CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09897/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 21 febbraio 2020, ha confermato la decisione del Tribunale di Patti, in data 21 giugno 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati di concorso in truffa, consumata e tentata. Osservato che entrambi i ricorsi proposti, con distinti atti, dal difensore degli imputati sono sostanzialmente sovrapponibili e che, dunque, possono essere trattati congiuntamente; ritenuto che il primo e il quarto motivo, in punto di responsabilità per la truffa tentata nonché di trattamento circostanziale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti in sede di legittimità perché, come chiarito dal consolidato orientamento della Suprema Corte (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), in assenza del necessario confronto critico con la complessità delle argomentazioni della sentenza impugnata, risultano essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito (si vedano pagg. 3 e 4 sulla prova indiziaria della coincidenza tra gli autori dei fatti in ragione della identità di modalità, data, luogo e targa dell'autovettura; sulla sussistenza della fattispecie tentata per il mancato verificarsi dell'evento in ragione del concreto rischio di essere scoperti; sul diniego delle generiche per l'assenza di elementi positivi da valorizzare); considerato che il secondo motivo, relativo alla sussistenza della recidiva, non è consentito in quanto la relativa questione non è stata dedotta con la prima impugnazione; ritenuto che anche le doglianze in ordine alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen. siano prove di specificità e non tengano conto delle valutazioni della sentenza impugnata che rileva il disvalore del fatto con implicito richiamo al danno patito dalla persona offesa. rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il