CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09707/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2224/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] Servizi – [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t. rappresentatae difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultim o , in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 34/B –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’ Avv . [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Otranto, n. 36 –controricorrenti– Oggetto: TIA e avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1983/2015, pubblicata il 10 giugno 2015; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La controversia ha ad oggetto la domanda di restituzione dell’Iva pagata sulla tariffa di igiene ambientale, cd Tia 1, e sulla tariffa integrata ambientale cd Tia 2presentata da [OSCURATO:PERSONA], dante causa degli odierni controricorrenti , alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi ricorrente). [OSCURATO:PERSONA] di paceha accolto il ricorso . Il Tribunale, riformando la sentenza di primo grado , ha parzialmente accolto l’appello proposto dall’odierna controricorrente, condannando quest’ultima alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio in favore degli odierni ricorrentiper la complessiva somma di € 195,67 e compensando le spese del grado di appello nella misura di 4/5 con condanna degli odierni controricorrenti in solido al pagamento di complessivi € 88,00. Laricorrente ha proposto ricorso fondato su cinque motivi , depositato dichiarazione di rinuncia al giudizio, i controricorrenti hanno proposto controricorsoe depositato istanza di accettazione della rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente ha depositato atto di rinuncia al giudizio , allegando di avere raggiunto un accordo con gli odiernicontroricorrenti. Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971;Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980). La rinuncia, nella fattispecie, comprensiva anche della compensazione delle spese legali è stata accettata dall’odiernocontroricorrente, come risulta dalla documentazione agli atti. L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, latusensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175). Va ribadito, inoltre, che anche laratio di detta disposizione , orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636),induce ad escludere che il meccanismo ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636). P.Q.M. La Corte