CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 22126/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10846/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in S. [OSCURATO:PERSONA], via Bernini n. 37. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Via dei Portoghesi n. 12. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza del Tribunale di Brindisi, depositata in data 29.10.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10.6.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la liquidazione dei compensi per la difesa d’ufficio in favore di una pluralità di imputati, dopo aver dedotto di aver svolto le prestazioni Oggetto: compensi professionali processuali indicate nella nota e di aver tentato inutilmente il recupero dei crediti. Il giudice del Tribunale di Brindisi ha respinto la richiesta, sostenendo che l’attività si era esaurita con l’invio di una comunicazione dell’avvenuto deposito della sentenza dopo la scadenza dei termini per impugnare e senza prospettare alcuna opzione o strategia difensiva, non potendosi riconoscere il corrispettivo per un’attività di studio non effettivamente espletata. Per la cassazione dell’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in tre motivi, illustrati con memoria. Il Ministero della giustizia resistente con controricorso. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 31 disp. att. c.p.p., 116 D.P.R. 115/2002, assumendo che l’attività del difensore d’ufficio deve essere obbligatoriamente remunerata, venendo altrimenti vulnerato il diritto di difesa degli imputati, e che, nello specifico, l’attività di studio era stata effettivamente svolta. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 324 e 2909 c.c., sostenendo che lo svolgimento dell’attività di studio era stata riconosciuta con i decreti ingiuntivi divenuti definitivi nei confronti degli assistiti, pronunce che spiegavano efficacia riflessa anche nei confronti del Ministero. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 132 c.p.c. lamentando che il tribunale abbia, con motivazione gravemente carente, ritenuto che il ricorrente non avesse informato il cliente della possibilità di impugnare le sentenze, sebbene un’eventuale impugnazione non avrebbe sortito alcun effetto utile. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e vanno dichiarati inammissibili per le ragioni che seguono. Il Tribunale ha posto in rilievo che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato difensore d’ufficio dopo la sentenza di assoluzione e si era limitato a comunicare ai singoli interessati l’esito del giudizio, richiedendo il pagamento del compenso professionale per attività di studio. Era stata quindi svolta – secondo il Tribunale - una mera attività materiale di comunicazione del deposito della sentenza, avvenuta dopo la scadenza dei termini per impugnare, senza prospettare alcuna opzione processuale o un’eventuale impugnazione che implicasse lo studio della controversia. Il descritto accertamento – riguardo alla natura dell’attività del difensore -attiene a profili di merito insindacabili in cassazione. Non era invocabile alcun giudicato sulla base di decreti ingiuntivi non opposti ottenuti nei confronti dei singoli assistiti, trattandosi di titolo giudiziale formatosi tra parti diverse da quelle del procedimento di liquidazione. Tali decreti rilevano esclusivamente come mero fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento delle procedure volte al recupero dei crediti professionali. In mancanza di qualsivoglia vincolo ex iudicato, il giudice poteva procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei fatti di causa, anche eventualmente destinata a sfociare nella formazione di un diverso titolo di pagamento, costituito, appunto, dal decreto di liquidazione (Cass. 3673/2019; Cass. 24104/2011; Cass. pen. 1630/2008; Cass. pen. 27473/2009). Quanto al dedotto vizio di motivazione, il giudice ha spiegato, con argomentazioni del tutto adeguate, che nessuna attività poteva ritenersi svolta, dato che il difensore era stato nominato dopo la definizione del processo, non essendo provato l’esame della sentenza o lo studio della controversia. Le descritte conclusioni appaiono insindacabili, dovendo ricordarsi che il controllo sulla motivazione è attualmente ridotto al "minimo costituzionale" e che è denunciabile in cassazione, quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, solo la "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", la "motivazione apparente", il "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e la "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. s.u. 7.4.2014, n. 8053). Il ricorso è perciò inammissibile, con regolazione delle spese in dispositivo. Ai sensi delD.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1500,00 per compenso, oltre alle spese prenotate adebito. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sotto