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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 41587/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Al • J:11-14 i< 4 • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del locale Tribunale che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, così qualificati i fatti ascritti ai capi c) ed e).

2. Operanti della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna scoprivano un'attività di spaccio di stupefacenti nel parco del [OSCURATO:PERSONA] in cui erano coinvolti l'imputato ed alcuni acquirenti di nazionalità italiana.

L'imputato veniva arrestato e trovato in possesso di euro 200,00 in contanti, suddivisi in banconote da 50, 20 e 10 euro e di un cellulare.

Sentiti a sommarie informazioni, gli acquirenti fornivano anche le utenze utilizzate per precedenti acquisti, così consentendo di risalire ad altri acquirenti, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Anche costoro confermavano gli acquisti dello stupefacente (cocaina), riconoscendo in fotografia il prevenuto.

3. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che solleva un unico motivo con cui lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in considerazione della speciale tenuità del lucro percepito dalle illecite cessioni.

4. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

5. Il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato.

6. Vero che, in tema di stupefacenti, la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez.

U, n. 24990 del 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279499 - 02; Sez. 4, n. 38381 del 21/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277186 - 01; Sez. 4, n. 5031 del 15/01/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 275265 - 01), tuttavia, nel caso di specie, il motivo di ricorso non si confronta con il percorso argomentativo offerto dalla sentenza impugnata sul punto.

La Corte territoriale, infatti, nel motivare il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., ha escluso, con motivazione immune dalla sollevata censura, che le cessioni - per il numero di dosi smerciate, il loro non modico prezzo (45-50 euro a dose) e l'ampio arco temporale di riferimento - potessero determinare un lucro di speciale tenuità, I consentendo, al contrario, di presumere la percezione di ricavi tutt'altro che modesti.

7. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Al • J:11-14 i< 4 • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del locale Tribunale che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, così qualificati i fatti ascritti ai capi c) ed e). 2. Operanti della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna scoprivano un'attività di spaccio di stupefacenti nel parco del [OSCURATO:PERSONA] in cui erano coinvolti l'imputato ed alcuni acquirenti di nazionalità italiana. L'imputato veniva arrestato e trovato in possesso di euro 200,00 in contanti, suddivisi in banconote da 50, 20 e 10 euro e di un cellulare. Sentiti a sommarie informazioni, gli acquirenti fornivano anche le utenze utilizzate per precedenti acquisti, così consentendo di risalire ad altri acquirenti, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Anche costoro confermavano gli acquisti dello stupefacente (cocaina), riconoscendo in fotografia il prevenuto. 3. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che solleva un unico motivo con cui lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in considerazione della speciale tenuità del lucro percepito dalle illecite cessioni. 4. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 5. Il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato. 6. Vero che, in tema di stupefacenti, la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279499 - 02; Sez. 4, n. 38381 del 21/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277186 - 01; Sez. 4, n. 5031 del 15/01/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 275265 - 01), tuttavia, nel caso di specie, il motivo di ricorso non si confronta con il percorso argomentativo offerto dalla sentenza impugnata sul punto. La Corte territoriale, infatti, nel motivare il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., ha escluso, con motivazione immune dalla sollevata censura, che le cessioni - per il numero di dosi smerciate, il loro non modico prezzo (45-50 euro a dose) e l'ampio arco temporale di riferimento - potessero determinare un lucro di speciale tenuità, I consentendo, al contrario, di presumere la percezione di ricavi tutt'altro che modesti. 7. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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