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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04226/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE APPELLO dì LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inamnnissibilita' udito il difensore L'AVV.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data

11. aprile 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni quattro mesi tre di reclusione, in relazione al reato di cui agli artt. 81, 367 cod. pen., 216, comma 1, n. 1 e 2, comma 2, 219 Legge fall. 1.1.Si tratta delle vicende relative alla [OSCURATO:SOCIETA]. di cui l'imputato è chiamato a rispondere nella qualità di legale rappresentante, dichiarata fallita il 15 ottobre 2012, aventi ad oggetto la distrazione di rimanenze di materie prime e somme contanti, nonché !a distruzione dei libri e delle scritture contabili, in relazione alle quali vi è stata denuncia di furto ritenuto falsa.

2. Avverso il provvedimento indicato, propone tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando quattro vizi, di seguito riassunti nei limiti cfi cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si deduce erronea interpretazione dell'art. 216, comma 1, legge fall. e vizio di motivazione.

Mancherebbe la motivazione sull'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, a fronte di argomentate giustificazioni offerte dal fallito il quale avrebbe esposto che i beni e cifre indicate nella relazione fallimentare erano relative all'anno 2004, ultimo bilancio presentato, ma che l'attività era proseguita sino al 2006.

Sicché si sostiene che -i valori di cassa sarebbero giustificati da un utilizzo diretto ad assicurare la continuità aziendale; -vi erano crediti verso un fornitore che non si erano potuti riscuotere; -il fallimento è stato dichiarato su istanza di [OSCURATO:PERSONA] a fronte di un beneficio prima concesso; -per automezzi e macchinar; non rivenuti, era stata presentata denuncia di furto.

Di qui l'assenza di elemento soggettivo per la carenza di volontà di arrecare pregiudizio ai creditori.

Si censura, infine, !a motivazione nella parte in cui reputa falsa la denuncia presentata, perché risultava che, già nel 2007, l'appellante aveva reso all'ufficiale della riscossione, in sede di pignoramento, dichiarazione di assenza di beni pignorabili.

Né sarebbero emersi atti di indagine espletati in ordine alla falsità della denuncia.

2.2. Con I secondo rnol-ivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 216, comma 1, Legge fai,. e vizio di motivazione sul reato di bancarotta fraudolenta documentale.Le scritture contabili sono state istituite e tenute tramite un professionista e non vi sarebbe prova dell'avvenuta distruzione delle stesse.

Anzi, la prova testimoniale espletata attraverso l'esame dei contabili che avevano inviato le dichiarazioni dei redditi e istituito le scritture, evidenzierebbe che queste erano state istituite ma mai compilate per risparmiare i costi o, comunque, per mera superficialità.

Si invoca, dunque, l'assoluzione per difetto del dolo specifico o, comunque, !a derubricazione nel reato di cui all'art. 217 Legge fall.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 367 cod. pen. e vizio di motivazione circa la sussistenza della simulazione di reato.

Si insiste nel reputare che i beni erano presenti nel magazzino in Matino, almeno sino al 31 dicembre 2007, quindi in data successiva ai pignoramento del 13 luglio 2007, nel corso del quale l'ufficiale aveva affermato che non vi erano i beni da pignorare presso la sede di Parabita.

Le ricerche sarebbero state fatte, erroneamente, presso !a originaria sede, mentre i beni erano nella nuova sede sita in Matino, ove sarebbero rimasti sino a! 31 dicembre 2007. 2.4.Con il quarto motivo si denuncia erronea applicazione degli artt. 219, 223, Legge fall.. e vizio di motivazione, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonché al riconoscimento dell'aggravante del danno per rilevante gravità.

Questa viene riconosciuta, in sede di merito, senza tenere conto dei dati falsati contenuti nell'ultimo bilancio e della prosecuzione dell'attività. [OSCURATO:PERSONA] 1,11 ricorso è inammissibile in Quanto ha ad oggetto censure non consentite in sede di legittimità o manifestamene infondate. 2.11 primo motivo è mamfe.starnente infondato.

In proposito deve t_allorai ribadirsi il consolidato insegnamento di questa Corte per cui la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione di questi (Sez. 5, n. 8260/16 del 22/09/2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Pat. 262740: Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27/11/2008, Bianchini, Rv. 2.43295; SEI, 5, n. 3400/05 de' 15/12/2004, Sabino, Rv. 231411).

Il ricorrente trascura 1a costante elaborazione giurisprudenz aie seguita dal giudice di legittimità, la quale si ancora alla peculiarità della normativa concorsuale.

In tal senso va, infatti, ricordato che l'imprenditore è posto dal nostro ordinamento in una posizione di garanzea re- cc.nfrociti dei cre.ditxr:, i qua!i ripongono la garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dell'impresa sul patrimonio di quest'ultima.

Donde la diretta responsabilità del gestore di questa ricchezza per la sua conservazione in ragione dell'integrità della garanzia.

La perdita ingiustificata del patrimonio o l'elisione della sua consistenza danneggia le aspettative della massa creditoria ed integra l'evento giuridico sotteso dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta.

Non di meno l'art. 87, comma 3, Legge fai!. (anche prima della sua riforma) assegna al fallito obbligo di verità circa !a destinazione dei beni di impresa ai momento dell'interpello formulato dal curatore al riguardo, con espresso richiamo alla sanzione penale.

Immediata è la conclusione che le condotte descritte all'art. 216. comma 1, n. 1 (tra loro sostanzialmente equipollenti) hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto dell'inte.rpello.

Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato della dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 26 gennaio 2011, Buttitta, o mat).

Si osserva, poi, che. secoedo pendio: dettati da questa Corte di legittimità, per il delitto di bancarotta per distrazione, è centrale la configurazione della fattispecie incriminatrice come reato di pericolo concreto (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 2695b2 Sez. 5, n. 38396 dei 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 770763).

I giudici di merito, neiie specie, hanno accertato l'elemento oggettivo della concreta pericolosità dei fatti distrattivi, nonché l'elemento soggettivo, rappresentato dal dolo generico, valorizzando. quale "indice di fraudolenza", il mancato rinvenimento oltre che di beni strumentali, anche di materie prime per un consistente valore e di somme contanti, l'occultamento delle scritture e dei beni societari a fronte dell'accumuio di debiti nel confronti al creditore [OSCURATO:PERSONA], la presentazione dl una denuncia di furto, in epoca prossima alla dichiarazione di fallimento e, invece_, 3 diStA Za di rompo dalla presunta sottrazione dei beni„ contesto in cui la società operava, le cointeressenze dell'imputato rispetto ad altra società (Icat) a sua vo,ta dichiarata fallita di cui era amministratore, l'accertamento, in capo all'agente, dell'esistenza della consapevolezza e volontà della condotta in concreta oe.rteclosa Le ulteriori doglianze attengono alle motivazloni dello stato di insolvenza in cui la società si era trovata, non ai flni del dedotto vizio di motivazione e. comunque, involgono C'Sql5Ure versate in fatto, quanto alrasserita autenticità dela denuncia di furto di beni sttumentaii e macchinari„ non consentite in sede di legittimità.

2.1. L secondo motivo e men estamente inondato.

La motivazione dea Corte territoriale é coerente e non manifestamente illogica nella parte in cui reputa sussistente l'elemento materiale e quello soggettivo, nella forma del dolo specifico, del reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Si evidenzia, infatti, che le dichiarazioni confessorie dello stesso imputato avevano consentito di accertare l'avvenuta istituzione dei libri e delle scritture contabili, ma: consegnate alla curatela. inoltre, quanto al dolo specifico, si sottolinea che l'imputato aveva aggiornato e scritture contabili sino a quanto - la società era in boni.s, me. a fronte dell'accumulo di debiti consistenti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla sottrazione di beni strumentali e rimanenze ,era corrisposta anche la sotia-azione delle scritture, peraltro protrattasi per lungo tempo.

Corretta appare, dunque, la quaiificazione deila condotta cui hanno aderito i convergenti provvedimenti di merito, tenuto conto che ampiamente illustrato, secondo un ragionamento logico e completo è lo scopo propostosi dall'agente /- 06 1\1 in ordine alla oggettiva finalizzazione della carenza delle scritture contabili.

Sicché non si tratta di la mera mancanza dei libri e delle scritture contabili, riconducibile all'ipotesi criminosa di bancarotta semplice.

Si osserva, poi, in relazione alla censura sull'esistenza di un terzo al quale era stata affidata la tenuta delle scritture contabili, che è principio pacifico, espresso reiteratamente cia questa Corte di legittimità, al quale il Collegio aderisce, guerci secondo il ouate non può escludersi la responsabilità dell'imprenditore e, comunque, dell'amministratore,ove la contabilità sia affidata ad un soggetto fornito di specche cognizioni tecniche, dovendosi logicamente presumere che la contabilità sia stata redatta secondo le indicazioni date dai predetti soggetti, che restano, pe sempre responsabili della tenuta di una reaoiare e veritiera crei-t-abilita.

E', infatti, diretto e personale l'obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le scritture (Sez. 5, n. 642 dei 30/10/2013, deo., 2014, )e.malo, Rivi. 25795001; Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Succi, Rv. 247251), connesso ai doveri di vigilanza e controllo che derivano dalla accettazione delle carica (Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005„ Liberati, Rv, 232816).

2.2. Il terzo motivo inammissibile.

Si tratta di censura integralmente versata in fatto, diretta a dare una diversa, alternativa, ricostruzione, rispetto a quella che si desume dalle convergenti sentenze di merito, circa le ragioni del mancato rinvenimentc., dei beni e sul contenuto della denuncia, reputata falsa e strun-ientaie alla distrazione in base a motivazione non manifestamente illogica, dunque non consentita a questa Corte.

L.a prospettazione alternativa proposta esorbita, infatti, i limiti de' isridacato di eqttimrà, in quanto doalianza che attacca !a persuasività - adegaetezza, la stessa illogicità non manifesta della motivazione e, comunque, evidenzia ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sul punto della valenza dei singoii elementi probatori.

2.3. Il quarto motivo è inammissibile.

In primo luogo, si censura, con ragionamento generico, il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Questo invece, risulta giustificato in modo anaiitico e immune da censure, La Corte territoriale, con apprezzamento di fatto immune da illogicità e, dunque, incensurabile in sede di legittimità, ha motivato il diniego in ragione anche dell'assenza di elementi favorevoli e dei precedenti penali de l'imputato (Sez. 2, n. 3896 dei 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826: nei senso che in terna di diniego delle generiche la ratio della disposizione non in-ipone al giudice di mento di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei;ei: elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi delle circostanze attenuanti generiche, tanto da poter fondare i diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene Formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità).

In secondo 1..iono, con i-iFerirrien.to alla app,icazione dell'art. 219 Legge fati., si osserva che il motivo di appello, rispetto a tale circostanza aggravante, risulta aspecifico, a fronte della motivazione offerta, sul punto, dal primo giudice. l...'inammissibilità dei motivo di per difetto di specificità, può essere rilevata anche in cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4„ coi proc. pen (Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, P., Rv 271193; .Se.z, 3 i. 38633 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv, 270799).

3. Segue alla pronuncia, !a condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriwe somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 dei 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare e.,.quitativamente, tenuto conto dei motivi devcAti.

P.9 M. Dichiara inammissibile i ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE APPELLO dì LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inamnnissibilita' udito il difensore L'AVV.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 11. aprile 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni quattro mesi tre di reclusione, in relazione al reato di cui agli artt. 81, 367 cod. pen., 216, comma 1, n. 1 e 2, comma 2, 219 Legge fall. 1.1.Si tratta delle vicende relative alla [OSCURATO:SOCIETA]. di cui l'imputato è chiamato a rispondere nella qualità di legale rappresentante, dichiarata fallita il 15 ottobre 2012, aventi ad oggetto la distrazione di rimanenze di materie prime e somme contanti, nonché !a distruzione dei libri e delle scritture contabili, in relazione alle quali vi è stata denuncia di furto ritenuto falsa. 2. Avverso il provvedimento indicato, propone tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando quattro vizi, di seguito riassunti nei limiti cfi cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce erronea interpretazione dell'art. 216, comma 1, legge fall. e vizio di motivazione. Mancherebbe la motivazione sull'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, a fronte di argomentate giustificazioni offerte dal fallito il quale avrebbe esposto che i beni e cifre indicate nella relazione fallimentare erano relative all'anno 2004, ultimo bilancio presentato, ma che l'attività era proseguita sino al 2006. Sicché si sostiene che -i valori di cassa sarebbero giustificati da un utilizzo diretto ad assicurare la continuità aziendale; -vi erano crediti verso un fornitore che non si erano potuti riscuotere; -il fallimento è stato dichiarato su istanza di [OSCURATO:PERSONA] a fronte di un beneficio prima concesso; -per automezzi e macchinar; non rivenuti, era stata presentata denuncia di furto. Di qui l'assenza di elemento soggettivo per la carenza di volontà di arrecare pregiudizio ai creditori. Si censura, infine, !a motivazione nella parte in cui reputa falsa la denuncia presentata, perché risultava che, già nel 2007, l'appellante aveva reso all'ufficiale della riscossione, in sede di pignoramento, dichiarazione di assenza di beni pignorabili. Né sarebbero emersi atti di indagine espletati in ordine alla falsità della denuncia. 2.2. Con I secondo rnol-ivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 216, comma 1, Legge fai,. e vizio di motivazione sul reato di bancarotta fraudolenta documentale.Le scritture contabili sono state istituite e tenute tramite un professionista e non vi sarebbe prova dell'avvenuta distruzione delle stesse. Anzi, la prova testimoniale espletata attraverso l'esame dei contabili che avevano inviato le dichiarazioni dei redditi e istituito le scritture, evidenzierebbe che queste erano state istituite ma mai compilate per risparmiare i costi o, comunque, per mera superficialità. Si invoca, dunque, l'assoluzione per difetto del dolo specifico o, comunque, !a derubricazione nel reato di cui all'art. 217 Legge fall. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 367 cod. pen. e vizio di motivazione circa la sussistenza della simulazione di reato. Si insiste nel reputare che i beni erano presenti nel magazzino in Matino, almeno sino al 31 dicembre 2007, quindi in data successiva ai pignoramento del 13 luglio 2007, nel corso del quale l'ufficiale aveva affermato che non vi erano i beni da pignorare presso la sede di Parabita. Le ricerche sarebbero state fatte, erroneamente, presso !a originaria sede, mentre i beni erano nella nuova sede sita in Matino, ove sarebbero rimasti sino a! 31 dicembre 2007. 2.4.Con il quarto motivo si denuncia erronea applicazione degli artt. 219, 223, Legge fall.. e vizio di motivazione, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonché al riconoscimento dell'aggravante del danno per rilevante gravità. Questa viene riconosciuta, in sede di merito, senza tenere conto dei dati falsati contenuti nell'ultimo bilancio e della prosecuzione dell'attività. [OSCURATO:PERSONA] 1,11 ricorso è inammissibile in Quanto ha ad oggetto censure non consentite in sede di legittimità o manifestamene infondate. 2.11 primo motivo è mamfe.starnente infondato. In proposito deve t_allorai ribadirsi il consolidato insegnamento di questa Corte per cui la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione di questi (Sez. 5, n. 8260/16 del 22/09/2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Pat. 262740: Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27/11/2008, Bianchini, Rv. 2.43295; SEI, 5, n. 3400/05 de' 15/12/2004, Sabino, Rv. 231411). Il ricorrente trascura 1a costante elaborazione giurisprudenz aie seguita dal giudice di legittimità, la quale si ancora alla peculiarità della normativa concorsuale. In tal senso va, infatti, ricordato che l'imprenditore è posto dal nostro ordinamento in una posizione di garanzea re- cc.nfrociti dei cre.ditxr:, i qua!i ripongono la garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dell'impresa sul patrimonio di quest'ultima. Donde la diretta responsabilità del gestore di questa ricchezza per la sua conservazione in ragione dell'integrità della garanzia. La perdita ingiustificata del patrimonio o l'elisione della sua consistenza danneggia le aspettative della massa creditoria ed integra l'evento giuridico sotteso dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta. Non di meno l'art. 87, comma 3, Legge fai!. (anche prima della sua riforma) assegna al fallito obbligo di verità circa !a destinazione dei beni di impresa ai momento dell'interpello formulato dal curatore al riguardo, con espresso richiamo alla sanzione penale. Immediata è la conclusione che le condotte descritte all'art. 216. comma 1, n. 1 (tra loro sostanzialmente equipollenti) hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto dell'inte.rpello. Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato della dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 26 gennaio 2011, Buttitta, o mat). Si osserva, poi, che. secoedo pendio: dettati da questa Corte di legittimità, per il delitto di bancarotta per distrazione, è centrale la configurazione della fattispecie incriminatrice come reato di pericolo concreto (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 2695b2 Sez. 5, n. 38396 dei 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 770763). I giudici di merito, neiie specie, hanno accertato l'elemento oggettivo della concreta pericolosità dei fatti distrattivi, nonché l'elemento soggettivo, rappresentato dal dolo generico, valorizzando. quale "indice di fraudolenza", il mancato rinvenimento oltre che di beni strumentali, anche di materie prime per un consistente valore e di somme contanti, l'occultamento delle scritture e dei beni societari a fronte dell'accumuio di debiti nel confronti al creditore [OSCURATO:PERSONA], la presentazione dl una denuncia di furto, in epoca prossima alla dichiarazione di fallimento e, invece_, 3 diStA Za di rompo dalla presunta sottrazione dei beni„ contesto in cui la società operava, le cointeressenze dell'imputato rispetto ad altra società (Icat) a sua vo,ta dichiarata fallita di cui era amministratore, l'accertamento, in capo all'agente, dell'esistenza della consapevolezza e volontà della condotta in concreta oe.rteclosa Le ulteriori doglianze attengono alle motivazloni dello stato di insolvenza in cui la società si era trovata, non ai flni del dedotto vizio di motivazione e. comunque, involgono C'Sql5Ure versate in fatto, quanto alrasserita autenticità dela denuncia di furto di beni sttumentaii e macchinari„ non consentite in sede di legittimità. 2.1. L secondo motivo e men estamente inondato. La motivazione dea Corte territoriale é coerente e non manifestamente illogica nella parte in cui reputa sussistente l'elemento materiale e quello soggettivo, nella forma del dolo specifico, del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Si evidenzia, infatti, che le dichiarazioni confessorie dello stesso imputato avevano consentito di accertare l'avvenuta istituzione dei libri e delle scritture contabili, ma: consegnate alla curatela. inoltre, quanto al dolo specifico, si sottolinea che l'imputato aveva aggiornato e scritture contabili sino a quanto - la società era in boni.s, me. a fronte dell'accumulo di debiti consistenti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla sottrazione di beni strumentali e rimanenze ,era corrisposta anche la sotia-azione delle scritture, peraltro protrattasi per lungo tempo. Corretta appare, dunque, la quaiificazione deila condotta cui hanno aderito i convergenti provvedimenti di merito, tenuto conto che ampiamente illustrato, secondo un ragionamento logico e completo è lo scopo propostosi dall'agente /- 06 1\1 in ordine alla oggettiva finalizzazione della carenza delle scritture contabili. Sicché non si tratta di la mera mancanza dei libri e delle scritture contabili, riconducibile all'ipotesi criminosa di bancarotta semplice. Si osserva, poi, in relazione alla censura sull'esistenza di un terzo al quale era stata affidata la tenuta delle scritture contabili, che è principio pacifico, espresso reiteratamente cia questa Corte di legittimità, al quale il Collegio aderisce, guerci secondo il ouate non può escludersi la responsabilità dell'imprenditore e, comunque, dell'amministratore,ove la contabilità sia affidata ad un soggetto fornito di specche cognizioni tecniche, dovendosi logicamente presumere che la contabilità sia stata redatta secondo le indicazioni date dai predetti soggetti, che restano, pe sempre responsabili della tenuta di una reaoiare e veritiera crei-t-abilita. E', infatti, diretto e personale l'obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le scritture (Sez. 5, n. 642 dei 30/10/2013, deo., 2014, )e.malo, Rivi. 25795001; Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Succi, Rv. 247251), connesso ai doveri di vigilanza e controllo che derivano dalla accettazione delle carica (Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005„ Liberati, Rv, 232816). 2.2. Il terzo motivo inammissibile. Si tratta di censura integralmente versata in fatto, diretta a dare una diversa, alternativa, ricostruzione, rispetto a quella che si desume dalle convergenti sentenze di merito, circa le ragioni del mancato rinvenimentc., dei beni e sul contenuto della denuncia, reputata falsa e strun-ientaie alla distrazione in base a motivazione non manifestamente illogica, dunque non consentita a questa Corte. L.a prospettazione alternativa proposta esorbita, infatti, i limiti de' isridacato di eqttimrà, in quanto doalianza che attacca !a persuasività - adegaetezza, la stessa illogicità non manifesta della motivazione e, comunque, evidenzia ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sul punto della valenza dei singoii elementi probatori. 2.3. Il quarto motivo è inammissibile. In primo luogo, si censura, con ragionamento generico, il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Questo invece, risulta giustificato in modo anaiitico e immune da censure, La Corte territoriale, con apprezzamento di fatto immune da illogicità e, dunque, incensurabile in sede di legittimità, ha motivato il diniego in ragione anche dell'assenza di elementi favorevoli e dei precedenti penali de l'imputato (Sez. 2, n. 3896 dei 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826: nei senso che in terna di diniego delle generiche la ratio della disposizione non in-ipone al giudice di mento di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei;ei: elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi delle circostanze attenuanti generiche, tanto da poter fondare i diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene Formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità). In secondo 1..iono, con i-iFerirrien.to alla app,icazione dell'art. 219 Legge fati., si osserva che il motivo di appello, rispetto a tale circostanza aggravante, risulta aspecifico, a fronte della motivazione offerta, sul punto, dal primo giudice. l...'inammissibilità dei motivo di per difetto di specificità, può essere rilevata anche in cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4„ coi proc. pen (Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, P., Rv 271193; .Se.z, 3 i. 38633 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv, 270799). 3. Segue alla pronuncia, !a condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriwe somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 dei 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare e.,.quitativamente, tenuto conto dei motivi devcAti. P.9 M. Dichiara inammissibile i ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento del
Sentenza Cassazione n. 04226/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris