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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36427/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2024 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli artifizi e raggiri, quali elementi necessari per l'integrazione del reato di cui all'art.640 cod. pen. ascritto all'odierno ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto, oltre che costituito da doglianze in punto di fatto, risulta privo del necessario requisito della specificità, essendo manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate nell'impugnata sentenza e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; che, invero, nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio di diritto secondo cui la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inammissibilità; osservato, infatti, che la Corte territoriale ha compiutamente indicato, con congrui e logici argomenti giuridici, e in conformità ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, tutte le ragioni alla base della ritenuta sussistenza tanto dell'elemento psicologico quanto degli artifici e raggiri perpetrati dal ricorrente, sottolineando come - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa - la condotta truffaldina non sia consistita solamente nella falsificazione, seppur grossolana, del nominativo (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, da cui emerge chiaramente come i giudici d'appello abbiano fatto corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in data 10 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2024 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli artifizi e raggiri, quali elementi necessari per l'integrazione del reato di cui all'art.640 cod. pen. ascritto all'odierno ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto, oltre che costituito da doglianze in punto di fatto, risulta privo del necessario requisito della specificità, essendo manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate nell'impugnata sentenza e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; che, invero, nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio di diritto secondo cui la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inammissibilità; osservato, infatti, che la Corte territoriale ha compiutamente indicato, con congrui e logici argomenti giuridici, e in conformità ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, tutte le ragioni alla base della ritenuta sussistenza tanto dell'elemento psicologico quanto degli artifici e raggiri perpetrati dal ricorrente, sottolineando come - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa - la condotta truffaldina non sia consistita solamente nella falsificazione, seppur grossolana, del nominativo (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, da cui emerge chiaramente come i giudici d'appello abbiano fatto corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 10 settembre
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