CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2023
Cassazione n. 05736/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 142. R.G. 27260- 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione della legge penale in relazione agli artt. 707, 131 bis, 62 bis, 69 e 157 cod. perì., si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, fondati su una rilettura del compendio istruttorio e puntualmente disattesi dalla corte di merito con congrua motivazione, risultando pertanto soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenza impugnata); tenuto conto che l'ultimo motivo di ricorso - oltre che analogamente reiterativo - risulta essere anche manifestamente infondato, poiché afferente a supposta violazione di norme processuali palesemente smentite dagli atti (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, ove la Corte ha già dato conto delle sospensioni dei termini per l'adesione della difesa alle udienze, per complessivi giorni 232 e, pertanto, il termine prescrizionale non era ancora maturato alla data di pronuncia della sentenza di appello del 31/05/2023, perfezionandosi solo in data 30/06/2023); che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 Il