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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06922/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] anche quale parte civile, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 del TRIBUNALE di VERBANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Verbania, quale giudice di appello, in data 31 gennaio 2022 confermava la sentenza emessa dal Giudice di pace di Verbania, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA], nonché di Pignolo per il delitto di percosse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Il ricorso per cassazione proposto solo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il motivo deduce violazione degli artt. 210 e 192 cod. proc. pen., nonché violazione di legge per omessa motivazione in ordine agli artt. 52 e 62, n. 5 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] d'appello avrebbe errato nell'utilizzare le dichiarazioni di Pignolo, da escutere ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., in quanto imputato per reato connesso; inoltre, non avrebbe motivato in ordine alla esclusione della legittima difesa, per altro in contraddizione con l'affermazione che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito per difesa.

Difetterebbe del tutto la motivazione anche in ordine alla invocata circostanza dell'art. 62, comma 1, n. 5 cod. pen.

Infine, errata sarebbe la valutazione di attendibilità offerta dal Tribunale.

4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha concluso depositando requisitoria e chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto richiedente una rivalutazione del materiale probatorio non consentita.

5. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso che il provvedimento impugnato è stato adottato il 31 gennaio 2022, cosicché trova applicazione la disciplina che ai sensi della lett. e) dell'art.606 c.p.p., e in particolare ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis del d.

Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d.

Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), rende inammissibili tutte le censure avanzate dal ricorrente contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace qualora il ricorso per cassazione sia proposto per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 c.p.p., rimanendo dunque inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557).

3. Pertanto da subito deve evidenziarsi che del motivo di ricorso non sono proponibili, perché precluse, le doglianze che riguardano l'attendibilità dei testimoni, quando afferenti il vizio di motivazione, dovendo verificarsi solo se la sentenza impugnata sia incorsa in violazioni di legge.3.1 Quanto alla utilizzazione delle dichiarazioni del Pignolo, delle quali il ricorrente lamenta l'omessa assunzione nelle forme proprie previste per l'imputato in reato connesso, deve evidenziarsi come la doglianza sia affetta da aspecificità per difetto di decisività.

Difatti, allorché il ricorso per cassazione lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez.

U, Sentenza n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01; massime conformi, N. 3207 del 2014 Rv. 262011 - 01, N. 18764 del 2014 Rv. 259452 - 01).

A ben vedere la sentenza impugnata fonda la prova della responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] su testimoni altri e limitatamente riferisce della versione resa da Pignolo.

Nel caso in esame il ricorso non si attiene a tale principio e pertanto sul punto è inammissibile. 3.2 Quanto alla scriminante della legittima difesa, a riguardo non rinviene questa Corte apparente o inesistente motivazione, né erronea applicazione, ipotesi in cui sia possibile rilevare la violazione di legge.

A ben vedere nel caso di specie le due sentenze di merito possano integrare la cd. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01).

Infatti, il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145).

A tal riguardo la sentenza ora impugnata rinvia e fa proprie le valutazioni della prima sentenza, ove si esplicita come non sia configurabile la legittima difesa o il colpo involontario, essendo invece stato ricostruito un comportamento attivo di [OSCURATO:PERSONA] nel colpire Pignolo con ritorsione, senza valutare il ben possibile commodus discessus.

Tale motivazione è assolutamente in linea con i principi consolidati in materia: allorché due persone accettano lo scontro fisico, non possono mai ravvisarsi i presupposti della legittima difesa che sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima: la prima deve concretarsi in un pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione del diritto; la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo ed alla proporzione tra difesa ed offesa (per tutte Sez. 1, n. 8999 del 24/09/1997; Merola, Rv. 208474).

D'altra parte, per quanto emerge dalle sentenze di merito, [OSCURATO:PERSONA] apostrofò con espressioni ingiuriose e ripetute Pignolo, i due uscirono congiuntamente dalla pizzeria e Pignolo afferrò [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta replicò con il colpo che provocava le lesioni, ponendosi quindi [OSCURATO:PERSONA] volontariamente in una situazione di pericolo avendo iniziato l'alterco ed essendosi prestato al prosieguo all'esterno della pizzeria di Pignolo.

Sussiste, dunque, un corretto governo dei principi in materia da parte dei giudici del merito, in quanto non è invocabile la scriminante della legittima difesa da parte di chi reagisca ad una situazione di pericolo volontariamente determinata (Sez. 1, n. 56330 del 13/09/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272036 - 01, massime conformi: N. 15025 del 2006 Rv. 234040 - 01, N. 2911 del 2008 Rv. 239205 - 01, N. 18926 del 2013 Rv. 256016 - 01). 3.3 La censura relativa alla omessa motivazione in ordine alla circostanza attenuante dell'art. 62, comma 1, n. 5. è manifestamente infondata.

A ben vedere il presupposto per l'applicazione dell'attenuante è la natura dolosa dell'azione della persona offesa che costituisca concausa dell'evento naturalistico, nel caso di specie delle lesioni.

In sostanza avrebbe Pignolo concorso nelle lesioni a se stesso procurate da [OSCURATO:PERSONA], secondo la prospettazione del ricorso, essendo l'aggressione reciproca iniziata da Pignolo.

Il motivo, però, rende sul punto inammissibile il ricorso, in quanto, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, sollecita quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774 - 01) Inoltre, la censura non si confronta con la ricostruzione operata nella sentenza impugnata, per un verso perché l'inizio dell'aggressione, seppur solo verbale, avvenne da parte di [OSCURATO:PERSONA], fermo restando che si tratta pur sempre di un antefatto, mentre l'attenuante richiede la partecipazione dell'offeso alla serie causale specifica che ha condotto all'evento naturalistico; per altro verso non emerge in alcun modo ciò che consentirebbe di integrare l'attenuante, vale a dire che l'azione della persona offesa sia inserita nella serie causale che conduce alla determinazione dell'evento, anche con il dolo relativo.

Infatti la circostanza attenuante del concorso del fatto doloso della persona offesa richiede, ai fini della sua sussistenza, l'integrazione di un elemento materiale, quale è l'inserimento del comportamento della persona offesa nella serie delle cause determinatrici dell'evento, e di un elemento psichico, consistente nella volontà di concorrere a determinare lo stesso evento (Sez. 2, n. 25915 del 02/03/2018, Rv. 272945 - 01; massime conformi: N. 7570 del 1999 Rv. 213639 - 01, N. 13764 del 2008 Rv. 239728 - 01, N. 14802 del 2012 Rv. 252265 - 01).

E quanto al profilo soggettivo, ai fini della configurabilità dell'attenuante del fatto doloso dell'offeso è necessario che quest'ultimo concorra volontariamente a determinare l'evento del reato e non è invece sufficiente che il suo comportamento abbia costituito semplicemente il movente della condotta dell'imputato (Sez. 5, n. 35560 del 07/06/2012, Porta, Rv. 253203 - 01).

Ne consegue che la ricostruzione dei fatti operata dalle sentenze di merito esclude la configurabilità della attenuante, che pertanto è disattesa per la ritenuta, e non correttamente 'attaccata' in sede di legittimità, ricostruzione fattuale.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] anche quale parte civile, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 del TRIBUNALE di VERBANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Verbania, quale giudice di appello, in data 31 gennaio 2022 confermava la sentenza emessa dal Giudice di pace di Verbania, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA], nonché di Pignolo per il delitto di percosse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorso per cassazione proposto solo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce violazione degli artt. 210 e 192 cod. proc. pen., nonché violazione di legge per omessa motivazione in ordine agli artt. 52 e 62, n. 5 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] d'appello avrebbe errato nell'utilizzare le dichiarazioni di Pignolo, da escutere ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., in quanto imputato per reato connesso; inoltre, non avrebbe motivato in ordine alla esclusione della legittima difesa, per altro in contraddizione con l'affermazione che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito per difesa. Difetterebbe del tutto la motivazione anche in ordine alla invocata circostanza dell'art. 62, comma 1, n. 5 cod. pen. Infine, errata sarebbe la valutazione di attendibilità offerta dal Tribunale. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha concluso depositando requisitoria e chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto richiedente una rivalutazione del materiale probatorio non consentita. 5. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che il provvedimento impugnato è stato adottato il 31 gennaio 2022, cosicché trova applicazione la disciplina che ai sensi della lett. e) dell'art.606 c.p.p., e in particolare ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis del d. Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d. Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), rende inammissibili tutte le censure avanzate dal ricorrente contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace qualora il ricorso per cassazione sia proposto per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 c.p.p., rimanendo dunque inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557). 3. Pertanto da subito deve evidenziarsi che del motivo di ricorso non sono proponibili, perché precluse, le doglianze che riguardano l'attendibilità dei testimoni, quando afferenti il vizio di motivazione, dovendo verificarsi solo se la sentenza impugnata sia incorsa in violazioni di legge.3.1 Quanto alla utilizzazione delle dichiarazioni del Pignolo, delle quali il ricorrente lamenta l'omessa assunzione nelle forme proprie previste per l'imputato in reato connesso, deve evidenziarsi come la doglianza sia affetta da aspecificità per difetto di decisività. Difatti, allorché il ricorso per cassazione lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. U, Sentenza n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01; massime conformi, N. 3207 del 2014 Rv. 262011 - 01, N. 18764 del 2014 Rv. 259452 - 01). A ben vedere la sentenza impugnata fonda la prova della responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] su testimoni altri e limitatamente riferisce della versione resa da Pignolo. Nel caso in esame il ricorso non si attiene a tale principio e pertanto sul punto è inammissibile. 3.2 Quanto alla scriminante della legittima difesa, a riguardo non rinviene questa Corte apparente o inesistente motivazione, né erronea applicazione, ipotesi in cui sia possibile rilevare la violazione di legge. A ben vedere nel caso di specie le due sentenze di merito possano integrare la cd. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). Infatti, il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). A tal riguardo la sentenza ora impugnata rinvia e fa proprie le valutazioni della prima sentenza, ove si esplicita come non sia configurabile la legittima difesa o il colpo involontario, essendo invece stato ricostruito un comportamento attivo di [OSCURATO:PERSONA] nel colpire Pignolo con ritorsione, senza valutare il ben possibile commodus discessus. Tale motivazione è assolutamente in linea con i principi consolidati in materia: allorché due persone accettano lo scontro fisico, non possono mai ravvisarsi i presupposti della legittima difesa che sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima: la prima deve concretarsi in un pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione del diritto; la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo ed alla proporzione tra difesa ed offesa (per tutte Sez. 1, n. 8999 del 24/09/1997; Merola, Rv. 208474). D'altra parte, per quanto emerge dalle sentenze di merito, [OSCURATO:PERSONA] apostrofò con espressioni ingiuriose e ripetute Pignolo, i due uscirono congiuntamente dalla pizzeria e Pignolo afferrò [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta replicò con il colpo che provocava le lesioni, ponendosi quindi [OSCURATO:PERSONA] volontariamente in una situazione di pericolo avendo iniziato l'alterco ed essendosi prestato al prosieguo all'esterno della pizzeria di Pignolo. Sussiste, dunque, un corretto governo dei principi in materia da parte dei giudici del merito, in quanto non è invocabile la scriminante della legittima difesa da parte di chi reagisca ad una situazione di pericolo volontariamente determinata (Sez. 1, n. 56330 del 13/09/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272036 - 01, massime conformi: N. 15025 del 2006 Rv. 234040 - 01, N. 2911 del 2008 Rv. 239205 - 01, N. 18926 del 2013 Rv. 256016 - 01). 3.3 La censura relativa alla omessa motivazione in ordine alla circostanza attenuante dell'art. 62, comma 1, n. 5. è manifestamente infondata. A ben vedere il presupposto per l'applicazione dell'attenuante è la natura dolosa dell'azione della persona offesa che costituisca concausa dell'evento naturalistico, nel caso di specie delle lesioni. In sostanza avrebbe Pignolo concorso nelle lesioni a se stesso procurate da [OSCURATO:PERSONA], secondo la prospettazione del ricorso, essendo l'aggressione reciproca iniziata da Pignolo. Il motivo, però, rende sul punto inammissibile il ricorso, in quanto, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, sollecita quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774 - 01) Inoltre, la censura non si confronta con la ricostruzione operata nella sentenza impugnata, per un verso perché l'inizio dell'aggressione, seppur solo verbale, avvenne da parte di [OSCURATO:PERSONA], fermo restando che si tratta pur sempre di un antefatto, mentre l'attenuante richiede la partecipazione dell'offeso alla serie causale specifica che ha condotto all'evento naturalistico; per altro verso non emerge in alcun modo ciò che consentirebbe di integrare l'attenuante, vale a dire che l'azione della persona offesa sia inserita nella serie causale che conduce alla determinazione dell'evento, anche con il dolo relativo. Infatti la circostanza attenuante del concorso del fatto doloso della persona offesa richiede, ai fini della sua sussistenza, l'integrazione di un elemento materiale, quale è l'inserimento del comportamento della persona offesa nella serie delle cause determinatrici dell'evento, e di un elemento psichico, consistente nella volontà di concorrere a determinare lo stesso evento (Sez. 2, n. 25915 del 02/03/2018, Rv. 272945 - 01; massime conformi: N. 7570 del 1999 Rv. 213639 - 01, N. 13764 del 2008 Rv. 239728 - 01, N. 14802 del 2012 Rv. 252265 - 01). E quanto al profilo soggettivo, ai fini della configurabilità dell'attenuante del fatto doloso dell'offeso è necessario che quest'ultimo concorra volontariamente a determinare l'evento del reato e non è invece sufficiente che il suo comportamento abbia costituito semplicemente il movente della condotta dell'imputato (Sez. 5, n. 35560 del 07/06/2012, Porta, Rv. 253203 - 01). Ne consegue che la ricostruzione dei fatti operata dalle sentenze di merito esclude la configurabilità della attenuante, che pertanto è disattesa per la ritenuta, e non correttamente 'attaccata' in sede di legittimità, ricostruzione fattuale. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr
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