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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 agosto 1964

Cassazione n. 12192/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]- / avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI.' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640-bis in ordine alla mancanza dell'elemento soggettivo non è consentito dalla legge ed è manifestamente infondato in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, secondo la quale integra il dolo specifico l'omessa menzione della passata condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. nella domanda finalizzata ad ottenere il reddito di cittadinanza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che censura la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; considerato che il terzo motivo di ricorso che denuncia il diniego della pena sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen. è manifestamente infondato; che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dic P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]- / avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI.' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640-bis in ordine alla mancanza dell'elemento soggettivo non è consentito dalla legge ed è manifestamente infondato in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, secondo la quale integra il dolo specifico l'omessa menzione della passata condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. nella domanda finalizzata ad ottenere il reddito di cittadinanza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che censura la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; considerato che il terzo motivo di ricorso che denuncia il diniego della pena sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen. è manifestamente infondato; che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dic P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 12192/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris