3. - Il ricorso è inammissibile .

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricor- rente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte con- troricorrente, che liquida in € 3.500, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unif

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
certamento dei fatti – insindacabilità. Adunanza camerale 15/5/24 ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso 4974/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- rina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] domiciliati a Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato a Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli 5188 / 2019 del 25/10/2019. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Stipulata una vendita di unità immobiliari con riserva di proprietà dell’area perimetrale esterna al fabbricato, il contratto è annullato parzial- mente per violazione dell’art. 41-sexies l. 1150/1942 da una sentenza della Corte di appello di Napoli del 2002, che attribuisce ai cinque acquirenti il diritto reale d'uso sull’area menzionata e perciò al venditore il diritto a un 2di 4 – 4974/2020 – 2 – 15 / 5 /202 4 ( 17 ) – [OSCURATO:PERSONA]. ulteriore corrispettivo da concordarsi o determinarsi in un giudizioseparato. In sede di esecuzione forzata ex art. 612 c.p.c. della sentenza menzionata, il venditore ([OSCURATO:PERSONA]) esegue opere (tre posti auto), ma il cor- rispettivo non viene pagato dagli acquirenti. Pertanto, egli li conviene di- nanzi al Tribunale di Avellino per la condanna alpagamento. Gli acquirenti domandano in riconvenzionale il risarcimento dei danni per mancato uso del parcheggio tra il momento della vendita e quello della realizzazione dei posti auto. Il Tribunale accoglie la domanda principale e dichiara inammissibile e comunque infondata la riconvenzionale. La Corte di appello conferma. Ricorrono in cassazione gli acquirenti convenuti con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste il venditore attore con controricorso e memoria. Ragioni della decisione 1. -Il primo motivo (p. 11) denuncia ex art. 112 c.p.c. l’omessa pronuncia sulle censurecontro la pronuncia di prime cure d’inammissibilità (articolata in cinque distinti profili, riprodotti nel ricorso) della domanda riconvenzio- nale, rigettata poi nel merito con pronuncia confermata in secondo grado . Infatti, la Corte di appello è passata a riesaminare il merito dell’infondatezza sulla base del principio della ragione più liquida. I ricorrenti lamentano che tale principio urta contro l’art. 24 e 111 Cost., nonché contro gli artt. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Il primo motivo è inammissibile per difetto di interesse, poiché la do- manda riconvenzionale è stata rigettata nel merito. D’altra parte, la sele- zione del motivo portante della decisione sulla base del criterio della ragione più liquida è accreditata nella cultura processuale europea a partire dastudi della dottrina tedesca degli anni ’60 del secolo scorso e successivamente accolta congruamente dalla giurisprudenza italiana di legittimità,sulla base di considerazioni di economia processuale, cioè in particolare di economia di impiego proporzionato di energie decisorie (cfr., tra le altre, Cass.9309/2020). 3di 4 – 4974/2020 – 2 – 15 / 5 /202 4 ( 17 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 2. -Il secondo motivo (p. 18) e il terzo motivo (p. 21) denuncia no che la Corte di appello ha aderito puramente e semplicemente alla decisione di primo gradosenza pronunciarsi sulle censure proposte con l’atto di appello per quanto riguarda: (a) l’infondatezza della domanda riconvenzionale(se- condo motivo); (b) la quantificazione della integrazione del corrispettivo della vendita(terzo motivo). Si deduce violazione degli artt. 112, 115 c.p.c. , nonché difetto di motivazione. Il secondoed il terzo motivo sono inammissibil i , poiché sono accomunati dalsollecitare una r ivalutazione degli accertamenti di fatto contenuti in una motivazione effettiva, risoluta e coerente, che quindi non necessita di pro- nunciarsi esplicitamente su ogni aspetto della ricostruzione alternativa pro- posta dal ricorrente. 3. - Il ricorso è inammissibile . Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricor- rente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte con- troricorrente, che liquida in € 3.500, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unif
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