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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 giugno 2023

Cassazione n. 21147/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]~NAtj [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo /(3 /C/2023 ) avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ENNA fi-37 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/septite le conclusioni del PG e,et4 CIDAA C-Q) st.t.t.t..U.ro [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con provvedimento emesso in data 13 giugno 2023 il GIP del Tribunale di Enna ha sostituito - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - la pena detentiva (applicata con sentenza del 20 ottobre 2022) con quella della detenzione domiciliare.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto atto di opposizione il Pubblico Ministero, in data 15 giugno 2023.

In tale atto si rappresenta, in particolare, che la pena oggetto della sentenza emessa in data 20 ottobre 2022 ha ad oggetto un reato ostativo ai sensi dell'art.4 bis ord.pen. (rapina aggravata commessa il 1 marzo 2022), il che comporta la inapplicabilità della pena sostitutiva. 2.1 A fronte di tale atto, il medesimo GI5con ordinanza del 12 luglio 2023/ha disposto la revoca della ordinanza emessa in data 13 giugno 2023.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato con ricorso per cassazione il provvedimento di revoca da ultimo citato. 3.1 Al primo motivo si deduce vizio processuale.

Secondo la difesa l'atto di opposizione che ha dato luogo alla revoca era inammissibile, non essendo previsto dall'ordinamento.

Al più sarebbe stato possibile operare una qualificazione dell'atto quale ricorso per cassazione. 3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione dell'art.59 legge n.689 del 1981.

Secondo la difesa, il divieto di applicazione delle pene sostitutive di cui al novellato art.59 della legge n.689 del 1981 non trova applicazione al caso in esame, essendo frutto di norma sopravvenuta rispetto al fatto commesso dal ricorrente.

4. In premessa, va evidenziato che con decisione del 7 dicembre 2023 questo Collegio - in via preliminare - ha disposto la qualificazione dell'atto di opposizione del Pubblico Ministero (del 15 giugno 2023) in ricorso per cassazione.

E' stata, pertanto, fissata l'odierna udienza per decidere su entrambi gli atti di impugnazione.5.

Tanto premesso va rilevato che il ricorso per cassazione (così qualificato) proposto dal Pubblico Ministero è fondato, con annullamento senza rinvio della ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Enna in data 13 giugno 2023. 5.1 Non può trovare accoglimento l'obiezione difensiva di cui al secondo motivo di ricorso avverso la decisione di revoca.

E' del tutto evidente, infatti, che lì dove il legislatore introduce (con il d.lgs. n.150 del 2022/ un trattamento sanzionatorio più favorevole (la disciplina delle pene sostitutive) ma al contempo ne limita gli effetti (art. 59 della legge n.689 del 1981, come modificato dal medesimo d.lgs.), non può parlarsi di applicazione retroattiva di una norma sfavorevole, ma di una «condizione di applicabilità» della nuova norma più favorevole.

In particolare la applicazione delle nuove «pene sostitutive» è inibita, tra le altre ipotesi, dal titolo del reato, ove sia ricompreso nel testo dell'art.4 bis della legge di ordinamento penitenziario.

In tale condizione ricade la posizione processuale dello Scerra, a nulla rilevando la concessione in cognizione delle circostanze attenuanti generiche, e da ciò deriva la necessità di annullare senza rinvio il provvedimento emesso in data 13 giugno 2023.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Enna del 13/6/2023.

Così deciso il 19 gennaio 2024 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]~NAtj [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo /(3 /C/2023 ) avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ENNA fi-37 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/septite le conclusioni del PG e,et4 CIDAA C-Q) st.t.t.t..U.ro [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con provvedimento emesso in data 13 giugno 2023 il GIP del Tribunale di Enna ha sostituito - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - la pena detentiva (applicata con sentenza del 20 ottobre 2022) con quella della detenzione domiciliare. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto atto di opposizione il Pubblico Ministero, in data 15 giugno 2023. In tale atto si rappresenta, in particolare, che la pena oggetto della sentenza emessa in data 20 ottobre 2022 ha ad oggetto un reato ostativo ai sensi dell'art.4 bis ord.pen. (rapina aggravata commessa il 1 marzo 2022), il che comporta la inapplicabilità della pena sostitutiva. 2.1 A fronte di tale atto, il medesimo GI5con ordinanza del 12 luglio 2023/ha disposto la revoca della ordinanza emessa in data 13 giugno 2023. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato con ricorso per cassazione il provvedimento di revoca da ultimo citato. 3.1 Al primo motivo si deduce vizio processuale. Secondo la difesa l'atto di opposizione che ha dato luogo alla revoca era inammissibile, non essendo previsto dall'ordinamento. Al più sarebbe stato possibile operare una qualificazione dell'atto quale ricorso per cassazione. 3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione dell'art.59 legge n.689 del 1981. Secondo la difesa, il divieto di applicazione delle pene sostitutive di cui al novellato art.59 della legge n.689 del 1981 non trova applicazione al caso in esame, essendo frutto di norma sopravvenuta rispetto al fatto commesso dal ricorrente. 4. In premessa, va evidenziato che con decisione del 7 dicembre 2023 questo Collegio - in via preliminare - ha disposto la qualificazione dell'atto di opposizione del Pubblico Ministero (del 15 giugno 2023) in ricorso per cassazione. E' stata, pertanto, fissata l'odierna udienza per decidere su entrambi gli atti di impugnazione.5. Tanto premesso va rilevato che il ricorso per cassazione (così qualificato) proposto dal Pubblico Ministero è fondato, con annullamento senza rinvio della ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Enna in data 13 giugno 2023. 5.1 Non può trovare accoglimento l'obiezione difensiva di cui al secondo motivo di ricorso avverso la decisione di revoca. E' del tutto evidente, infatti, che lì dove il legislatore introduce (con il d.lgs. n.150 del 2022/ un trattamento sanzionatorio più favorevole (la disciplina delle pene sostitutive) ma al contempo ne limita gli effetti (art. 59 della legge n.689 del 1981, come modificato dal medesimo d.lgs.), non può parlarsi di applicazione retroattiva di una norma sfavorevole, ma di una «condizione di applicabilità» della nuova norma più favorevole. In particolare la applicazione delle nuove «pene sostitutive» è inibita, tra le altre ipotesi, dal titolo del reato, ove sia ricompreso nel testo dell'art.4 bis della legge di ordinamento penitenziario. In tale condizione ricade la posizione processuale dello Scerra, a nulla rilevando la concessione in cognizione delle circostanze attenuanti generiche, e da ciò deriva la necessità di annullare senza rinvio il provvedimento emesso in data 13 giugno 2023. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Enna del 13/6/2023. Così deciso il 19 gennaio 2024 Il C
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