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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 25738/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 781-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - control-icor-t-ente - avverso la sentenza n. 3616/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata il 29/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia accoglieva il ricorso della parte contribuente per l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 2271/17/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Catania, depositata il 14 giugno 2016 e passata in cosa giudicata, con la quale, a conferma della sentenza di primo grado, era stato riconosciuto il diritto della parte contribuente al rimborso del 90% dei tributi versati per l'IRPEF relativamente agli anni d'imposta 1990, 1991, 1992, rilevandosi che l'Agenzia non aveva provveduto al pagamento integrale della somma dovuta ma solo al pagamento del 50% (peraltro non pagato) e nominava conseguentemente un commissario ad acta per l'esecuzione del giudicato.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo, mentre la parte contribuente si costituisce con controricorso.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che: con il motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché, in relazione Ric. 2020 n. 00781 sez.

MT - ud. 22-06-2022 -2- all'art. 360, comma 1, n. 3, in quanto, a seguito delle modifiche apportate al suddetto comma 665 dal citato art. 16 octies, qualora l'ammontare delle istanze ecceda le complessive risorse stanziate dalla norma, i rimborsi sono ridotti del 50% rispetto a quanto dovuto.

Il motivo di ricorso è fondato.

Secondo questa Corte, infatti: Nel giudizio tributario di ottemperanza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, il giudice dell'ottemperanza, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, - come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, e dal D.L. n. 162 del 2019, art. 29, - e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati (Cass.nn. 16289, 16290, 16644, 18683 del 2022).

Tanto premesso, nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto buon governo del principio illustrato, avendo erroneamente negato l'applicabilità del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123; mentre avrebbe dovuto ritenere la stessa disposizione applicabile, in quanto vigente dal 13 agosto 2017, Ric. 2020 n. 00781 sez.

MT - ud. 22-06-2022 -3- Ar) nella fase di esecuzione ed attuazione del rimborso, che è diretta a disciplinare, e dunque nella pendenza del giudizio di ottemperanza.

Il giudice dell'ottemperanza avrebbe pertanto dovuto verificare l'effetto, nel senso già precisato, della disposizione in questione sulle modalità di attuazione del rimborso nel caso di specie, adottando di conseguenza i provvedimenti specifici indispensabili all'ottemperanza, ovvero determinando il quomodo dell'attuazione stessa, a seconda della capienza o meno delle risorse stanziate, applicando il principio appena illustrato.

Dunque, in accoglimento del motivo di ricorso, quest'ultimo va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 781-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - control-icor-t-ente - avverso la sentenza n. 3616/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata il 29/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia accoglieva il ricorso della parte contribuente per l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 2271/17/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Catania, depositata il 14 giugno 2016 e passata in cosa giudicata, con la quale, a conferma della sentenza di primo grado, era stato riconosciuto il diritto della parte contribuente al rimborso del 90% dei tributi versati per l'IRPEF relativamente agli anni d'imposta 1990, 1991, 1992, rilevandosi che l'Agenzia non aveva provveduto al pagamento integrale della somma dovuta ma solo al pagamento del 50% (peraltro non pagato) e nominava conseguentemente un commissario ad acta per l'esecuzione del giudicato. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo, mentre la parte contribuente si costituisce con controricorso. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: con il motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché, in relazione Ric. 2020 n. 00781 sez. MT - ud. 22-06-2022 -2- all'art. 360, comma 1, n. 3, in quanto, a seguito delle modifiche apportate al suddetto comma 665 dal citato art. 16 octies, qualora l'ammontare delle istanze ecceda le complessive risorse stanziate dalla norma, i rimborsi sono ridotti del 50% rispetto a quanto dovuto. Il motivo di ricorso è fondato. Secondo questa Corte, infatti: Nel giudizio tributario di ottemperanza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, il giudice dell'ottemperanza, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, - come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, e dal D.L. n. 162 del 2019, art. 29, - e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati (Cass.nn. 16289, 16290, 16644, 18683 del 2022). Tanto premesso, nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto buon governo del principio illustrato, avendo erroneamente negato l'applicabilità del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123; mentre avrebbe dovuto ritenere la stessa disposizione applicabile, in quanto vigente dal 13 agosto 2017, Ric. 2020 n. 00781 sez. MT - ud. 22-06-2022 -3- Ar) nella fase di esecuzione ed attuazione del rimborso, che è diretta a disciplinare, e dunque nella pendenza del giudizio di ottemperanza. Il giudice dell'ottemperanza avrebbe pertanto dovuto verificare l'effetto, nel senso già precisato, della disposizione in questione sulle modalità di attuazione del rimborso nel caso di specie, adottando di conseguenza i provvedimenti specifici indispensabili all'ottemperanza, ovvero determinando il quomodo dell'attuazione stessa, a seconda della capienza o meno delle risorse stanziate, applicando il principio appena illustrato. Dunque, in accoglimento del motivo di ricorso, quest'ultimo va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così
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