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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28387/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza dei delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali dolose, è ripetitivo di doglianze già proposte con l'appello e vagliate dalla Corte territoriale con motivazione puntuale e immune da manifesta illogicità; rilevato che anche il secondo motivo, concernente violazione di legge in relazione alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., è reiterativo di censure già mosse con l'appello e puntualmente vagliate da entrambi i Giudici di merito con motivazione congrua e logica, tenuto conto altresì del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., devono intendersi esposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede anche le cose che la vittima abbia temporaneamente lasciato in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, ancorché non costituenti la normale dotazione del veicolo (Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022, Rv. 283903-01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza dei delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali dolose, è ripetitivo di doglianze già proposte con l'appello e vagliate dalla Corte territoriale con motivazione puntuale e immune da manifesta illogicità; rilevato che anche il secondo motivo, concernente violazione di legge in relazione alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., è reiterativo di censure già mosse con l'appello e puntualmente vagliate da entrambi i Giudici di merito con motivazione congrua e logica, tenuto conto altresì del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., devono intendersi esposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede anche le cose che la vittima abbia temporaneamente lasciato in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, ancorché non costituenti la normale dotazione del veicolo (Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022, Rv. 283903-01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 28387/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris