CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 45894/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: MIMMO Pietro, n. a [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], SPERIA Gennaro, n. a Napoli, il 14/1/1972, avverso la sentenza del 6/11/2019 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione emessa all'esito del giudizio ordinario dal tribunale del medesimo capoluogo il 19 ottobre 2018, che aveva condannato gli imputati alla pena per ciascuno ritenuta di giustizia di anni quattro di reclusione, oltre la multa, per il concorso nel reato di ricettazione di autocarro provento del delitto di rapina. Avverso tale sentenza ricorrono gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione le argomentazioni di seguito riportate nel solco di quanto indicato dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 1. [OSCURATO:PERSONA], 1.1. mancata ammissione in appello di prova decisiva e vizio esiziale di motivazione, (art. 606, comma 1, lett. d e c, cod. proc. pen., in riferimento agli articoli 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e, 603, 605, cod. proc. pen.), per avere la Corte di merito riconosciuto la responsabilità dell'imputato per il concorso nel delitto di ricettazione contestato al capo A per il solo fatto che costui si trovasse, all'atto dell'intervento della polizia giudiziaria, all'interno dell'autocarro dal quale scendeva per darsi alla fuga, senza dar luogo alla richiesta rinnovazione della istruttoria dibattimentale finalizzata a chiarire le circostanze della mancata identificazione del ricorrente quale autore della rapina, delitto presupposto della contestata e riconosciuta ricettazione; sul punto la decisione preclusiva della Corte territoriale mancherebbe altresì di qualsivoglia argomentazione; 1.2. violazione della legge penale e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. perì.), per avere la Corte confermato il giudizio di colpevolezza in assenza degli elementi materiali e psicologici del delitto di ricettazione, non essendo rimasta dimostrata nel processo né la consapevolezza della provenienza da delitto dell'autocarro, né tantomeno la ricezione della res furtiva a fini di profitto, trattandosi di una presenza alla guida del veicolo del tutto casuale e tesa solo a rendere una cortesia al Mimmo, che gli aveva chiesto in quel momento di spostare il veicolo che copriva l'accesso al capannone; 1.3. i medesimi vizi affliggono la motivazione della sentenza impugnata quanto a rigetto del motivo di gravame con il quale si chiedeva l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, certamente riconoscibili in ragione della scarsa offensività della condotta, della immediata restituzione della res sottratta al suo possessore legittimo, del buon contegno processuale, il che avrebbe consentito di contenere la sanzione entro parametri minimali, escludendo altresì l'immotivato aumento disposto per la continuazione.2. [OSCURATO:PERSONA], 2.1. violazione della legge penale e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), avendo la Corte territoriale confermato il giudizio di responsabilità espresso il primo grado sulla sola base del dato riferito dai testi della polizia giudiziaria che osservarono il ricorrente all'interno del veicolo in posizione di trasportato e di poi lo videro ritirarsi all'interno del proprio capannone, senza quindi alcuna dimostrazione del consapevole concorso al momento della ricezione del veicolo provento di rapina, né consapevolezza dimostrata della provenienza da delitto del veicolo all'interno della quale era seduto; 2.2. violazione della legge penale e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), per avere la Corte territoriale argomentato la decisione di rigetto del richiesto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla mera base di una analisi superficiale dei precedenti penali, senza tener conto della natura degli stessi della datazione remota dei fatti pregiudicanti e di quelli per cui è condanna, della estinzione di alcuni dei reati pregressi per l'esito fausto dell'affidamento in prova. Così facendo la Corte ha offerto motivazione solo apparente al rigetto del trattamento circostanziale di favore. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati. 1.1. Le critiche esposte con i sovrapponibili motivi di ricorso svolti in tema di accertamento della responsabilità in concorso per il fatto di ricettazione riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico- giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()cui', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). La Corte di merito ha spiegato, in maniera logica e coerente, che la prova del concorso dei ricorrenti nella comune ricettazione dell'autocarro provento di rapina rinviene dalle modalità stesse della condotta, caratterizzate da chiara evidenza della natura furtiva del veicolo che li ospitava, dalla condotta tenuta da entrambi all'atto del controllo della polizia giudiziaria, dalla stessa collocazione del veicolo posto innanzi al capannone del Mimmo, tutti elementi questi altamente sintomatici della consapevolezza di entrambi i ricorrenti della provenienza da delitto del veicolo in loro comune possesso. A fronte di tali inequivoci elementi l'ipotesi dubitativa introdotta dalle difese appare del tutto irragionevole, come esposto in sentenza, e non assume alcuna forza logica antagonista. Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. 1, n. 3282, dep. 2012, emessa il 17/11/2011, nonché, in termini generali, Sez. 1, n. 31546, del 21/5/2008, Rv. 240763). Del resto, l'utilizzo di nozioni di comune esperienza - secondo regole di logica - assiste da sempre il ragionamento ricostruttivo giudiziario e consente di attribuire valore dimostrativo a singoli fatti probatori, ritenuti idonei in sede di merito a dimostrare l'esistenza del fatto dedotto nella imputazione (affermazione costante e risalente nel tempo fin dagli arresti di questa Corte degli anni '60, si veda, tra le molte, già Sez. 3, n. 1271, del 20/4/1966, Rv. 101514). Le censure svolte con detti motivi si risolvono peraltro (per entrambi) nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese nella motivazione di secondo grado; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui entrambi i ricorrenti rifiutano di confrontarsi. 1.2. Il primo motivo di ricorso speso dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] (art. 606, comma 1, lett. d ed e, mancata assunzione di prova decisiva e motivazione omessa o carente sul punto), volto a censurare la mancata assunzione della testimonianza di un uff.le di polizia giudiziaria presente al momento dell'incontro casuale in caserma tra persona offesa della rapina (presupposto della ricettazione) e possibile, ma non riconosciuto, offensore, è stato respinto dalla Corte di merito che ne ha evidenziato l'assoluta superfluità, anche per il mancato riconoscimento, quale autore della rapina, del soggetto presente nella sala della caserma. Orbene, nel preliminare vaglio dell'interesse, che sempre deve animare l'impugnazione (art. 586, comma 4, cod. proc. pen.), non può non evidenziarsi che la difesa lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva per la dimostrazione della consumazione da parte del ricorrente del delitto di rapina, presupposto della ricettazione, senza accompagnare la censura con l'argomento dell'interesse concreto ad ottenere una più grave qualificazione del fatto, prevedendo certamente il delitto rapina un più rigoroso trattamento sanzionatorio. Non è dato pertanto cogliere l'interesse concreto all'impugnazione. In ogni caso, la Corte territoriale ha sul punto diffusamente argomentato, mentre la eventuale incompletezza della piattaforma probatoria nel giudizio di impugnazione è rimessa alla valutazione dell'organo giudicante, che, sollecitato dalle parti, dovrà valutare la assoluta indispensabilità della integrazione, potendo ritenerla superflua anche sulla base dello sviluppo motivazionale portato in sentenza sul punto controverso. Trattandosi infatti di evidenze dichiarative cronologicamente non sopravvenute rispetto al giudizio di primo grado, né rinvenute postume ma preesistenti, si versa nel campo di applicazione disciplinato dal comma 1 dell'art. 603 del codice di rito, che attribuisce al giudice una forma di discrezionalità, nella ammissione, legata al solo parametro della ritenuta impossibilità di decidere allo stato degli atti. Il legislatore privilegia nella fattispecie le esigenze di speditezza nel procedere ex actis, nella presunzione di completezza della istruttoria di primo grado. Il giudice di legittimità non ha pertanto accesso alla valutazione del merito, in ordine alle necessità istruttorie ravvisate dai ricorrenti e non apprezzate dal giudice del merito (Sez. 6, n. 48093, del 10/10/2018, Rv. 274230; Sez. 5, n. 23580, del 19/2/2018, Rv. 273326; Sez. 3, n. 7680, del 13/1/2017, Rv. 269373; Sez. 3, n. 47963, del 19/9/2016, rv. 268657; Sez. 6, n. 8936, del 13/1/2015, Rv. 262620). Consegue la inammissibilità del motivo di impugnazione. 1.3. Quanto alla comune censurata negazione delle circostanze attenuanti generiche, invocate con i motivi di gravame, la Corte di merito ha motivato invocando i dati complessivi della condotta (anche per il valore patrimoniale del carico) e la personalità già censurata di entrambi gli agenti. Peraltro, la Corte territoriale ha sul punto ribadito che, non essendo stato valorizzato alcun concreto elemento attenuante degno di favorevole considerazione ai fini del riconoscimento delle circostanze innominate, né di carattere sostanziale né processuale, il richiesto riconoscimento della circostanza non può essere apprezzato. Né coglie nel segno la richiesta di una diversa e più mite misura sanzionatoria, anche in ragione di un aumento per continuazione che non risulta affatto irrogato o semplicemente calcolato, avendo la Corte ed il primo giudice commisurato la sanzione al concreto disvalore che il fatto (singolare) esprime. 2. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella ca