CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14522/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha spiegato, con dovizia di pertinenti argomentazioni, che la possibilità di ammettere [OSCURATO:PERSONA] alla misura alternativa alla detenzione della detenzione domiciliare è preclusa dalla considerazione dell'incombente rischio di recidiva, reso concreto dai trascorsi criminali del condannato, autore, tra il 2015 ed il 2022, di una serie ininterrotta di illeciti, e dall'irregolarità, protratta all'attualità, del suo comportamento carcerario, attestante l'assenza di revisione critica e la mancata adesione alle offerte trattamentali; che, quindi, la decisione contestata si impernia su un giudizio di persistente pericolosità sociale del condannato, la cui ammissione alla misura invocata, a giudizio del Tribunale di sorveglianza, esporrebbe la collettività al rischio di sue nuove manifestazioni antisociali, ciò che impone, pur al cospetto di una pena residua contenuta, la protrazione dell'esecuzione in forma intramuraria; che, a fronte di un provvedimento esente da vizi logici, saldamente ancorato alle emergenze istruttorie e coerente con il condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui l'ammissione alla detenzione domiciliare presuppone che il corrispondente stato detentivo consenta di contenere il rischio di recidiva (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745 - 01), il ricorrente oppone rilievi critici meramente confutativi, che non riescono ad enucleare vizi rilevanti in sede di legittimità; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così