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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14695/2026

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[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIOn. 5972/2024 depositata il 08/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella di emessa dall'Agenzia delleEntrate-Riscossione (ADER) per il mancato pagamento dell'IMU 2012 e2013, eccependo la prescrizione e decadenza della pretesa e l'illegittimitàdegli interessi applicati.2.

L'ADER eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva,chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rigetto delricorso, depositando documentazione in copia delle relate di notifica degliNumero registro generale 8757/2025Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 14695/2026Data pubblicazione 18/05/2026avvisi di accertamento relativi ai tributi indicati in cartella.3.

La Corte di Giustizia Tributaria di I grado respingeva il ricorso,condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.4.

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado accoglieva l'appelloproposto dal contribuente, annullando la cartella di pagamento perintervenuta prescrizione e decadenza, compensando le spese di entrambi igradi di giudizio.5.

Avverso siffatta pronuncia insorgeva in cassazione il contribuenteaffidandosi a 2 motivi.6.

Le parti intimate non hanno svolto difese.7.

E’ stata depositata PDA ex art.380 bis c.p.c. ritualmente etempestivamente opposta.8.

Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente va rilevato, contrariamente a quanto proposto nellaPDA opposta, che il ricorso è senz’altro procedibile ai sensi dell’art.369c.p.c., con particolare riferimento al 2° comma lett. a) considerato che laparte ricorrente ha depositato duplicato informatico della sentenzaestratta dal fascicolo telematico RGN 1222/2024 della Corte di GiustiziaTributaria di II grado del Lazio, munita di firme digitali dei giudici relatori,sig.ri [OSCURATO:PERSONA], Presidente, [OSCURATO:PERSONA], Relatore,nonché del segretario che ha attestato il deposito ossia sig.

PaoloPuggioni.

Il che consente di ritenere senz’altro assolto l’onere proceduraledi cui alla citata disposizione (vedi Cass.12971/2024).2.

Ciò premesso, con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazionee falsa applicazione dell’art. 15 del D.Lgs. n. 546/92, commi 1 e 2, edell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.,sostenendo che la Corte di Giustizia Tributaria di II grado fosse incorsa neldenunciato error in iudicando, per aver compensato le spese di lite dei duegradi di giudizio nonostante la soccombenza totale della parteNumero registro generale 8757/2025Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 14695/2026Data pubblicazione 18/05/2026resistente/appellata, sulla scorta di una motivazione che si assume illogicae contraddittoria, basata su presunte oscillazioni giurisprudenziali relativealla disciplina emergenziale, senza fornire un'adeguata motivazione.3.

Con il secondo motivo, proposto dalla ricorrente subordinatamenteal mancato accoglimento del primo, il ricorrente assume violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2712 e 2719c.c., art. 22 e ss.

D.Lgs. 82/2005, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3,c.p.c., assumendo che la Corte di Giustizia Tributaria di II grado abbiaerroneamente ritenuto validamente provate le notifiche da parte di RomaCapitale sulla base di documentazione prodotta in copia fotostatica privadi attestazione di conformità, senza motivare sull'eccezione didisconoscimento formulata dal ricorrente.4.

Ragioni logico-giuridiche impongono di trattare preliminarmente ilsecondo motivo con cui la parte ricorrente lamenta un preteso error iniudicando nella valutazione delle notifiche, considerato che il primo,degli oneri del giudizio, presuppone che le questioni attinenti al meritodella causa siano già state definite al fine di determinare l’esito della litequale antecedente logico per l’applicazione dei noti principi in tema dispese processuali.4.1.

Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.4.2.

E’ inammissibile in quanto esso mira a una rivalutazione delragionamento decisorio del giudice del merito.

Il ricorrente pur deducendoapparentemente, una violazione di norme di legge, intende, in realtà,ottenere una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così darealizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in unnuovo, non consentito, terzo grado di merito in relazioneall’apprezzamento di merito compiuto dal giudice di appello, nell’esordiodella motivazione, sulla validità delle notificazioni degli atti diaccertamento sulla base delle copie delle relate prodotte dal Comune diNumero registro generale 8757/2025Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 14695/2026Data pubblicazione 18/05/2026Roma nel corso del giudizio primo grado, ritenendole implicitamenteconformi agli originali (Cass. 04/07/2017, n. 8758 Cass. 13/05/2022, n.17744, Cass. 05/02/ 2019, n. 3340; Cass. 14/01/ 2019, n. 640; Cass.13/10/ 2017, n. 24155; Cass. 04/04/ 2013, n. 8315).

Del resto, proprio laritenuta validità di siffatte notifiche costituisce il presupposto logico-giuridico della dichiarata decadenza in considerazione della successivatardiva notificazione della cartella impugnata.4.3.

Il motivo è comunque anche infondato considerato che, secondo ilconsolidato orientamento di questa Corte il disconoscimento di cui all’art.2719 cod. civ. (sulla conformità della copia all’originale), sia pur nonrichiedendo formule sacramentali, deve essere caratterizzato da«precisione ed inequivocità della negazione», deve, dunque, esserespecifico (cfr., tra le tante, Cass. 21 novembre 2011 n. 24456, Cass. 5maggio 2010 n. 10855, Cass. 30 dicembre 2009 n. 28096, Cass. 14marzo 2006 n. 5461); e la stessa contestazione di parte (che neghi laconformità in discorso) «non vincola il giudice all'avvenutodisconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficaciarappresentativa» in quanto «non impedisce che il giudice possa accertarela conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, compresele presunzioni.» (anche qui ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2022, n. 1324;Cass., 8 giugno 2018, n. 14950; Cass., 21 novembre 2011, n. 24456;Cass., 21 aprile 2010, n. 9439; Cass., 4 marzo 2004, n. 4395; Cass., 16ottobre 2001, n. 12598; Cass., 12 maggio 2000, n. 6090; Cass., 5febbraio 1996, n. 940).4.4.

Il che, nel caso di specie, esclude il preteso malgoverno da partedel giudice di appello delle disposizioni che la ricorrente assume violate.Ciò perché, il giudice di merito, nel compiuto apprezzamento di fatto -a luiriservato- in ordine alla validità delle notificazioni in questione, non èvincolato dall’avvenuto disconoscimento operato dal contribuente, avendocomunque accertato l’efficacia rappresentativa delle copie delle relateNumero registro generale 8757/2025Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 14695/2026Data pubblicazione 18/05/2026prodotte in giudizio, statuendo, in base ad esse, la ritualità di siffattenotificazioni.5.

A questo punto occorre passare all’esame del primo motivo che ilCollegio ritiene infondato.5.1.

Come noto, in tema di spese nel giudizio tributario, l'art. 15, commi1 e 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è stato modificato dall'art. 9,comma 1, lett. f, del.

D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, con decorrenzadall'1° gennaio 2016, con cui è stata, per la prima volta, introdotta nelprocesso tributario la disciplina della compensazione delle spese di giudizioin modo autonomo rispetto al codice di procedura civile, stabilendo che"Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dallacommissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca oqualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essereespressamente motivate".5.2.

Il legislatore tributario, quindi, ha disciplinato le fattispecie dicompensazione delle spese di lite autonomamente, e non più tramite ilrinvio espresso all'art. 92, secondo comma, c.p.c., come disponeva invecel'art. 15, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, nel testo antecedente alla suddetta novella (a tenore del quale: "Lacommissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte lespese, a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di proceduracivile");5.3.

A sua volta, l'art. 92 c.p.c., nella formulazione attualmente vigente(come novellata dall'art. 13, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132,convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, chesi applica, a norma dell'art. 13 dello stesso provvedimento, ai processiintrodotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigoredella legge di conversione del detto decreto), prevede che il giudice possa,se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità dellaquestione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alleNumero registro generale 8757/2025Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 14695/2026Data pubblicazione 18/05/2026questioni dirimenti, compensare le spese fra le parti, in parte o per intero.5.4.

In seguito, la sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 7marzo 2018, n. 77, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92,secondo comma, cod. proc. civ., "nella parte in cui non prevede che ilgiudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare lespese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistanoaltre analoghe gravi ed eccezionali ragioni", con la precisazione che "l'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoinelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi edeccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'articolo 111Cost., comma 6, che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali sianomotivati".5.5.

Dunque, anche nel giudizio tributario, le "gravi ed eccezionaliragioni", che possono sorreggere il provvedimento di compensazioneparziale o totale delle spese, devono essere esplicitamente motivate eriguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (tra letante: Cass., Sez. 5, 27 gennaio 2023, n. 2572; Cass., Sez. 5, 3 febbraio2023, n. 3429; Cass., Sez. 6-5, 3 febbraio 2023, n. 3337; Cass., Sez. 5, 8maggio 2023, n. 12212; Cass., Sez. 5, 21 luglio 2023, n. 21956; Cass.,Sez. 5, 17 agosto 2023, n. 24716; Cass., Sez. 5, 20 ottobre 2023, n.29226); tali ragioni non possono essere illogiche, né erronee, altrimenticonfigurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede dilegittimità (da ultimo Cass. 20006/2025; Cass., Sez. 6-5, 9 marzo 2017,n. 6059; Cass., Sez. 5, 25 gennaio 2019, n. 2206).5.6.

Nel caso in esame, connotato dalla presenza di una parte totalmentevittoriosa (l’odierna parte ricorrente), in cui la deroga alla regola dellasoccombenza deve conformarsi, secondo quanto sopra esposto, aicaratteri dell’eccezionalità della compensazione delle spese di lite secondoi parametri legali esaminati, anche in ordine alla loro espressamotivazione, la CTR ha fatto buon governo dell’art. l’art.15 2° comma delNumero registro generale 8757/2025Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 14695/2026Data pubblicazione 18/05/2026D.Lgs. n.546 del 1992, avendo sussunto, con motivazione nonmanifestamente illogica o contraddittoria, nelle “gravi ed eccezionaliragioni”, quale fondamento per la disposta compensazione, oltre alla nontrattazione della debenza del tributo, la “ (…) non univoca interpretazionegiurisprudenziale in materia di decadenza, in riferimento alla disciplinaemergenziale”, tenuto conto che si tratta di questione connotata danovità, in assenza di specifici precedenti di legittimità.6.

Il ricorso va, quindi, rigettato.7.

Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, essendo lecontroparti rimaste intimate.8.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.

P.Q.MLa Corterigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del14/1/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIOn. 5972/2024 depositata il 08/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella di emessa dall'Agenzia delleEntrate-Riscossione (ADER) per il mancato pagamento dell'IMU 2012 e2013, eccependo la prescrizione e decadenza della pretesa e l'illegittimitàdegli interessi applicati.2. L'ADER eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva,chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rigetto delricorso, depositando documentazione in copia delle relate di notifica degliNumero registro generale 8757/2025Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 14695/2026Data pubblicazione 18/05/2026avvisi di accertamento relativi ai tributi indicati in cartella.3. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado respingeva il ricorso,condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.4. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado accoglieva l'appelloproposto dal contribuente, annullando la cartella di pagamento perintervenuta prescrizione e decadenza, compensando le spese di entrambi igradi di giudizio.5. Avverso siffatta pronuncia insorgeva in cassazione il contribuenteaffidandosi a 2 motivi.6. Le parti intimate non hanno svolto difese.7. E’ stata depositata PDA ex art.380 bis c.p.c. ritualmente etempestivamente opposta.8. Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va rilevato, contrariamente a quanto proposto nellaPDA opposta, che il ricorso è senz’altro procedibile ai sensi dell’art.369c.p.c., con particolare riferimento al 2° comma lett. a) considerato che laparte ricorrente ha depositato duplicato informatico della sentenzaestratta dal fascicolo telematico RGN 1222/2024 della Corte di GiustiziaTributaria di II grado del Lazio, munita di firme digitali dei giudici relatori,sig.ri [OSCURATO:PERSONA], Presidente, [OSCURATO:PERSONA], Relatore,nonché del segretario che ha attestato il deposito ossia sig. PaoloPuggioni. Il che consente di ritenere senz’altro assolto l’onere proceduraledi cui alla citata disposizione (vedi Cass.12971/2024).2. Ciò premesso, con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazionee falsa applicazione dell’art. 15 del D.Lgs. n. 546/92, commi 1 e 2, edell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.,sostenendo che la Corte di Giustizia Tributaria di II grado fosse incorsa neldenunciato error in iudicando, per aver compensato le spese di lite dei duegradi di giudizio nonostante la soccombenza totale della parteNumero registro generale 8757/2025Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 14695/2026Data pubblicazione 18/05/2026resistente/appellata, sulla scorta di una motivazione che si assume illogicae contraddittoria, basata su presunte oscillazioni giurisprudenziali relativealla disciplina emergenziale, senza fornire un'adeguata motivazione.3. Con il secondo motivo, proposto dalla ricorrente subordinatamenteal mancato accoglimento del primo, il ricorrente assume violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2712 e 2719c.c., art. 22 e ss. D.Lgs. 82/2005, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3,c.p.c., assumendo che la Corte di Giustizia Tributaria di II grado abbiaerroneamente ritenuto validamente provate le notifiche da parte di RomaCapitale sulla base di documentazione prodotta in copia fotostatica privadi attestazione di conformità, senza motivare sull'eccezione didisconoscimento formulata dal ricorrente.4. Ragioni logico-giuridiche impongono di trattare preliminarmente ilsecondo motivo con cui la parte ricorrente lamenta un preteso error iniudicando nella valutazione delle notifiche, considerato che il primo,degli oneri del giudizio, presuppone che le questioni attinenti al meritodella causa siano già state definite al fine di determinare l’esito della litequale antecedente logico per l’applicazione dei noti principi in tema dispese processuali.4.1. Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.4.2. E’ inammissibile in quanto esso mira a una rivalutazione delragionamento decisorio del giudice del merito. Il ricorrente pur deducendoapparentemente, una violazione di norme di legge, intende, in realtà,ottenere una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così darealizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in unnuovo, non consentito, terzo grado di merito in relazioneall’apprezzamento di merito compiuto dal giudice di appello, nell’esordiodella motivazione, sulla validità delle notificazioni degli atti diaccertamento sulla base delle copie delle relate prodotte dal Comune diNumero registro generale 8757/2025Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 14695/2026Data pubblicazione 18/05/2026Roma nel corso del giudizio primo grado, ritenendole implicitamenteconformi agli originali (Cass. 04/07/2017, n. 8758 Cass. 13/05/2022, n.17744, Cass. 05/02/ 2019, n. 3340; Cass. 14/01/ 2019, n. 640; Cass.13/10/ 2017, n. 24155; Cass. 04/04/ 2013, n. 8315). Del resto, proprio laritenuta validità di siffatte notifiche costituisce il presupposto logico-giuridico della dichiarata decadenza in considerazione della successivatardiva notificazione della cartella impugnata.4.3. Il motivo è comunque anche infondato considerato che, secondo ilconsolidato orientamento di questa Corte il disconoscimento di cui all’art.2719 cod. civ. (sulla conformità della copia all’originale), sia pur nonrichiedendo formule sacramentali, deve essere caratterizzato da«precisione ed inequivocità della negazione», deve, dunque, esserespecifico (cfr., tra le tante, Cass. 21 novembre 2011 n. 24456, Cass. 5maggio 2010 n. 10855, Cass. 30 dicembre 2009 n. 28096, Cass. 14marzo 2006 n. 5461); e la stessa contestazione di parte (che neghi laconformità in discorso) «non vincola il giudice all'avvenutodisconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficaciarappresentativa» in quanto «non impedisce che il giudice possa accertarela conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, compresele presunzioni.» (anche qui ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2022, n. 1324;Cass., 8 giugno 2018, n. 14950; Cass., 21 novembre 2011, n. 24456;Cass., 21 aprile 2010, n. 9439; Cass., 4 marzo 2004, n. 4395; Cass., 16ottobre 2001, n. 12598; Cass., 12 maggio 2000, n. 6090; Cass., 5febbraio 1996, n. 940).4.4. Il che, nel caso di specie, esclude il preteso malgoverno da partedel giudice di appello delle disposizioni che la ricorrente assume violate.Ciò perché, il giudice di merito, nel compiuto apprezzamento di fatto -a luiriservato- in ordine alla validità delle notificazioni in questione, non èvincolato dall’avvenuto disconoscimento operato dal contribuente, avendocomunque accertato l’efficacia rappresentativa delle copie delle relateNumero registro generale 8757/2025Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 14695/2026Data pubblicazione 18/05/2026prodotte in giudizio, statuendo, in base ad esse, la ritualità di siffattenotificazioni.5. A questo punto occorre passare all’esame del primo motivo che ilCollegio ritiene infondato.5.1. Come noto, in tema di spese nel giudizio tributario, l'art. 15, commi1 e 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è stato modificato dall'art. 9,comma 1, lett. f, del. D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, con decorrenzadall'1° gennaio 2016, con cui è stata, per la prima volta, introdotta nelprocesso tributario la disciplina della compensazione delle spese di giudizioin modo autonomo rispetto al codice di procedura civile, stabilendo che"Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dallacommissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca oqualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essereespressamente motivate".5.2. Il legislatore tributario, quindi, ha disciplinato le fattispecie dicompensazione delle spese di lite autonomamente, e non più tramite ilrinvio espresso all'art. 92, secondo comma, c.p.c., come disponeva invecel'art. 15, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, nel testo antecedente alla suddetta novella (a tenore del quale: "Lacommissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte lespese, a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di proceduracivile");5.3. A sua volta, l'art. 92 c.p.c., nella formulazione attualmente vigente(come novellata dall'art. 13, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132,convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, chesi applica, a norma dell'art. 13 dello stesso provvedimento, ai processiintrodotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigoredella legge di conversione del detto decreto), prevede che il giudice possa,se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità dellaquestione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alleNumero registro generale 8757/2025Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 14695/2026Data pubblicazione 18/05/2026questioni dirimenti, compensare le spese fra le parti, in parte o per intero.5.4. In seguito, la sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 7marzo 2018, n. 77, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92,secondo comma, cod. proc. civ., "nella parte in cui non prevede che ilgiudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare lespese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistanoaltre analoghe gravi ed eccezionali ragioni", con la precisazione che "l'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoinelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi edeccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'articolo 111Cost., comma 6, che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali sianomotivati".5.5. Dunque, anche nel giudizio tributario, le "gravi ed eccezionaliragioni", che possono sorreggere il provvedimento di compensazioneparziale o totale delle spese, devono essere esplicitamente motivate eriguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (tra letante: Cass., Sez. 5, 27 gennaio 2023, n. 2572; Cass., Sez. 5, 3 febbraio2023, n. 3429; Cass., Sez. 6-5, 3 febbraio 2023, n. 3337; Cass., Sez. 5, 8maggio 2023, n. 12212; Cass., Sez. 5, 21 luglio 2023, n. 21956; Cass.,Sez. 5, 17 agosto 2023, n. 24716; Cass., Sez. 5, 20 ottobre 2023, n.29226); tali ragioni non possono essere illogiche, né erronee, altrimenticonfigurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede dilegittimità (da ultimo Cass. 20006/2025; Cass., Sez. 6-5, 9 marzo 2017,n. 6059; Cass., Sez. 5, 25 gennaio 2019, n. 2206).5.6. Nel caso in esame, connotato dalla presenza di una parte totalmentevittoriosa (l’odierna parte ricorrente), in cui la deroga alla regola dellasoccombenza deve conformarsi, secondo quanto sopra esposto, aicaratteri dell’eccezionalità della compensazione delle spese di lite secondoi parametri legali esaminati, anche in ordine alla loro espressamotivazione, la CTR ha fatto buon governo dell’art. l’art.15 2° comma delNumero registro generale 8757/2025Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 14695/2026Data pubblicazione 18/05/2026D.Lgs. n.546 del 1992, avendo sussunto, con motivazione nonmanifestamente illogica o contraddittoria, nelle “gravi ed eccezionaliragioni”, quale fondamento per la disposta compensazione, oltre alla nontrattazione della debenza del tributo, la “ (…) non univoca interpretazionegiurisprudenziale in materia di decadenza, in riferimento alla disciplinaemergenziale”, tenuto conto che si tratta di questione connotata danovità, in assenza di specifici precedenti di legittimità.6. Il ricorso va, quindi, rigettato.7. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, essendo lecontroparti rimaste intimate.8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del14/1/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto