Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 28383/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10923-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro PARROCCHIA S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 146, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata Oggetto Lavoro subordinato Licenziamento orale Differenze retributive R.G.N. 10923/2020 Cron.

Rep.

Ud. 12/09/2023 CC e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 615/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 29/10/2019 R.G.N. 992/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOche:

1. con sentenza n. 126/2017, il Tribunale di Salerno - in parziale accoglimento delle domande di [OSCURATO:PERSONA], autista non regolarmente assunto, addetto all’accompagnamento degli alunni che frequentavano la [OSCURATO:PERSONA]

V. Schiavo, gestita dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA] di Bari -, aveva accertato un rapporto di lavoro subordinato continuativo dal settembre 2000, l’illegittimità del licenziamento orale comunicato dalla datrice di lavoro, ed aveva condannato la resistente al pagamento di una somma di € 25.343,33 a titolo di differenze retributive e TFR, nonché al pagamento delle mensilità non percepite a far data dall’impugnativa del licenziamento del 6.4.2011, oltre accessori;

2. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Salerno, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari e in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava tenuta e condannava l’appellante al pagamento in favore dell’appellato della somma di € 11.123,81 a titolo di differenze retributive ed € 6.960,99 a titolo di TFR, oltre accessori come per legge; rigettava per il resto ogni altra domanda formulata nel ricorso introduttivo;3. avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

4. ha resistito l’intimata con controricorso; CONSIDERATOche:

1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale i difensori del ricorrente ha nno depositato nota che reca in allegato atto in cui [OSCURATO:PERSONA] rinuncia al ricorso per cassazione; l’atto risulta sottoscritto da detta parte personalmente, nonché dai suoi difensori ai fini di cui all’art. 390 c.p.c.; lo stesso atto in calce reca l’accettazione di tale rinuncia da parte dei difensori costituiti della controricorrente, che, stando alla procura in atti loro rilasciata, erano tra l’altro muniti del potere di accettare rinunce;

2. risultando, quindi, regolari la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.;

3. nulla dev’essere quanto alle spese, giusta l’art. 391, ult. comma, c.p.c., in quanto la controricorrente ha aderito alla rinuncia;

4. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perchéla norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria , non è suscettibile di interp retazione estensiva o analogica; P.Q.M.

La Corte dichiara est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10923-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro PARROCCHIA S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 146, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata Oggetto Lavoro subordinato Licenziamento orale Differenze retributive R.G.N. 10923/2020 Cron. Rep. Ud. 12/09/2023 CC e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 615/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 29/10/2019 R.G.N. 992/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOche: 1. con sentenza n. 126/2017, il Tribunale di Salerno - in parziale accoglimento delle domande di [OSCURATO:PERSONA], autista non regolarmente assunto, addetto all’accompagnamento degli alunni che frequentavano la [OSCURATO:PERSONA] V. Schiavo, gestita dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA] di Bari -, aveva accertato un rapporto di lavoro subordinato continuativo dal settembre 2000, l’illegittimità del licenziamento orale comunicato dalla datrice di lavoro, ed aveva condannato la resistente al pagamento di una somma di € 25.343,33 a titolo di differenze retributive e TFR, nonché al pagamento delle mensilità non percepite a far data dall’impugnativa del licenziamento del 6.4.2011, oltre accessori; 2. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Salerno, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari e in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava tenuta e condannava l’appellante al pagamento in favore dell’appellato della somma di € 11.123,81 a titolo di differenze retributive ed € 6.960,99 a titolo di TFR, oltre accessori come per legge; rigettava per il resto ogni altra domanda formulata nel ricorso introduttivo;3. avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; 4. ha resistito l’intimata con controricorso; CONSIDERATOche: 1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale i difensori del ricorrente ha nno depositato nota che reca in allegato atto in cui [OSCURATO:PERSONA] rinuncia al ricorso per cassazione; l’atto risulta sottoscritto da detta parte personalmente, nonché dai suoi difensori ai fini di cui all’art. 390 c.p.c.; lo stesso atto in calce reca l’accettazione di tale rinuncia da parte dei difensori costituiti della controricorrente, che, stando alla procura in atti loro rilasciata, erano tra l’altro muniti del potere di accettare rinunce; 2. risultando, quindi, regolari la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.; 3. nulla dev’essere quanto alle spese, giusta l’art. 391, ult. comma, c.p.c., in quanto la controricorrente ha aderito alla rinuncia; 4. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perchéla norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria , non è suscettibile di interp retazione estensiva o analogica; P.Q.M. La Corte dichiara est
Sentenza Cassazione n. 28383/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris