CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 dicembre 2024
Cassazione n. 35009/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6612/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 87, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Oggetto: Contratti bancari – Conto corrente – Fideiussione – Capitalizzazione – Interessi – Superamento tasso soglia R.G.N. 6612/2024 Ud. 06/12/2024CC Sez. S1 - R.G. 6612/2024 – CC 06/12/2024 - Pagina nr. 2 di 11 [OSCURATO:PERSONA] ,57, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO BARI n. 1916/2023 depositata il 29/12/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 06/12/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1916/2023, pubblicata in data 29 dicembre 2023, la Corte d’appello di Bari ha respinto l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 2113/2021, depositata in data 1° giugno 2021, mentre ha accolto l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano agito – la prima quale correntista, i secondi quali fideiussori –premettendo in fatto di avere intrattenuto con il Banco di Napoli (poi [OSCURATO:PERSONA]) un rapporto di conto corrente con affidamento ed un rapporto di conto anticipi. Avevano dedotto che sui rapporti in questione erano stati applicati tassi di interesse eccedenti le soglie usurarie, capitalizzazione degli interessi, spese di gestione, commissioni e commissioni di massimo scoperto non dovute, ed avevano quindi chiesto di accertare la nullità delle clausole contrattuali in questione; di procedere alla Sez. S1 - R.G. 6612/2024 – CC 06/12/2024 - Pagina nr. 3 di 11 rideterminazione del saldo effettivo del rapporto e di condannare la convenuta al risarcimento dei danni per illegittima segnalazione presso la [OSCURATO:PERSONA]. Costituitasi la convenuta formulando domanda riconvenzionale e sollevata dagli attori in corso di giudizio ulteriore eccezione di nullità delle fideiussioni in quanto contemplanti clausole che integravano violazione delle intese anticoncorrenziali, il Tribunale di Bari aveva: respinto le domande attoree di ripetizione e risarcimento e la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del saldo; dichiarato la nullità della clausola relativa alle commissione di massimo scoperto sino al 2° trimestre 2009; accertato un saldo contabile del conto corrente di € 198.788,48 a debito per lacorrentista. 2. La Corte d’appello, per quanto ancora qui rileva, ha: − disatteso il primo motivo di gravame – concernente l’omessa pronuncia sulla questione della mancata consegna alla cliente dei contratti in copia firmata – rilevando che il Tribunale aveva invece pronunciato sul motivo in questione, disattendendolo; − dichiarato inammissibili il secondo e terzo motivo di appello –con i quali si censurava la decisione di prime cure sia per aver non dichiarato l’impossibilità di ricostruire il saldo passivo, con automatica preclusione alladeterminazione di qualunque saldo a favore della banca, sia per non aver accertato l’usura nei rapporti in questione – in quanto gli stessi non solo si ponevano in contrasto con il disposto di cui all’art. 345 c.p.c., deducendo questioni nuove, ma anche risultavano violare il disposto di cui all’art. 342 c.p.c., difettando i motivi medesimi del requisito della Sez. S1 - R.G. 6612/2024 – CC 06/12/2024 - Pagina nr. 4 di 11 specificità, essendosi gli appellanti limitati a riprodurre il contenuto delle comparse conclusionali di primo grado; − respinto il quarto motivo di appello – col quale si censurava la sentenza del Tribunale nella parte in cui non aveva dichiarato la nullità delle fideiussioni – ritenendo la questione esaminabile, trattandosi della deduzione di una nullità rilevabile d’ufficio, ma dichiarando il motivo di appello “infondato per difetto di interesse al rilievo della dedotta nullità delle fideiussioni per conformità allo schema ABI, non essendo chiara la finalizzazione concreta della chiesta declaratoria di nullità” in quanto, da un lato, la nullità in questione non avrebbe comportato la nullità dell’intera garanzia e, dall’altro lato, i rapporti garantiti risultavano ancora in essere con la conseguenza che la disapplicazione delle clausole nulle non avrebbe potuto comunque comportare la liberazione dei garanti, non essendosi la Banca avvalsa delle clausole in questione; − dichiarato inammissibile il quinto motivo – col quale si censurava la decisione di prime cure nella parte in cui non aveva accolto la domanda risarcitoria per illegittima segnalazione in [OSCURATO:PERSONA] – ritenendo anche tale motivo inammissibile per violazione dell’art. 342 c.p.c. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari ricorrono [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. È rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] è costituita con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e per essa la mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale cessionaria dei crediti, ai sensi della Legge n. 130/1999, in forza di un contratto di cessione di crediti, Sez. S1 - R.G. 6612/2024 – CC 06/12/2024 - Pagina nr. 5 di 11 ai sensi degli artt. 4 e 7, Legge 130/1999, concluso in data 19 aprile 2022. 4. In data 9 luglio 2024, il Consigliere delegato, ha formulato proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. segnalando la inammissibilità del ricorso. A detta proposta ha fatto seguito istanza del ricorrente per la definizione del giudizio. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a due motivi. 1.1. Il primo motivo di ricorso è, testualmente, rubricato: “Nullità ed illegittimità della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c.,per manifesta contraddittorietà, e in relazione agli art. 2697 c.c. e 116 c.p.c.; ed ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per vizio di ultrapetizione per pronunzia su domanda non proposta dalla appellante incidentale. Violazione sotto questo profilo anche degli artt. 112, 345 e 346 cpc., per avere la Corte, omesso la totale pronuncia di rigetto di ogni domanda e pretesa avversa, rinvenendo una diversa domanda di mero accertamento, qualificata “minus” rispetto a quella di condanna, pur essendo anche quella irricostruibile, ignorando le difese delle istanti e errando nell’esame di un duplice fatto decisivo per il giudizio, ovvero, sia la incompletezza della documentazione che precludeva qualsiasi domanda della banca, anche di mero accertamento, sia la mancata formulazione di alcuno specifico motivo di appello sul punto.”. Lo stesso viene così sintetizzato: Sez. S1 - R.G. 6612/2024 – CC 06/12/2024 - Pagina nr. 6 di 11 “La sentenza della Corte d’Appello di Bari viene censurata nella parte in cui ha omesso di accogliere l’appello principale degli attuali ricorrenti, e al tempo stesso ha omesso di dichiarare l’inammissibilità dell’appello incidentale e di rigettare oltre alla domanda di condanna della Banca, anche qualunque statuizione di accertamento in suo favore, e di riformare in tal senso la sentenza di primo grado, perché proposte senza avere la stessa Banca ottemperato al suo onere di prova della sequenza integraledegli estratti conto, dalla apertura fino alla chiusura, nonché senza avere formulato la stessa Banca né poter formulare alcuna domanda di mero accertamento, neanche in appello”. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è, testualmente, rubricato: “Nullità ed illegittimità della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., per manifesta contraddittorietà, e violazione e dell’art. 91 cpc”. Lo stesso è così argomentato: “Sul capo della sentenza che ha pronunciato condanna alle spese, totalmente in faviore dlela Apellante inciddentale, la sentenz [sic] appare contraddittoria, oltra che in violazione dell’art. 91 cpc: La sentenz adoveva [sic] solo rigettare ogni domanda della banca, e in uno dichiarare irricostruibile il conto azionato. Ha invece, ciononostante statuito con una pronuncia di accertamento su un rapporto non ricostruibile, e nel contempo dichiarato di rinvenire una domanda di accertamento mai proposta, sicché doveva condannare la appellante incidentale in toto, o al più compensare in parte le spes [sic]; non solo, ma neppure è dato comprendere come, avendo la Corte di Appello confermato la sentenza di primo grado, sia sul punto della mancata chiusura del conto, e della mancata prova da parte della banca non ottemperata in primo grado, sia su punto del rigetto della domanda di condanna, possa la stessa sentenza di Appello aver condannato la Sez. S1 - R.G. 6612/2024 – CC 06/12/2024 - Pagina nr. 7 di 11 appellata alle spese, anche di secondo grado e in misura integrale, e non invece la appellante incidentale”. 2. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, non risultando prodotta in atti la relata di notifica della sentenza impugnata, come previsto dall’art. 369 c.p.c. Questa Corte, anche recentemente, ha chiarito che la previsione dell'art. 369, secondo comma, c.p.c. non consente di distinguere tra il deposito della sentenza impugnata e quello della relazione di notificazione della stessa, con la conseguenza che la mancanza di uno dei due documenti determina l'improcedibilità del ricorso, a meno che ricorra una delle seguenti condizioni: 1) il deposito del documento mancante avvenga entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione; 2) detto documento sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o presente nel fascicolo d'ufficio; 3) il ricorso per cassazione risulti notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza(cfr. da ultimo, Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 28781 del 08/11/2024; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 27883 del 29/10/2024 ; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 27313 del 22/10/2024; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24023 del 07/08/2023). Poiché il ricorso in esame è stato notificato a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, va ulteriormente chiarito che la parte ricorrente era gravata dell’onere di depositare, unitamente al ricorso, la relata di notifica, mediante inserimento nella busta telematica, con la quale l'atto è depositato, del messaggio di posta elettronica certificata in formato .eml o .msg(Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 14790 del 27/05/2024). Poiché, da un lato, la relata di notifica della sentenza impugnata non risulta né prodotta assieme al ricorso né prodotta dalla Sez. S1 - R.G. 6612/2024 – CC 06/12/2024 - Pagina nr. 8 di 11 controricorrente né diversamente disponibile nel fascicolo d’ufficio e, dall’altro lato, tra la data di pubblicazione della decisione impugnata (29 dicembre 2023 ) e la data di notifica del ricorso ( 13 marzo 2024 ) risultano essere decorsi più di sessanta giorni, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Non è inopportuno, al riguardo, rammentare che: I) l'improcedibilità del ricorsoè rilevabile anche d'ufficio, senza necessità di stimolare il contraddittoriosul punto, trattandosi di questione di rito relativa ai requisiti di procedibilità della domanda (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 27313 del 22/10/2024); II) la declaratoria di improcedibilità non si pone in contrasto con l'art. 6 CEDU ( cfr. Corte EDU, sentenza del 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia ) poiché integra una sanzione adeguata rispetto al fine di assicurare il rapido svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, che è preordinato alla verifica della corretta applicazione della legge ed interviene dopo la celebrazione di due gradi di giudizio deputati alla delibazione nel merito della pretesa, e non costituisce impedimento idoneo a compromettere il diritto di accesso a un tribunale(Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 24724 del 16/09/2024; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 19475 del 15/07/2024). 3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile , con conseguente condanna dei ricorrent i alla rifusione in favore de lla controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 4. Si pone, a questo punto, la questione di verificare l’applicabilità dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., il quale richiama, in caso di decisione conforme alla proposta, il disposto di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c. Sez. S1 - R.G. 6612/2024 – CC 06/12/2024 - Pagina nr. 9 di 11 4.1. Sebbene la decisione non risulti conforme alla proposta, essendosi la prima dovuta arrestare di fronte ad un profilo preliminare in rito che ha impedito l’esame dei motivi di ricorso, ritiene tuttavia questa Corte di poter nondimeno procedere ad una delibazione dei motivi di ricorso al solo fine di verificare la possibilità di applicare la sanzione processuale. È agevole osservare, infatti, che, diversamente opinando, si assisterebbe alla disfunzionale conseguenza di sottrarre la parte alla sanzione prevista dall’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.nell’ipotesi in cui il difettoche affligge il ricorso in sede di legittimità risulti addirittura più radicale e grave di quello evidenziata nella proposta ex art. 380 - bis, c.p.c., sostanzialmente assicurando un regime di maggior favore ad una situazione di patologia ancora più marcata. 4.2. Si ritiene, quindi, che, ove il ricorso sia stato oggetto di una proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c., la declaratoria di improcedibilità ex art. 369 c.p.c. adottata all’esito della richiesta di decisione non osti all’esame dei motivi di ricorso ed al vaglio di conferma della proposta ex art. 380-bis c.p.c. al solo fine di procedere all’applicazione del meccanismo previsto dall’ultimo comma della previsione testè richiamata. 4.3. Procedendo, allora, a tale verifica, è da ritenersi che i due motivi di ricorso fossero effettivamente inammissibili, come osservato nella proposta ex art. 380-bis c.p.c. Quanto al primo motivo, infatti, lo stesso veniva a proporre cumulativamente – ma soprattutto inestricabilmente – una serie di profili eterogenei, non solo caratterizzati da una reciproca incompatibilità logico-giuridica ma anche esposti in modo cumulativo e reciprocamente interferente, gravando inammissibilmente questa Corte del compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, Sez. S1 - R.G. 6612/2024 – CC 06/12/2024 - Pagina nr. 10 di 11 onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art.360 c.p.c. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 7009 del 17/03/2017; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21611 del 20/09/2013; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011) e precludendo la possibilità di cogliere con chiarezza le singole doglianze prospettate onde consentirne l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9100 del 06/05/2015 e, successivamente, Cass. Sez. 1 -Sentenza n. 39169 del 09/12/2021). Quanto al secondo motivo, lo stesso risultava privo di concreta autonomia, in quanto avrebbe postulato la fondatezza della prima censura, laddove la inammissibilità di quest’ultima viene a consolidare la ratio decidendi del capo di statuizione concernente le spese di lite. 4.4. La constatazione del fatto che il giudizio, ove non approdato ad una declaratoria di improcedibilità del ricorso, sarebbe comunque pervenuto alla conferma della proposta ex art. 380-bis c.p.c. comporta, quindi, la possibilità di applicare il meccanismo previsto dall’ultimo comma del medesimo art. 380-bis c.p.c.con la conseguente condanna ulteriore dei ricorrent i soccombent i al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata nonché, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00, somme che si liquidano come da dispositivo. 5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se Sez. S1 - R.G. 6612/2024 – CC 06/12/2024 - Pagina nr. 11 di 11 dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P. Q. M. La Corte, dichiara il ricorsoimprocedibile; condanna iricorrenti a rifondere a lla controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. condanna iricorrenti al pagamento, in favore d ei controricorrent i , della somma equitativamente determinata in € 5.000,00, ex art. 96, terzo comma, c.p.c.; condanna i ricorrent i al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di € 2.500,00, ex art. 96, terzo comma, c.p.c. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei