CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 gennaio 2022
Cassazione n. 00238/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5170-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 579/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 3/6/2020; F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 5170/2021 Numero sezionale 8517/2021 Numero di raccolta generale 238/2022 Data pubblicazione 05/01/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Torino, con ordinanza ex art. 702-bis cod. proc. civ., rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonché del suo diritto alla protezione sussidiaria ex artt. 2 e 14 d. lgs. 251/2007 o a quella umanitaria ai sensi degli artt. 32, comma 3, d. lgs. 25/2008 e 5, comma 6, d. lgs. 286/1998. 2. La Corte d’appello di Torino, con sentenza pubblicata in data 3 giugno 2020, respingeva l’impugnazione proposta dal richiedente asilo. 3. Per la cassazione di tale statuizione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] prospettando due motivi di doglianza. Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 cod. proc. civ. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa. Considerato che: 4. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso in ragione della sua tardività. La decisione impugnata risulta pubblicata in data 3 giugno 2020. Il ricorso per cassazione è stato notificato solamente il 15 febbraio 2021, quando oramai era interamente decorso, pur tenendo conto della sospensione feriale dei termini (attualmente decorrente dal 1 al 31 agosto di ogni anno ai sensi dell'art. 1 della l. n. 741 del 1969, nel testo modificato dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014), il termine semestrale previsto dall’art.327 cod. proc. civ.. Ric. 2021 n. 05170 sez. M1 - ud. 05-10-2021 -2- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 5170/2021 Numero sezionale 8517/2021 Numero di raccolta generale 238/2022 Data pubblicazione 05/01/2022 Ne discende l’inammissibilità del ricorso in esame, che è stato proposto quando il richiedente asilo era oramai decaduto dall’impugnazione. La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 cod. proc. civ. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 5 ottobre 2021. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 05170 sez. M1 - ud. 05-10-2021 -3- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N