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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 29507/2022

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ORDINANZA sul ricorso 16151-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]73T541,138V, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - i'icorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]() ., [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - contro ricorrenti - ri avverso la sentenza n. 78/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che Con sentenza del 2 febbraio 2021, la Corte d'Appello di Bologna ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda dalla stessa proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]° e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], a titolo ci differenze retributive per il maggior lavoro svolto quale badante del di ,iwins, con conseguente rcgolarizzazione contributiva; in particolare, il giudice di secondo grado, condividendo l'iter argomentativo del primo giudice, ha escluso che potesse reputarsi integrato il quadro probatorio in ordine alla sussistenza del diritto alla corresponsione delle differenze retributive richieste; avverso tale pronunzia propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a sette motivi; Si sono costituiti, con controricorso, Bruno, Stelio e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA].

CONSIDERATO che Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione delle norme sull'onere probatorio (art. 2697 c.c.); violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e riunita' della sentenza per difetto c/o mancanza e/o totale illogicita' di motivazione circa la valutazione del giudice sull'assolvimento dell'onere probatorio da parte ricorrente (art. 360 n. 3 c.p.c.); con il secondo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e nullita' della sentenza difetto e/o mancanza e/o totale illooicita' di motivazione circa la ricostruzione fattuale e z, - contrattuale della vicenda lavorativa in particolare con riferirnento alle retribuzioni percepite dalla ricorrente; con il terzo motivo si denunzia la violazione c/o falsa aplicazione dell'art. 116 c.p.c.; violazione c/o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. e nullita' della sentenza per difetto elo mancanza e/o totale illogicita' di motivazione circa la ricostruzione fattuale e contrattuale del a vicenda lavorativa in particolare con riferimento al conteggio delle retribuzioni percepite dalla ricorrente; Ric. 2021 n. 16151 sez.

ML - ud. 21-06-2022 -2- con il quarto Si allega la nullita' della sentenza per la mancata O omessa pronuncia sul diritto a percepire i contributi previdenziali non corrisposti durante il rapporto di lavoro; art. 360 n. 4 .cp.c.; con il quinto motivo si deduce la riunita' della sentenza per omessa motivazione in ordine all'ornesso ingress-- o di cm sia deducente sia percipiente ex art. 360n. 4 cpc; con il sesto motivo si denunzia la nullita' della sentenza in relazione all'istanza di acquisizione presso l'Ausl delle cartelle cliniche ex art. 360n.4 cpc in relazione all'art. 213 cpc; con il settimo motivo si allega l'error procedendo el ifidicando per violazione cli diritti fondamentali, di diritti costituzionali, di diritti processuali civili (artt. 6 e 13 convenzione di roma e art. 47 carta di nizza nonche' artt. 2/3/24/111 costituzione e artt. 115/116 c.p.c. nonche' art. 2697 cod. civ.; i motivi, che possono essere esaminati cong-iuntamente per reciproca connessione, oltre ad essere inammissibilmente formulati in modo promiscuo, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure denunciando violazioni di legge o di contratto e vizi di motivazione senza che nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altre) vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008), nella sostanza contestano l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta insussistenza di elementi probatori sufficienti a sostegno delle allegazioni di parte ricorrente; va preliminarmente rilevato come, in ordine a tutti i profili attinenti al vizio di motivazione si verte nell'ambito di una valutazione di fatto Ric. 2021 n. 16151 sez.

ML - ud. 21-06-2022 -3- totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta cd irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 202( ; Cass. n. 23940 del 2017); parte ricorrente omette, poi, di considerare che il presente gudizio di cassazione, ratione temporis, e soggetto non solo alla nuova disciplina di cui all'art. 360, co. 1, n. 5, cod.proc.civ., in base alla quale, le sentenze possono essere impugnate er omesso esame di on itto decisim per 1/ giudizio che e' stato oggetto di discussione fra le parti"., ma anche a quella di cui all'art. 348 ter, ult. co . cod.proc.civ., secondo cui il vizio in questione non può essere proposto con il ricorso per cessazione avverso la sentenza d'appello che confermi la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado, ossia non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d, doppia conforme (v. sul punto, Cass, n. 4223 del 201(; Cass. n. 23021 del 2014); Ric. 2021 n. 16151 sez.

ML - ud. 21-06-2022 -4- quindi, non possono trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità tutte quelle censure che attengono alla ricostruzione della vicenda storica come operata dai giudici di merito e che lamentano una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo della critica alla valutazione giudiziale delle risultanze di causa, sia perché formulate in modo difforme rispetto ai principi enunciati da Cass.

SS.0 L. n. 8053 del 2014, che ha rigorosamente interpretato il n( )vellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. limitando la scrutinabilità al cd.

"minimo costituzionale", sia nella parte in cui attingono questioni di fatto in cui la sentenza di appello ha confermato la pronuncia di primo grado (348 ter 4°c. c.p.c.); quanto alle dedotte violazioni di legge, va rilevato, relativamente alla denunziata violazione dell'art. 2697 cod. civ., che, per c:msolidata giurisprudenza di legittimità, (ex plurimis„ Cass. o. 18092 del 2020) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, in particolar modo in quanto, pur veicolando parte ricorrente la censura per il tramite della violazione di legge, essa, in realtà mira ad ottenere una rivisitazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità; occorre poi, evidenziare che, secondo quanto statuito recentemente dalle Sezioni Unite, per la violazione delle disposizioni che presiedono all'ammissione delle prove, occorre denunciate che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione delle relative norme, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la Ric. 2021 n. 16151 sez.

ML - ud. 21-06-2022 -5- possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr., SU n. 20867 del 20/09/2020), ed inoltre anche una violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960); quanto alla ricostruzione della vicenda, va rilevato come la Corte abbia fornito compiuta motivazione circa la propria ratio e, in particolare, circa le dichiarazioni rese dal fratello della ricorrente, già analiticamente esaminate dal giudice di primo grado, nonché di quelle della convivente del Boschi, ma, nondimeno, le ha ritenute inidonee a corroborare adeguatamente le dichiarazioni attoree; tale valutazione, di fatto, deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità; ritenuto sfornito di prova il fatto principale restano assorbiti tml rigetto anche quelli conseguenti quali la regolarizzazione conrributiva, l'omessa ammissione della CTU, l'omesso ordine di esibizione alla ausl; per potersi parlare di assorbimento, anche improprio, occorre essere in presenza del rigetto di una domanda in base alla soluzione di una questione di carattere esaustivo che renda vano esaminare le altre (da ultimo, e.\- Cass. n. 48 del 2022). in particolare, ha chiarito questa Corte (sul punto, Cass. n. 12193 del Ric. 2021 n. 16151 sez.

ML - ud. 21-06-2022 -6- 2020) che l'assorbimento di una domanda in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbitu diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre quello in senso improprio C ravvisabile quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto, come nella specie, di altre domande; quanto alla lamentata lesione dei principi costituzionali e di diritto europeo e convenzionale, deve escludersi, alla luce degli accertamenti operati e della ampia ed accurata motivazione della Corte qualsivoglia lesione dei principi attinenti al giusto processo, al diritto di di fesa, alla tutela giurisdizionale effettiva; alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve, quindi, essere respinto, con la condanna alle spese del presente giudizio C4;t1 ud, CrUit, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dì cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi curo 6000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15,/0 e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 girato' del d.P.R. n. 115 del 2002, daatto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Ric. 2021 n. 16151 sez.

ML - ud. 21-06-202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 16151-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]73T541,138V, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - i'icorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]() ., [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - contro ricorrenti - ri avverso la sentenza n. 78/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che Con sentenza del 2 febbraio 2021, la Corte d'Appello di Bologna ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda dalla stessa proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]° e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], a titolo ci differenze retributive per il maggior lavoro svolto quale badante del di ,iwins, con conseguente rcgolarizzazione contributiva; in particolare, il giudice di secondo grado, condividendo l'iter argomentativo del primo giudice, ha escluso che potesse reputarsi integrato il quadro probatorio in ordine alla sussistenza del diritto alla corresponsione delle differenze retributive richieste; avverso tale pronunzia propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a sette motivi; Si sono costituiti, con controricorso, Bruno, Stelio e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]. CONSIDERATO che Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione delle norme sull'onere probatorio (art. 2697 c.c.); violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e riunita' della sentenza per difetto c/o mancanza e/o totale illogicita' di motivazione circa la valutazione del giudice sull'assolvimento dell'onere probatorio da parte ricorrente (art. 360 n. 3 c.p.c.); con il secondo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e nullita' della sentenza difetto e/o mancanza e/o totale illooicita' di motivazione circa la ricostruzione fattuale e z, - contrattuale della vicenda lavorativa in particolare con riferirnento alle retribuzioni percepite dalla ricorrente; con il terzo motivo si denunzia la violazione c/o falsa aplicazione dell'art. 116 c.p.c.; violazione c/o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. e nullita' della sentenza per difetto elo mancanza e/o totale illogicita' di motivazione circa la ricostruzione fattuale e contrattuale del a vicenda lavorativa in particolare con riferimento al conteggio delle retribuzioni percepite dalla ricorrente; Ric. 2021 n. 16151 sez. ML - ud. 21-06-2022 -2- con il quarto Si allega la nullita' della sentenza per la mancata O omessa pronuncia sul diritto a percepire i contributi previdenziali non corrisposti durante il rapporto di lavoro; art. 360 n. 4 .cp.c.; con il quinto motivo si deduce la riunita' della sentenza per omessa motivazione in ordine all'ornesso ingress-- o di cm sia deducente sia percipiente ex art. 360n. 4 cpc; con il sesto motivo si denunzia la nullita' della sentenza in relazione all'istanza di acquisizione presso l'Ausl delle cartelle cliniche ex art. 360n.4 cpc in relazione all'art. 213 cpc; con il settimo motivo si allega l'error procedendo el ifidicando per violazione cli diritti fondamentali, di diritti costituzionali, di diritti processuali civili (artt. 6 e 13 convenzione di roma e art. 47 carta di nizza nonche' artt. 2/3/24/111 costituzione e artt. 115/116 c.p.c. nonche' art. 2697 cod. civ.; i motivi, che possono essere esaminati cong-iuntamente per reciproca connessione, oltre ad essere inammissibilmente formulati in modo promiscuo, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure denunciando violazioni di legge o di contratto e vizi di motivazione senza che nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altre) vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008), nella sostanza contestano l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta insussistenza di elementi probatori sufficienti a sostegno delle allegazioni di parte ricorrente; va preliminarmente rilevato come, in ordine a tutti i profili attinenti al vizio di motivazione si verte nell'ambito di una valutazione di fatto Ric. 2021 n. 16151 sez. ML - ud. 21-06-2022 -3- totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta cd irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 202( ; Cass. n. 23940 del 2017); parte ricorrente omette, poi, di considerare che il presente gudizio di cassazione, ratione temporis, e soggetto non solo alla nuova disciplina di cui all'art. 360, co. 1, n. 5, cod.proc.civ., in base alla quale, le sentenze possono essere impugnate er omesso esame di on itto decisim per 1/ giudizio che e' stato oggetto di discussione fra le parti"., ma anche a quella di cui all'art. 348 ter, ult. co . cod.proc.civ., secondo cui il vizio in questione non può essere proposto con il ricorso per cessazione avverso la sentenza d'appello che confermi la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado, ossia non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d, doppia conforme (v. sul punto, Cass, n. 4223 del 201(; Cass. n. 23021 del 2014); Ric. 2021 n. 16151 sez. ML - ud. 21-06-2022 -4- quindi, non possono trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità tutte quelle censure che attengono alla ricostruzione della vicenda storica come operata dai giudici di merito e che lamentano una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo della critica alla valutazione giudiziale delle risultanze di causa, sia perché formulate in modo difforme rispetto ai principi enunciati da Cass. SS.0 L. n. 8053 del 2014, che ha rigorosamente interpretato il n( )vellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. limitando la scrutinabilità al cd. "minimo costituzionale", sia nella parte in cui attingono questioni di fatto in cui la sentenza di appello ha confermato la pronuncia di primo grado (348 ter 4°c. c.p.c.); quanto alle dedotte violazioni di legge, va rilevato, relativamente alla denunziata violazione dell'art. 2697 cod. civ., che, per c:msolidata giurisprudenza di legittimità, (ex plurimis„ Cass. o. 18092 del 2020) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, in particolar modo in quanto, pur veicolando parte ricorrente la censura per il tramite della violazione di legge, essa, in realtà mira ad ottenere una rivisitazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità; occorre poi, evidenziare che, secondo quanto statuito recentemente dalle Sezioni Unite, per la violazione delle disposizioni che presiedono all'ammissione delle prove, occorre denunciate che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione delle relative norme, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la Ric. 2021 n. 16151 sez. ML - ud. 21-06-2022 -5- possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr., SU n. 20867 del 20/09/2020), ed inoltre anche una violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960); quanto alla ricostruzione della vicenda, va rilevato come la Corte abbia fornito compiuta motivazione circa la propria ratio e, in particolare, circa le dichiarazioni rese dal fratello della ricorrente, già analiticamente esaminate dal giudice di primo grado, nonché di quelle della convivente del Boschi, ma, nondimeno, le ha ritenute inidonee a corroborare adeguatamente le dichiarazioni attoree; tale valutazione, di fatto, deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità; ritenuto sfornito di prova il fatto principale restano assorbiti tml rigetto anche quelli conseguenti quali la regolarizzazione conrributiva, l'omessa ammissione della CTU, l'omesso ordine di esibizione alla ausl; per potersi parlare di assorbimento, anche improprio, occorre essere in presenza del rigetto di una domanda in base alla soluzione di una questione di carattere esaustivo che renda vano esaminare le altre (da ultimo, e.\- Cass. n. 48 del 2022). in particolare, ha chiarito questa Corte (sul punto, Cass. n. 12193 del Ric. 2021 n. 16151 sez. ML - ud. 21-06-2022 -6- 2020) che l'assorbimento di una domanda in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbitu diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre quello in senso improprio C ravvisabile quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto, come nella specie, di altre domande; quanto alla lamentata lesione dei principi costituzionali e di diritto europeo e convenzionale, deve escludersi, alla luce degli accertamenti operati e della ampia ed accurata motivazione della Corte qualsivoglia lesione dei principi attinenti al giusto processo, al diritto di di fesa, alla tutela giurisdizionale effettiva; alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve, quindi, essere respinto, con la condanna alle spese del presente giudizio C4;t1 ud, CrUit, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dì cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi curo 6000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15,/0 e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 girato' del d.P.R. n. 115 del 2002, daatto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Ric. 2021 n. 16151 sez. ML - ud. 21-06-202
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