CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30052/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
arnello.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milanoh a r e s p i n t o l ’ i s t a n z a f o r m u l a t a n e l l ’ i n t e r e s s e d iXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX volta ad ottenere il differimento della penaai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 146 e 147 cod. pen. e art. 47-ter dellalegge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario esull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà; d’ora in poi, Ord.pen.)2 . Avve r s o l ’ o r d i n an za p r opone r i c o r s o pe r c a s s a z i one ,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per il tramite del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]Occhpinti, deducendo, con un unico articolato motivo, il vizio di motivazione el’erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 146 e 147 cod. pen. e dicui all’art. 47-ter Ord. pen.La difesa deduce, in primo luogo, che nel corso dell’udienza del 15 gennaio2026 aveva sollecitato l’espletamento di una perizia medico-legale finalizzata adaccertare la compatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con il regimecarcerario, richiamando la consulenza di parte redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] in data31 dicembre 2025.Tale elaborato, dopo avere diagnosticato nove gravi patologie a carattereinvalidante, era giunto alla conclusione della incompatibilità dello stato di salutedel detenuto con la permanenza in ambito penitenziario.Nel ricorso si evidenzia, inoltre, come l’ordinanza impugnata abbia fondato ilproprio convincimento esclusivamente sulle conclusioni contenute nella relazioneaggiornata della del carcere di XXXXXXdel 14 gennaio 2026, la quale, purconfermando il quadro di pluripatologie invalidanti già descritto dal consulente diparte, ivi compresi i meningiomi frontali e il sospetto residuo di una ulteriorepatologia ancora in fase di accertamento, è pervenuta a conclusioni difformi inordine alla compatibilità dello stato clinico del detenuto con il regime detentivo.Al riguardo, la difesa evidenzia che la relazione aggiornata del 14 gennaio2026 è pervenuta soltanto il giorno antecedente all’udienza camerale del 15gennaio 2026 e che la richiesta difensiva volta ad accertarne l’avvenuto depositoè stata riscontrata esclusivamente alle ore 10:35 del medesimo giorno, quandola trattazione era già stata esaurita. Da tale circostanza deriverebbe, secondo laprospettazione difensiva, una evidente compressione del diritto di difesa, nonavendo la parte avuto la possibilità di esaminare tempestivamente il contenutodella relazione né di confutarne gli esiti mediante il supporto del proprioconsulente tecnico, con riferimento alle risultanze dell’elaborato aggiornatotrasmesso dal carcere di XXXXXXLa difesa deduce che l’ordinanza impugnata ha fondato la propria decisioneesclusivamente sulla relazione aggiornata proveniente dall'Istituto penitenziariodi XXXXX, limitandosi a richiamare le opposte conclusioni contenute nellaconsulenza di parte senza tuttavia procedere ad un effettivo confronto critico conle stesse e, segnatamente, con il giudizio di incompatibilità tra le condizioni disalute del detenuto e il regime carcerario ivi formulato.In particolare, si evidenzia come la stessa relazione valorizzata dal Tribunaleabbia riconosciuto la sussistenza di plurime patologie invalidanti, tra cui ilmeningioma cerebrale in sede frontale, la patologia artrosica del rachide lombarecon significativa compromissione della deambulazione, l’ipertensione arteriosa ela vasculopatia cerebrale ischemica cronica. Secondo la prospettazione difensiva,pertanto, l’affermazione circa l’insussistenza di una condizione di incompatibilitàcon lo stato detentivo, posta a fondamento del diniego dell’applicazione degliartt. 146 e 147 cod. pen., si porrebbe in evidente contrasto con le conclusioni cuiera pervenuto il consulente di parte, senza che l’ordinanza impugnata abbiaadeguatamente esaminato o confutato le ragioni poste a sostegno di tale diversogiudizio.Proprio la presenza di valutazioni medico-legali divergenti in ordine allacompatibilità delle condizioni cliniche del ricorrente con la detenzione avrebbe,secondo la difesa, imposto l’espletamento di una perizia, al fine di risolvere ilcontrasto tecnico emerso tra i differenti elaborati sanitari.Deduce, inoltre, il ricorrente che il denunciato vizio di motivazione siaccompagna ad un ulteriore errore argomentativo nell’interpretazione eapplicazione degli artt. 146 e 147 cod. pen., atteso che tali disposizioni nonpostulano una assoluta incompatibilità tra la patologia e lo stato detentivo, comesembrerebbe invece desumersi dall’ordinanza impugnata. Secondo laprospettazione difensiva, infatti, ai fini dell’operatività degli istituti in esame èsufficiente che l’infermità o la malattia determinino un serio pericolo per la vitadel detenuto, evenienza che emergerebbe dalla consulenza del dott. [OSCURATO:PERSONA],ovvero che non consentano l’erogazione di cure adeguate in ambito penitenziarioo, ancora, comportino sofferenze ulteriori incompatibili con il senso di umanitàcui deve conformarsi l’esecuzione della pena.Tali parametri, secondo il ricorrente, sarebbero stati del tutto trascuratidall’ordinanza impugnata.Sotto tale ultimo profilo, la difesa evidenzia come l’inadeguatezzadell’assistenza sanitaria prestata in ambito carcerario emergerebbe dalla stessarelazione sanitaria del 14 gennaio 2026, con particolare riguardo alla patologiada meningioma frontale. Si osserva, infatti, che il detenuto non avrebbe prestatoil proprio consenso ad un terzo intervento neurochirurgico, ritenuto dalla difesaeffettuato in assenza di un quadro clinico completo, giacché, al momento dellavisita specialistica del 6 novembre 2024, non risultava disponibile ladocumentazione sanitaria relativa al precedente intervento di asportazione delmeningioma. La difesa aggiunge, inoltre, che al ricorrente non sarebbe statoconsentito l’accesso alla propria documentazione clinica al fine di acquisire unavalutazione da parte di specialisti di fiducia, circostanza che confermerebbeulteriormente la carenza di un adeguato percorso terapeutico e diagnosticoall’interno dell’istituto penitenziario.Ad avviso della difesa, le stesse risultanze della relazione sanitaria del 14gennaio 2026 evidenzierebbero l’inadeguatezza dei presidi sanitari dell’istitutopenitenziario rispetto alla gravità del quadro clinico del detenuto, con particolareriguardo all’evoluzione della patologia tumorale rappresentata dal meningiomafrontale, la cui incidenza sulle condizioni complessive di salute aveva indotto ilconsulente di parte, dott. [OSCURATO:PERSONA], a concludere per l’incompatibilità dello statodetentivo.Secondo la prospettazione difensiva, le lacune del percorso diagnostico eterapeutico predisposto in ambito carcerario determinerebbero una condizione disofferenza ulteriore ed eccedente rispetto a quella connaturata all’esecuzionedella pena, in violazione del diritto alla salute e del principio di umanità che deveimprontare il trattamento penitenziario.La difesa censura, infine, il richiamo operato dall’ordinanza impugnata allapericolosità sociale del ricorrente, ritenendolo manifestamente illogico. Rileva, alriguardo, che i Carabinieri di XXXXXXXX, nell’ambito degli accertamenti svolti,hanno escluso la sussistenza di elementi ostativi all’esecuzione della misurapresso il domicilio dell’interessato, ove lo stesso aveva già in passato trascorsoperiodi di restrizione personale. Evidenzia, inoltre, di avere depositato inoccasione dell’udienza camerale del 15 gennaio 2026 l’ordinanza emessa dalTribunale di Gela il XXXXXXXXXXXXXX, relativa a una delle condanne inesecuzione, con la quale, proprio per ragioni connesse alle condizioni di salutedel detenuto, era stata concessa la misura degli arresti domiciliari.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],ha concluso per l’annullamento con rinvio, limitatamente alla violazione deldiritto di difesa conseguente alla mancata instaurazione del contraddittorio inrelazione alla relazione sanitaria del 14 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Il Tribunale di sorveglianza ha fondato la propria decisione sulla relazionesanitaria del 14 gennaio 2026 proveniente dall' Istituto penitenziario di XXXXX,presso il quale il ricorrente è ristretto. Come risulta dagli atti e conformementealle deduzioni della difesa e alle argomentazioni del Procuratore generale, talerelazione reca la data del giorno precedente all’udienza camerale del 15 gennaio2026 e non risulta che il suo contenuto sia stato tempestivamente portato aconoscenza della difesa né che sullo stesso si sia instaurato un effettivocontraddittorio.In particolare, dagli atti non emerge che l’avvenuto deposito della relazionesia stato formalmente comunicato al difensore, né che il documento sia statoposto a sua disposizione in tempo utile per consentirne l’esame mediante l’ausiliodel consulente tecnico di parte. Né il verbale dell’udienza reca indicazioni idoneea comprovare che la difesa fosse a conoscenza dell’esistenza e del contenutodella relazione sanitaria prima della decisione.Da tali circostanze consegue che il provvedimento impugnato ha attribuitovalore determinante alla relazione medica aggiornata del 14 gennaio 2026 chenon risulta essere stato oggetto di contraddittorio tra le parti, condizione lesivadel diritto di difesa del ricorrente, lì dove si consideri che la relazione sanitaria inquestione ha disatteso le conclusioni della consulenza neurologica di parte del 31dicembre 2025, la quale ha concluso per l’incompatibilità delle condizioni disalute del detenuto con la prosecuzione della detenzione intramuraria.3. Ciò posto, va altresì evidenziato che la relazione sanitaria proveniente dalservizio sanitario intramurario ricostruisce analiticamente il quadro sanitario deldetenuto evidenziandone la serietà e dando conto delle plurime visitespecialistiche cui è stato sottoposto (visita psichiatrica, visita pneumologica evisita oculistica).Tuttavia, il provvedimento impugnato non si sottrae alle censure formulatedalla difesa. Il Tribunale, pur dando atto delle plurime patologie da cui ilricorrente risulta affetto, si è limitato a richiamare il giudizio di incompatibilitàcon il regime detentivo espresso dal consulente di parte, dott. [OSCURATO:PERSONA], senzatuttavia confrontarsi in maniera effettiva e argomentata con le conclusioni daquesti rassegnate. Al contempo, ha attribuito prevalenza alla relazione sanitariadi segno contrario, che aveva escluso profili di incompatibilità con laprosecuzione della detenzione intramuraria, senza chiarire le ragioni per le qualitale valutazione dovesse essere ritenuta maggiormente persuasiva rispetto aquella offerta dal sanitario di parte. In tal modo, il Collegio ha omesso diesplicitare il percorso logico-giuridico posto a fondamento della preferenzaaccordata ad una delle contrapposte valutazioni tecniche, nonché le ragioni per lequali ha ritenuto superfluo l’espletamento della perizia richiesta dalla difesa.Ne consegue che la motivazione si rivela carente proprio in ordine ad unprofilo decisivo, atteso che, a fronte di valutazioni mediche divergenti in tema dicompatibilità delle condizioni di salute del detenuto con il regime carcerario, ilmancato ricorso all’accertamento peritale avrebbe richiesto una specifica epuntuale giustificazione, idonea a sorreggere la decisione di rigetto dell’istanzaproposta dal ricorrente.In relazione a tale profilo, il Tribunale di sorveglianza non si è attenuto alprincipio più volte affermato da questa Corte, secondo cui il giudice che, inpresenza di dati o documentazione clinica attestanti l'incompatibilità dellecondizioni di salute del condannato con il regime carcerario, ritenga di nonaccogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di detenzionedomiciliare per motivi di salute deve basarsi su dati tecnici concreti disponendogli accertamenti medici necessari e, all'occorrenza, nominando un perito. (Sez. 1,n. 9432 del 17/01/2024, Rv. 285917; Sez. 1, n. 54448 del 29/11/2016, Rv.269200, Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019, Dimarco, Rv. 276948 – 01).In particolare, Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019, Rv. 276948, in motivazioneha evidenziato la necessità che «il giudice - quando abbia acquisito dati oelementi clinici tali da orientare per l'incompatibilità del quadro patologico con ilregime detentivo inframurario e non ritenga esaustivi o persuasivi tali dati - si(secondo la traccia che, in sede cautelare, si rinviene nell'art. 299, comma 4-ter,cod. proc. pen.: Sez. 3, n. 5934 del 17/12/2014, dep. 2015, Rv. 262160), attesoche la natura essenzialmente tecnica delle indagini medico-legali necessarie perverificare tale compatibilità richiede valutazioni fondate - non su derubricazionisemplificatorie degli elementi acquisiti, bensì - su elementi tecnici ulteriori,ordinariamente non reperibili nell'alveo del sapere comune e dunque daacquisirsi secondo le regole proprie dell'istruttoria, in questo caso, di quellapropria del procedimento camerale, disponendo pure la perizia, ove necessario.Ciò, ferma restando, naturalmente, la disamina critica spettante alla valutazionegiudiziale anche in ordine all'esito peritale e, più in generale, agli elementi tecniciulteriormente acquisiti, con il completamento scaturente dal contraddittorio».Inoltre, il provvedimento impugnato presenta un ulteriore profilo diinsufficienza motivazionale.Pur avendo dato atto delle visite specialistiche alle quali il ricorrente è statosottoposto durante la detenzione, il Tribunale non ha svolto alcuna specificavalutazione in ordine alle ulteriori patologie croniche indicate nella consulenzamedica di parte, né ha chiarito se le stesse siano oggetto di adeguatotrattamento sanitario all’interno dell’istituto penitenziario e dunque di unapuntuale verifica dell’effettiva capacità dell’amministrazione penitenziaria digarantire, in modo continuativo e appropriato, i trattamenti necessari inrelazione all’intero quadro patologico dell’interessato.Al riguardo, giova ricordare il principio affermato da questa Corte secondocui n tema di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, ilgiudice, per valutare l'incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni disalute del condannato o la natura inumana e degradante della detenzione, ètenuto ad accertare se le condizioni di salute del condannato possano essereadeguatamente preservate all'interno dell'istituto di pena o in centri clinicipenitenziari e se siano compatibili con le finalità rieducative della pena, nelcontesto di un trattamento rispettoso del senso di umanità, alla luce della suadurata, dell'età del condannato e della pericolosità sociale dello stesso(Sez. 1, n.37086 del 08/06/2023, G., Rv. 285760 - 01).4. Alla luce delle esposte considerazioni si impone, pertanto, l’annullamentodell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milanoaffinché, previo il dispiegarsi del contraddittorio sul contenuto della relazionesanitaria del 14 gennaio 2026 proceda, in piena autonomia decisionale, a unnuovo complessivo esame dell’istanza, in conformità ai principi sopra affermati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Milano.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.