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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2023

Cassazione n. 46597/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che l'unico motivo di ricorso, concernente l'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod.pen., è manifestamente infondato in quanto il mancato riconoscimento dell'attenuante è stata oggetto si specifica motivazione in sede di appello, senza che emergano elementi tali da far ritenere l'argomentazione manifestamente illogica o contraddittoria; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che l'unico motivo di ricorso, concernente l'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod.pen., è manifestamente infondato in quanto il mancato riconoscimento dell'attenuante è stata oggetto si specifica motivazione in sede di appello, senza che emergano elementi tali da far ritenere l'argomentazione manifestamente illogica o contraddittoria; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 46597/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris