CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20793/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo del ricorso - con cui si deduce il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 642 cod. pen., denunciandone la manifesta illogicità e contraddittorietà sulla base di una diversa ricostruzione storica dei fatti e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova - non è consentito dalla legge in questa sede, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215); che la Corte territoriale, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato in esame (si vedano le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, dove si rileva la piena attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese dal proprietario e dal conducente dell'asserito veicolo danneggiante, ulteriormente confermate dagli accertamenti effettuati dagli investigatori incaricati dalla compagnia assicuratrice, che avevano chiarito come il sinistro stradale oggetto dell'imputazione non si fosse mai verificato); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato all'imputato, è privo di specificità, perché risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalle Corti di merito, con decisioni conformi (cfr. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01), razionalmente motivate; che a tale riguardo deve osservarsi come, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, siano inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (cfr. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01);lette le conclusioni nell'interesse della parte civile, con allegata nota spese, il Collegio ritiene che la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non sia dovuta, perché quest'ultima non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M