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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 maggio 2023

Cassazione n. 37512/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott.[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione __ - ----7--" [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Bari, in data 07/03/2022, ha confermato la condanna per il reato di esercizio abusivo di attività di scommesse di cui all'art.4, L. 401/1989, commesso in qualità di titolare dell'omonimo bar, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

1.1. Con unico motivo di ricorso la ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione del reato, verificatasi in data 17/01/2022, durante il giudizio di appello.

Erroneamente la Corte territoriale ha computato, ai fini del calcolo della prescrizione, anche il periodo di sospensione che va dal 20/07/2019 al 29/01/2020, disposto a causa della proclamata astensione dalle udienze dagli organi di categoria in rappresentanza dei giudici onorari, considerato che il pubblico ministero VPO, avvocato [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del 10 luglio 2019, aveva dichiarato di aderire all'astensione proclamata dalle associazioni di categoria.

Rappresenta il ricorrente, tuttavia, che tale causa di astensione non è contemplata fra le cause di sospensione del corso della prescrizione del reato.

Pertanto, il periodo di sospensione dal 20 luglio 2019 al 29 gennaio 2020 è stato computato erroneamente.

2. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

3. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] condivide l'orientamento assolutamente prevalente secondo cui non sospende il decorso dei termini della prescrizione l'adesione del vice procuratore onorario all'astensione dalle udienze proclamata da un organo rappresentativo della magistratura onoraria, poiché il procuratore della Repubblica, pur dovendo prendere atto della circostanza, che attiene all'esercizio di funzioni giudiziarie, è comunque tenuto ad adottare le disposizioni necessarie per garantire la partecipazione del suo ufficio al dibattimento (Sez. 5, n. 18101 del 22/02/2018, Rv. 272867; Sez.6, n.35797 del 23/06/2015, Rv. 264722).

Pertanto, nel caso in disamina, il giudice di merito ha erroneamente sospeso il decorso dei termini di prescrizione nel periodo di sospensione che va dal 20/07/2019 al 29/01/2020, ritenendo che l'adesione all'astensione dalle udienze del vice procuratore onorario comporti la sospensione, per il relativo periodo, dei termini prescrizionali.

Risalendo il reato al 06/02/2014, è maturato il termine prescrizionale, di anni sette e mesi sei, considerate le sospensioni, onde il reato è estinto per prescrizione.'í\ \\

2. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso all'udienza del 19 maggio 2023 IlrConsigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott.[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione __ - ----7--" [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Bari, in data 07/03/2022, ha confermato la condanna per il reato di esercizio abusivo di attività di scommesse di cui all'art.4, L. 401/1989, commesso in qualità di titolare dell'omonimo bar, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 1.1. Con unico motivo di ricorso la ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione del reato, verificatasi in data 17/01/2022, durante il giudizio di appello. Erroneamente la Corte territoriale ha computato, ai fini del calcolo della prescrizione, anche il periodo di sospensione che va dal 20/07/2019 al 29/01/2020, disposto a causa della proclamata astensione dalle udienze dagli organi di categoria in rappresentanza dei giudici onorari, considerato che il pubblico ministero VPO, avvocato [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del 10 luglio 2019, aveva dichiarato di aderire all'astensione proclamata dalle associazioni di categoria. Rappresenta il ricorrente, tuttavia, che tale causa di astensione non è contemplata fra le cause di sospensione del corso della prescrizione del reato. Pertanto, il periodo di sospensione dal 20 luglio 2019 al 29 gennaio 2020 è stato computato erroneamente. 2. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 3. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] condivide l'orientamento assolutamente prevalente secondo cui non sospende il decorso dei termini della prescrizione l'adesione del vice procuratore onorario all'astensione dalle udienze proclamata da un organo rappresentativo della magistratura onoraria, poiché il procuratore della Repubblica, pur dovendo prendere atto della circostanza, che attiene all'esercizio di funzioni giudiziarie, è comunque tenuto ad adottare le disposizioni necessarie per garantire la partecipazione del suo ufficio al dibattimento (Sez. 5, n. 18101 del 22/02/2018, Rv. 272867; Sez.6, n.35797 del 23/06/2015, Rv. 264722). Pertanto, nel caso in disamina, il giudice di merito ha erroneamente sospeso il decorso dei termini di prescrizione nel periodo di sospensione che va dal 20/07/2019 al 29/01/2020, ritenendo che l'adesione all'astensione dalle udienze del vice procuratore onorario comporti la sospensione, per il relativo periodo, dei termini prescrizionali. Risalendo il reato al 06/02/2014, è maturato il termine prescrizionale, di anni sette e mesi sei, considerate le sospensioni, onde il reato è estinto per prescrizione.'í\ \\ 2. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso all'udienza del 19 maggio 2023 IlrConsigliere
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