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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19145/2025

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unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 8140-2020, proposto da: F.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., p.i. 06912160725, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Pasubio n. 2, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t. elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 4512/18/2019della Commissione tributaria regionale delLazio, sez. staccata di Latina, depositata il 14 agosto 201 9 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 maggio 2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate notificò alle società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ed alla [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso d’accertamento per il recupero Iva –Responsabilità ex art. 14 d.lgs. 472/1997 - Configurabilità RGN 8140/2020 Consigliere rel.

Federici d’imposte relative all’anno 2011.

Con l’atto impositivo contestò alla prima società la partecipazione a operazioni soggettivamente inesistenti con la [OSCURATO:SOCIETA]., complessivamente finalizzate a “svuotare” dei beni sociali e del complessivo patrimonio quest’ultima, così da sottrarli a procedure esecutive dei creditori, compreso l’erario, nonché alla emissione di fatture per le quali l’emittente risultava non aver versa to l’Iva in esse riportata, mentre la cessionaria portava in detrazione l’Iva solo formalmente corrisposta alla cedente. [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria di ramo d’azienda della [OSCURATO:SOCIETA]., contestò la responsabilità ex art. 14, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1997, n. 472. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Latina, adita da entrambe le società, con sentenza n. 1136/04/2017 rigettò il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA], riconoscendo il suo coinvolgimento nelle operazioni soggettivamente inesistenti.

Di contro reputò che la [OSCURATO:SOCIETA] non potesse rispondere ex art. 14 comma 4, cit.

L’Agenzia delle entrate appellò la decisione dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, che con sentenza n. 4512/18/2019 accolse il ricorso.

Il giudice regionale, dopo aver respinto le eccezioni sollevate dalla società in merito all’inammissibilità dell’appello, per difetto di allegazione della delega del Direttore provinciale alla sottoscrizione dell’atto d’appello da parte del Capo ufficio legale, ha valorizzato gli elementi fattuali da cui poteva evincersiche le società - ossia la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA]-fossero tutte riconducibili alla medesima famiglia Bianchi/[OSCURATO:PERSONA] e avessero partecipato a tutta l’attività dolosa e di fittizia interposizione, tesa al perseguimento di condotte frodatorie nei confronti dell’erario.

Ha dunque affermato che laperfetta consapevolezza di tutte le condotte frodatorie da parte dei componenti e amministratori della [OSCURATO:SOCIETA], cessionaria del ramo d’azienda della [OSCURATO:SOCIETA](acquistato con atto del 4.05.2012), comportava che la prima dovesse rispondere dei debiti di quest’ultima, per responsabilità solidale illimitata, secondo quanto previsto dall’art. 14 comma 4 cit. dalla [OSCURATO:SOCIETA].

Ha infine escluso la nullità dell’atto impositivo, per sottoscrizione da parte di funzionario privo di valida delega, nonché il denunciato difetto di contraddittorio.

RGN 8140/2020 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] società ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate.

All’esito dell’adunanza camerale del 14 maggio 2025 la causa è stata riservata e decisa. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente deve evidenziarsi che la costituzione del contraddittorio tra le odierne parti, senza la partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA], pur formalmente presente nel giudizio d’appello, non impone alcuna integrazione del contraddittorio.

Gli addebiti rispettivamente rivolti dall’erario nei confronti delle due società,e l’oggetto delle distinte ragioni difensive dalle medesime prospettate, si risolvono in cause scindibili , trovando dunque applicazione il principio, enunciato con riferimento ai processi d’appello ma applicabileanche in sede di giudizio per cassazione, secondo il quale « nel processo tributario, in tema di giudizio con pluralità di parti, l’art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, laddove prevede la sua proposizione nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili, così come delineata dalle regole processual-civilistiche, e pertanto, nei limiti del rispetto delle regole prescritte dagli artt. 331 e 332, cod. proc. civ., applicabili al processo tributario, non vi è l’obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti,pur presenti nel giudizio di primo grado, ma il cui interesse alla partecipazione al grado d’appello, per cause scindibili, sia venuto meno»(Sez.

U, 30 aprile 2024, n. 11676).

Nel caso di specie,infatti, la [OSCURATO:SOCIETA], pur evidentemente vocata in giudizio in sede d’appello, non ha inteso proporre alcuna impugnazione per quanto soccombente, così che quelcredito erariale è divenuto nei suoi confronti definitivoall’esito del processo di primo grado.

Questo incide in sede di legittimità, atteso che, rispetto all’oggetto della controversiatra l’erario e la [OSCURATO:SOCIETA], la responsabilità solidale della odierna ricorrente, che nella vicenda processuale ha sin dall’origine concentrato le proprie difese sulla esclusione della propria responsabilità solidale,costituisce un addebito autonomo, fondato su pre supposti e principi che non interferiscono comunque con la definitività dell’accertamento nei riguardi della società qui non costituita.

RGN 8140/2020 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] ora il merito, con il primo motivo la società ha lamentatola «violazione dell’art. 75 c.p.c. in relazione all’art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.)». [OSCURATO:PERSONA] regionale avrebbe respinto erroneamente l’eccezione della società, con cui si denunciava la mancata allegazione dell’autorizzazione concessa dal [OSCURATO:PERSONA] alla sottoscrizione dell’atto da parte del capo dell’ufficio legale.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già chiarito che nel processo tributario la sottoscrizione dell’atto d’appello, pur non competendo ad un qualsiasi funzionario sprovvisto di specifica delega, da parte del titolare dell’Ufficio, deve ritenersi validamente apposta quando proviene dal funzionario preposto al reparto competente, poiché la delega da parte del titolare dell’Ufficio può essere legittimamente conferita in via generale mediante la preposizione di un funzionario ad un settore dell’ufficio con competenze specifiche, quali quelle del capodell’ufficio legale (Cass., 28 maggio 2008, n. 13908; 15 gennaio 2009, n. 874; 21 marzo 2014, n. 6691; 19 luglio 2021, n. 20599; 4 settembre 2024, n. 23782).

D’altronde si è anche affermato che la provenienza di un atto di appello dall’Ufficio periferico dell’Agenzia delle entrate, e la sua idoneità a rappresentarne la volontà si presumono anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante, o, comunque, l’usurpazione del potere di impugnare la sentenza (Cass., 26 luglio 2016, n. 15470; 10 gennaio 2025, n. 694; cfr. anche 30 ottobre 2018, n. 27570).

Con il secondo motivo la società ha denunciato la «violazione dell’art. 42, 1° e 3° comma, D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001 (art. 360 n. 3 c.p.c.)– erronea applicazione dell’art. 4 - bis del d.l. n. 78/2015, conv.

Con l. 125/2015, in relazione all’art. 360comma 1 n.3 c.p.c.». [OSCURATO:PERSONA] regionale avrebbe statuito erroneamente i n merito alla delega di sottoscrizione dell’avviso d’accertamento, senza tener conto che in essa è necessario indicare le sue ragioni, il termine e il nominativo del soggetto delegato.

La ricorrente sostiene che la decisione della Commissione regionale, secondo cui l’avviso d’accertamento doveva considerarsi correttamente RGN 8140/2020 Consigliere rel.

Federici sottoscritto dal funzionario, avrebbe violato le norme richiamate, sia perché generica, limitandosi a dichiararne l’idoneità, sia perché non spiegava quali fossero le ragioni della delega, né la sua durata temporale.

Sostiene che, al contrario, la sua regolarità non poteva prescindere dalla nominatività, dalle specifiche ragioni di servizio che giustificavano la delega medesima, dalla sua temporaneità.

La sentenza non aveva chiarito alcunché in merito.

Il motivorisulta inammissibilee comunque è infondato anche nel merito.

Questa Corte, con interpretazione ormai consolidata, ha affermato che per gli accertamenti delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l’atto impositivo, a norma degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, (che richiama implicitamente il cit. art. 42), deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, cioè, secondo la classificazione prevista dall'art. 17 del c.c.n.l. comparto "agenzie fiscali" da un funzionario di terza area, di cui non è richiesta la qualifica di dirigente (Cass., 19 dicembre 2019, n. 32172; 30 settembre 2019, n. 24271).

Si è anche chiarito che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante.

Per conseguenza, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass., 19 aprile 2019, n. 11013; 8 novembre 2019, n. 28850).

Ebbene, nel rigettare l’appello in merito, la Commissione regionale ha evidenziato che l’avviso d’accertamento risultava sottoscritto da funzionario [OSCURATO:PERSONA](dott. [OSCURATO:PERSONA]), delegato dal direttore provinciale pro-tempore, in coerenza con la documentazione allegatadalla difesa dell’Agenzia delle entrate.

Nel riportare quei dati la Commissione regionale ha deciso nel rispetto dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza.

RGN 8140/2020 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] contro, le critiche sollevate dalla ricorrente sono innanzitutto inammissibili per difetto di specificità, non essendo stato riprodotto il contenuto delle deleghe.

Ma in ogni caso, anche volendo trascurare questo limite, pur assorbente, quelle deleghe, dalla lettura del medesimo ricorso, risultano sostenute da una motivazione, il cui contenuto era già più che sufficiente.

Con il terzo motivo la ricorrente si duole della «nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. (omessa pronuncia sull’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento TKF 031401051 per violazione dell’art. 56 del d.p.r. n. 633/1972nonché dell’art. 7 comma 1, l. n. 212/2000)».

Con tale doglianza si sostiene che il giudice di primo grado, avendo accolto le ragioni della contribuentesulla insussistente responsabilità solidale della società, non aveva esaminatole altre eccezioni dedotte a sostegno della richiesta di annullamento delle pretese erariali.

Esse erano state dunque riproposte a seguito dell’appello dell’ufficio, sul quale invece la Commissione regionale aveva decisosenza il loro preventivo esame.

La sentenza era dunque viziata per omessa pronuncia.

Anche il terzo motivo va rigettato.

Nella difesa la ricorrente evidenzia che le ulteriori eccezioni formulate attenevano ad un difetto di allegazione di documentazione, che reputa necessaria al fine della corretta osservanza dei principi della chiarezza della motivazione, ai sensi dell’art. 7, l. 212 del 2000, e 56, dpr n. 600 del 1972.

Questa Corte ha intanto chiarito che l’onere di allegazione di cui all’art. 7 della l. n. 212 del 2000è limitato ai documenti cui lo stesso fa riferimento, ma non si estende anche a quelli cui si riferisce il processo verbale di constatazione,i quali devono eventualmente essere prodotti in giudizio al fine di provare la legittimità della pretesa impositiva (Cass., 28 settembre 2020, n. 20428).

Ebbene, intanto,dalla piana lettura della sentenza impugnata emerge che la Commissione regionale ha menzionato, in due diverse parti , le eccezioni che la società sostiene siano state ignorate dal giudice d’appello, e cioè nel primo rigo di pag. 3, quando elenca le ragioni d’impugnazione formulate in primo grado, e,sempre a pag. 3, ultimo capoverso, quando elenca le eccezioni riproposte in via subordinata.

RGN 8140/2020 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] indica che,in sentenza, delle questioni riproposte il collegio ne ha tenuto conto, evidentemente ritenendo che, ai fini della prova della consapevole e complice partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA]. alla fraudolenta opera posta in atto in danno dei crediti erariali-cui era funzionale la cessione del ramo d’azienda della A.B.C.

Logisticae per la quale ora al la società è contestata la responsabilità solidale-quella documentazione non fosse necessaria alla decisione.

A tal fine occorre chiarire quali regole vanno applicate alla società , qualora sia chiamata a rispondere ex art. 14, comma 4, d.lgs. 472 del 1997.

Giurisprudenza ormai consolidata ha evidenziato che l’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 prevede la responsabilità solidale del cessionario d’azienda per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni dovute dal cedente, distinguendo l’ipotesi della cessione lecita, in cui la responsabilità del cessionario è sussidiaria e limitata (commi da 1 a 3), dalla cessione in frode al fisco, in cui la responsabilità è paritaria e illimitata (comma 4).

In nessuno dei due casi, tuttavia, l’avviso di accertamento diretto alcedente deve essere notificato anche al cessionario, in mancanza di espressa deroga al principio generale, desumibile dall’art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui l’avviso di accertamento è notificato al contribuente e non agli altri soggetti che, a vario titolo, possano essere tenuti al pagamento dell’imposta accertata (cfr. Cass., 20 novembre 2020, n. 26480; 29 dicembre 2020, n. 29722; 31 marzo 2022, n. 10377).

D’altronde, già arresti più datati della giurisprudenza di legittimità avevano evidenziato che il cessionario d’azienda non ha legittimazione all’impugnazione dell’avviso d’accertamento indirizzato al cedente, per non essere destinatario dell’atto impugnato, né parte del rapporto controverso, né compresotra i soggetti dell’imposizione tributaria, e ciò neppure quando l’avviso d’accertamento sia stato a lui notificato (4 aprile 2012, n. 5375), potendo solo intervenire ad adiuvandum nel giudizio di opposizione proposto dal cedente, perché, pur non destinatario dell’atto impositivo impug nato, può essere chiamato ad adempiere l’imposizione tributaria, ciò per cui risulta ammissibile l’intervento adesivo dipendente del terzo (cfr. Cass., 12 gennaio 2012, n. 255, con cui il giudice di legittimità ha inteso operare una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14, d.lgs. n. 472 del 1997).

RGN 8140/2020 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] è d’altronde casuale che la difesa sulla quale il ricorso dell’odierna ricorrente si fonda, sin dall’atto introduttivo, non è quella della contestazione degli addebiti rivolti dall’Agenzia delle entrate nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., ma solo quella del contrasto alla imputazione della propria responsabilità solidale nei debiti della [OSCURATO:SOCIETA].

È questa e solo questa, d’altronde, l’unica ragione per la quale la ricorrente ha ricevuto notifica dell’atto impositivo e in ra pporto a tale addebito essa, sin dall’atto introduttivo,ha impostato la propria difesa.

Ne discende che del tutto eccentrica risulta l ’ eccepita carenza di motivazione dell’atto impositivo, atteso che in riferimento al rapporto giuridico d’imposta tra Amministrazione finanziaria e [OSCURATO:SOCIETA], il cui p.v.c. è pacifico che gli sia stato allegato (quello dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), la ricorrente aveva ricevutoquanto necessario alla propria difesa, laddove di certo era del tutto irrilevante il p.v.c. redatto dai verificatori nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].

In disparte la circostanza che la società [OSCURATO:SOCIETA] abbia inteso acquietarsi sin dall’esito del primo grado di giudizio, così che la sentenza di rigetto delle proprie ragioni èdivenuta definitiva nei confronti di quest’ultima, così come definitivonei suoi confronti è divenuto l’atto impositivo, in ogni caso la [OSCURATO:SOCIETA] non poteva neppure invocare la violazione delle norme poste a presidio della motivazione dell’avviso d’accertamento.

Peculiare è la propria posizione giuridica, cioè di soggetto chiamato a rispondere in via solidale, senza far propriamente parte del rapporto giu ridico d’imposta insorto tra Amministrazione finanziaria e [OSCURATO:SOCIETA]., alla luce della consolidata interpretazione della disciplina resa dalla giurisprudenza di legittimità.

Tenendo conto di queste premesse, il collegio d’appello correttamente ha ritenuto irrilevante la lamentata allegazione degli atti reclamati dalla odierna ricorrente, di contro valutando del tutto sufficienti, perché già gravi, precisi e concordanti, gli elementi raccolti nel processoa dimostrazione della consapevole e complice partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA] alla condotta frodatoria, consistita, a sua volta, mediante l’acquisto dell’azienda o del ramo d’azienda della [OSCURATO:SOCIETA], nello spogliare quest’ultima del suo patrimonio e dei suoi beni, attuando una condotta in frode ai crediti tributari.

Il terzo motivo va pertanto rigettato.

RGN 8140/2020 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] il quarto motivoha denunciato la «Violazione e falsa applicazione degli artt.: 1, comma 1, lett.

A) D.lgs. n. 74/2000, 2697 c.c., 2727 c.c., 2729 c.c., 14 D.lgs. n. 472 del 1997 in relazione all’art. 360m comma 1, n.3 c.p.c.» in riferimento alla asserita responsabilità solidale della [OSCURATO:SOCIETA]., che erroneamente il giudice d’appello avrebbe riconosciuto.

Con l’ulteriore censura la difesa della società ha inteso evidenziare le carenze logiche della sentenza, che avrebbe desunto dalle operazioni di cessione di beni, intervenute tra la cedente [OSCURATO:SOCIETA]. e la cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. una attività frodatoria che avrebbe coinvolto anche la [OSCURATO:SOCIETA], addebitandole una responsabilità solidale nei debiti della seconda.

A tal fine sostiene l’insignificanza delle operazioni soggettivamente inesistenti poste in essere tra le due società, affermando che al contrario le cessioni sarebbero state realmente effettuate, senza che potesse avere rilievo la circostanza che l’Iva non fosse stata versata all’erario dalla cedente, né che il mancato pagamento di corrispettivi poteva privare la cessionaria del diritto di detrarre l’Iva.Afferma anche che dalla sentenza emergerebbe che “il meccanismo frodatorio costituito dalla emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti di cui essa si sarebbe resa partecipe è frutto di erronea applicazione dell’art. 1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 74/2000”.

Il motivo è inammissibile.

Esso,intanto, sotto la veste della critica rivolta alla sentenza per violazione di legge, sollecita di fatto a questa Corte una inammissibile rivalutazione del merito della vicenda.

Ma soprattutto esso è ancora una volta eccentrico rispetto alle ragioni illustrate in sentenza dal giudice d’appello.

Intanto deve ancora precisarsi che la causa della responsabilità solidale della ricorrente nei debiti fiscali della [OSCURATO:SOCIETA] è da ricondursi all’acquisto del ramo d’azienda di quest’ultima, attinta da atto impositivo (divenuto definitivo), acquisto valutato come operato con la finalità di perseguire un intento frodatorio dei crediti tributari (mediante lo svuotamento del patrimonio della debitrice erariale, ossia la [OSCURATO:SOCIETA]).

È del tutto errato allora l’osservazione secondo cui la responsabilità solidale si baserebbe sulla emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, che riguardano operazioni avvenute tra altre RGN 8140/2020 Consigliere rel.

Federici compagini sociali e per le quali, appunto,risponde, quanto ai fatti contestati con l’avviso d’accertamento, l’[OSCURATO:SOCIETA].

A tal fine, l’ampia illustrazione delle vicende sociali che hanno interessato la [OSCURATO:SOCIETA],la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA], è stata operata dalla Commissione regionale per inquadrare correttamente la fattispecienel suo contesto complessivo, caratterizzato dal compimento di una serie di attività frodatorie, in danno dell’erario, mediante operazioni soggettivamente inesistenti, oppure mediante operazioni di depauperamento del patrimonio sociale, onde impedire aggressioni esecutive nei confronti dei medesimi patrimoni, il tutto governato dalla famiglia Bianchi / [OSCURATO:PERSONA], i cui componenti erano soci o amministratori, formali o di fatto, delle medesime società.

Tutto questo viene rappresentato, in modo a volte succinto ma parimenti esaustivo dalla Commissione regionale, al fine di valorizzare gli elementi da cui, per quanto qui di interesse, evincere la consapevole partecipazione ad attività frodatorie da parte della [OSCURATO:SOCIETA], che nel caso di specie è chiamata a rispondere per responsabilità solidale (in altre vicende e in altri giudizi invece a titolo di debitrice diretta dell’Amministrazionefinanziaria).

Il motivo,dunque non ha neppure colto il senso dell e argomentazioni della sentenza impugnata.

Per quanto chiarito è altrettanto privo di pregio il quinto motivo, con il quale si lamenta la «nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.».

Con esso si sostiene che la contribuente aveva ribadito nelle sue difese che le cessioni di beni tra la BA Distribuzione e la [OSCURATO:SOCIETA] erano reali e non inesistenti, così che la società acquirente era legittimata ex art. 19, d.P.R. 633 del 1972, alla detrazione dell’iva.

La sentenza si era invece limitata ad opporre circostanze fattuali prive di rilievo sottoil profilo logico-probatorio.

Per quanto già chiarito nel motivare il rigetto delle altre censure, anche questo motivo è del tutto infondato, atteso che le valutazioni e le conclusioni, cui il giudice regionale era pervenuto, non potevano certo essere intaccate dalle mere asserzioni difensive formulate dalla contribuente.

In definitiva il ricorso va rigettato.

Alla soccombenza segue la condanna alla rifusione delle spese di causa, nella misura specificata in dispositivo.

RGN 8140/2020 Consigliere rel.

Federici P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il rico rso, condanna la ricorrente al pagamento in fa vore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.900,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 8140-2020, proposto da: F.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., p.i. 06912160725, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Pasubio n. 2, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t. elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 4512/18/2019della Commissione tributaria regionale delLazio, sez. staccata di Latina, depositata il 14 agosto 201 9 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 maggio 2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate notificò alle società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ed alla [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso d’accertamento per il recupero Iva –Responsabilità ex art. 14 d.lgs. 472/1997 - Configurabilità RGN 8140/2020 Consigliere rel. Federici d’imposte relative all’anno 2011. Con l’atto impositivo contestò alla prima società la partecipazione a operazioni soggettivamente inesistenti con la [OSCURATO:SOCIETA]., complessivamente finalizzate a “svuotare” dei beni sociali e del complessivo patrimonio quest’ultima, così da sottrarli a procedure esecutive dei creditori, compreso l’erario, nonché alla emissione di fatture per le quali l’emittente risultava non aver versa to l’Iva in esse riportata, mentre la cessionaria portava in detrazione l’Iva solo formalmente corrisposta alla cedente. [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria di ramo d’azienda della [OSCURATO:SOCIETA]., contestò la responsabilità ex art. 14, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1997, n. 472. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Latina, adita da entrambe le società, con sentenza n. 1136/04/2017 rigettò il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA], riconoscendo il suo coinvolgimento nelle operazioni soggettivamente inesistenti. Di contro reputò che la [OSCURATO:SOCIETA] non potesse rispondere ex art. 14 comma 4, cit. L’Agenzia delle entrate appellò la decisione dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, che con sentenza n. 4512/18/2019 accolse il ricorso. Il giudice regionale, dopo aver respinto le eccezioni sollevate dalla società in merito all’inammissibilità dell’appello, per difetto di allegazione della delega del Direttore provinciale alla sottoscrizione dell’atto d’appello da parte del Capo ufficio legale, ha valorizzato gli elementi fattuali da cui poteva evincersiche le società - ossia la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA]-fossero tutte riconducibili alla medesima famiglia Bianchi/[OSCURATO:PERSONA] e avessero partecipato a tutta l’attività dolosa e di fittizia interposizione, tesa al perseguimento di condotte frodatorie nei confronti dell’erario. Ha dunque affermato che laperfetta consapevolezza di tutte le condotte frodatorie da parte dei componenti e amministratori della [OSCURATO:SOCIETA], cessionaria del ramo d’azienda della [OSCURATO:SOCIETA](acquistato con atto del 4.05.2012), comportava che la prima dovesse rispondere dei debiti di quest’ultima, per responsabilità solidale illimitata, secondo quanto previsto dall’art. 14 comma 4 cit. dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Ha infine escluso la nullità dell’atto impositivo, per sottoscrizione da parte di funzionario privo di valida delega, nonché il denunciato difetto di contraddittorio. RGN 8140/2020 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] società ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. All’esito dell’adunanza camerale del 14 maggio 2025 la causa è stata riservata e decisa. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente deve evidenziarsi che la costituzione del contraddittorio tra le odierne parti, senza la partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA], pur formalmente presente nel giudizio d’appello, non impone alcuna integrazione del contraddittorio. Gli addebiti rispettivamente rivolti dall’erario nei confronti delle due società,e l’oggetto delle distinte ragioni difensive dalle medesime prospettate, si risolvono in cause scindibili , trovando dunque applicazione il principio, enunciato con riferimento ai processi d’appello ma applicabileanche in sede di giudizio per cassazione, secondo il quale « nel processo tributario, in tema di giudizio con pluralità di parti, l’art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, laddove prevede la sua proposizione nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili, così come delineata dalle regole processual-civilistiche, e pertanto, nei limiti del rispetto delle regole prescritte dagli artt. 331 e 332, cod. proc. civ., applicabili al processo tributario, non vi è l’obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti,pur presenti nel giudizio di primo grado, ma il cui interesse alla partecipazione al grado d’appello, per cause scindibili, sia venuto meno»(Sez. U, 30 aprile 2024, n. 11676). Nel caso di specie,infatti, la [OSCURATO:SOCIETA], pur evidentemente vocata in giudizio in sede d’appello, non ha inteso proporre alcuna impugnazione per quanto soccombente, così che quelcredito erariale è divenuto nei suoi confronti definitivoall’esito del processo di primo grado. Questo incide in sede di legittimità, atteso che, rispetto all’oggetto della controversiatra l’erario e la [OSCURATO:SOCIETA], la responsabilità solidale della odierna ricorrente, che nella vicenda processuale ha sin dall’origine concentrato le proprie difese sulla esclusione della propria responsabilità solidale,costituisce un addebito autonomo, fondato su pre supposti e principi che non interferiscono comunque con la definitività dell’accertamento nei riguardi della società qui non costituita. RGN 8140/2020 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] ora il merito, con il primo motivo la società ha lamentatola «violazione dell’art. 75 c.p.c. in relazione all’art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.)». [OSCURATO:PERSONA] regionale avrebbe respinto erroneamente l’eccezione della società, con cui si denunciava la mancata allegazione dell’autorizzazione concessa dal [OSCURATO:PERSONA] alla sottoscrizione dell’atto da parte del capo dell’ufficio legale. Il motivo è infondato. Questa Corte ha già chiarito che nel processo tributario la sottoscrizione dell’atto d’appello, pur non competendo ad un qualsiasi funzionario sprovvisto di specifica delega, da parte del titolare dell’Ufficio, deve ritenersi validamente apposta quando proviene dal funzionario preposto al reparto competente, poiché la delega da parte del titolare dell’Ufficio può essere legittimamente conferita in via generale mediante la preposizione di un funzionario ad un settore dell’ufficio con competenze specifiche, quali quelle del capodell’ufficio legale (Cass., 28 maggio 2008, n. 13908; 15 gennaio 2009, n. 874; 21 marzo 2014, n. 6691; 19 luglio 2021, n. 20599; 4 settembre 2024, n. 23782). D’altronde si è anche affermato che la provenienza di un atto di appello dall’Ufficio periferico dell’Agenzia delle entrate, e la sua idoneità a rappresentarne la volontà si presumono anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante, o, comunque, l’usurpazione del potere di impugnare la sentenza (Cass., 26 luglio 2016, n. 15470; 10 gennaio 2025, n. 694; cfr. anche 30 ottobre 2018, n. 27570). Con il secondo motivo la società ha denunciato la «violazione dell’art. 42, 1° e 3° comma, D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001 (art. 360 n. 3 c.p.c.)– erronea applicazione dell’art. 4 - bis del d.l. n. 78/2015, conv. Con l. 125/2015, in relazione all’art. 360comma 1 n.3 c.p.c.». [OSCURATO:PERSONA] regionale avrebbe statuito erroneamente i n merito alla delega di sottoscrizione dell’avviso d’accertamento, senza tener conto che in essa è necessario indicare le sue ragioni, il termine e il nominativo del soggetto delegato. La ricorrente sostiene che la decisione della Commissione regionale, secondo cui l’avviso d’accertamento doveva considerarsi correttamente RGN 8140/2020 Consigliere rel. Federici sottoscritto dal funzionario, avrebbe violato le norme richiamate, sia perché generica, limitandosi a dichiararne l’idoneità, sia perché non spiegava quali fossero le ragioni della delega, né la sua durata temporale. Sostiene che, al contrario, la sua regolarità non poteva prescindere dalla nominatività, dalle specifiche ragioni di servizio che giustificavano la delega medesima, dalla sua temporaneità. La sentenza non aveva chiarito alcunché in merito. Il motivorisulta inammissibilee comunque è infondato anche nel merito. Questa Corte, con interpretazione ormai consolidata, ha affermato che per gli accertamenti delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l’atto impositivo, a norma degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, (che richiama implicitamente il cit. art. 42), deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, cioè, secondo la classificazione prevista dall'art. 17 del c.c.n.l. comparto "agenzie fiscali" da un funzionario di terza area, di cui non è richiesta la qualifica di dirigente (Cass., 19 dicembre 2019, n. 32172; 30 settembre 2019, n. 24271). Si è anche chiarito che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante. Per conseguenza, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass., 19 aprile 2019, n. 11013; 8 novembre 2019, n. 28850). Ebbene, nel rigettare l’appello in merito, la Commissione regionale ha evidenziato che l’avviso d’accertamento risultava sottoscritto da funzionario [OSCURATO:PERSONA](dott. [OSCURATO:PERSONA]), delegato dal direttore provinciale pro-tempore, in coerenza con la documentazione allegatadalla difesa dell’Agenzia delle entrate. Nel riportare quei dati la Commissione regionale ha deciso nel rispetto dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza. RGN 8140/2020 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] contro, le critiche sollevate dalla ricorrente sono innanzitutto inammissibili per difetto di specificità, non essendo stato riprodotto il contenuto delle deleghe. Ma in ogni caso, anche volendo trascurare questo limite, pur assorbente, quelle deleghe, dalla lettura del medesimo ricorso, risultano sostenute da una motivazione, il cui contenuto era già più che sufficiente. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della «nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. (omessa pronuncia sull’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento TKF 031401051 per violazione dell’art. 56 del d.p.r. n. 633/1972nonché dell’art. 7 comma 1, l. n. 212/2000)». Con tale doglianza si sostiene che il giudice di primo grado, avendo accolto le ragioni della contribuentesulla insussistente responsabilità solidale della società, non aveva esaminatole altre eccezioni dedotte a sostegno della richiesta di annullamento delle pretese erariali. Esse erano state dunque riproposte a seguito dell’appello dell’ufficio, sul quale invece la Commissione regionale aveva decisosenza il loro preventivo esame. La sentenza era dunque viziata per omessa pronuncia. Anche il terzo motivo va rigettato. Nella difesa la ricorrente evidenzia che le ulteriori eccezioni formulate attenevano ad un difetto di allegazione di documentazione, che reputa necessaria al fine della corretta osservanza dei principi della chiarezza della motivazione, ai sensi dell’art. 7, l. 212 del 2000, e 56, dpr n. 600 del 1972. Questa Corte ha intanto chiarito che l’onere di allegazione di cui all’art. 7 della l. n. 212 del 2000è limitato ai documenti cui lo stesso fa riferimento, ma non si estende anche a quelli cui si riferisce il processo verbale di constatazione,i quali devono eventualmente essere prodotti in giudizio al fine di provare la legittimità della pretesa impositiva (Cass., 28 settembre 2020, n. 20428). Ebbene, intanto,dalla piana lettura della sentenza impugnata emerge che la Commissione regionale ha menzionato, in due diverse parti , le eccezioni che la società sostiene siano state ignorate dal giudice d’appello, e cioè nel primo rigo di pag. 3, quando elenca le ragioni d’impugnazione formulate in primo grado, e,sempre a pag. 3, ultimo capoverso, quando elenca le eccezioni riproposte in via subordinata. RGN 8140/2020 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] indica che,in sentenza, delle questioni riproposte il collegio ne ha tenuto conto, evidentemente ritenendo che, ai fini della prova della consapevole e complice partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA]. alla fraudolenta opera posta in atto in danno dei crediti erariali-cui era funzionale la cessione del ramo d’azienda della A.B.C. Logisticae per la quale ora al la società è contestata la responsabilità solidale-quella documentazione non fosse necessaria alla decisione. A tal fine occorre chiarire quali regole vanno applicate alla società , qualora sia chiamata a rispondere ex art. 14, comma 4, d.lgs. 472 del 1997. Giurisprudenza ormai consolidata ha evidenziato che l’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 prevede la responsabilità solidale del cessionario d’azienda per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni dovute dal cedente, distinguendo l’ipotesi della cessione lecita, in cui la responsabilità del cessionario è sussidiaria e limitata (commi da 1 a 3), dalla cessione in frode al fisco, in cui la responsabilità è paritaria e illimitata (comma 4). In nessuno dei due casi, tuttavia, l’avviso di accertamento diretto alcedente deve essere notificato anche al cessionario, in mancanza di espressa deroga al principio generale, desumibile dall’art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui l’avviso di accertamento è notificato al contribuente e non agli altri soggetti che, a vario titolo, possano essere tenuti al pagamento dell’imposta accertata (cfr. Cass., 20 novembre 2020, n. 26480; 29 dicembre 2020, n. 29722; 31 marzo 2022, n. 10377). D’altronde, già arresti più datati della giurisprudenza di legittimità avevano evidenziato che il cessionario d’azienda non ha legittimazione all’impugnazione dell’avviso d’accertamento indirizzato al cedente, per non essere destinatario dell’atto impugnato, né parte del rapporto controverso, né compresotra i soggetti dell’imposizione tributaria, e ciò neppure quando l’avviso d’accertamento sia stato a lui notificato (4 aprile 2012, n. 5375), potendo solo intervenire ad adiuvandum nel giudizio di opposizione proposto dal cedente, perché, pur non destinatario dell’atto impositivo impug nato, può essere chiamato ad adempiere l’imposizione tributaria, ciò per cui risulta ammissibile l’intervento adesivo dipendente del terzo (cfr. Cass., 12 gennaio 2012, n. 255, con cui il giudice di legittimità ha inteso operare una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14, d.lgs. n. 472 del 1997). RGN 8140/2020 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] è d’altronde casuale che la difesa sulla quale il ricorso dell’odierna ricorrente si fonda, sin dall’atto introduttivo, non è quella della contestazione degli addebiti rivolti dall’Agenzia delle entrate nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., ma solo quella del contrasto alla imputazione della propria responsabilità solidale nei debiti della [OSCURATO:SOCIETA]. È questa e solo questa, d’altronde, l’unica ragione per la quale la ricorrente ha ricevuto notifica dell’atto impositivo e in ra pporto a tale addebito essa, sin dall’atto introduttivo,ha impostato la propria difesa. Ne discende che del tutto eccentrica risulta l ’ eccepita carenza di motivazione dell’atto impositivo, atteso che in riferimento al rapporto giuridico d’imposta tra Amministrazione finanziaria e [OSCURATO:SOCIETA], il cui p.v.c. è pacifico che gli sia stato allegato (quello dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), la ricorrente aveva ricevutoquanto necessario alla propria difesa, laddove di certo era del tutto irrilevante il p.v.c. redatto dai verificatori nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. In disparte la circostanza che la società [OSCURATO:SOCIETA] abbia inteso acquietarsi sin dall’esito del primo grado di giudizio, così che la sentenza di rigetto delle proprie ragioni èdivenuta definitiva nei confronti di quest’ultima, così come definitivonei suoi confronti è divenuto l’atto impositivo, in ogni caso la [OSCURATO:SOCIETA] non poteva neppure invocare la violazione delle norme poste a presidio della motivazione dell’avviso d’accertamento. Peculiare è la propria posizione giuridica, cioè di soggetto chiamato a rispondere in via solidale, senza far propriamente parte del rapporto giu ridico d’imposta insorto tra Amministrazione finanziaria e [OSCURATO:SOCIETA]., alla luce della consolidata interpretazione della disciplina resa dalla giurisprudenza di legittimità. Tenendo conto di queste premesse, il collegio d’appello correttamente ha ritenuto irrilevante la lamentata allegazione degli atti reclamati dalla odierna ricorrente, di contro valutando del tutto sufficienti, perché già gravi, precisi e concordanti, gli elementi raccolti nel processoa dimostrazione della consapevole e complice partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA] alla condotta frodatoria, consistita, a sua volta, mediante l’acquisto dell’azienda o del ramo d’azienda della [OSCURATO:SOCIETA], nello spogliare quest’ultima del suo patrimonio e dei suoi beni, attuando una condotta in frode ai crediti tributari. Il terzo motivo va pertanto rigettato. RGN 8140/2020 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] il quarto motivoha denunciato la «Violazione e falsa applicazione degli artt.: 1, comma 1, lett. A) D.lgs. n. 74/2000, 2697 c.c., 2727 c.c., 2729 c.c., 14 D.lgs. n. 472 del 1997 in relazione all’art. 360m comma 1, n.3 c.p.c.» in riferimento alla asserita responsabilità solidale della [OSCURATO:SOCIETA]., che erroneamente il giudice d’appello avrebbe riconosciuto. Con l’ulteriore censura la difesa della società ha inteso evidenziare le carenze logiche della sentenza, che avrebbe desunto dalle operazioni di cessione di beni, intervenute tra la cedente [OSCURATO:SOCIETA]. e la cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. una attività frodatoria che avrebbe coinvolto anche la [OSCURATO:SOCIETA], addebitandole una responsabilità solidale nei debiti della seconda. A tal fine sostiene l’insignificanza delle operazioni soggettivamente inesistenti poste in essere tra le due società, affermando che al contrario le cessioni sarebbero state realmente effettuate, senza che potesse avere rilievo la circostanza che l’Iva non fosse stata versata all’erario dalla cedente, né che il mancato pagamento di corrispettivi poteva privare la cessionaria del diritto di detrarre l’Iva.Afferma anche che dalla sentenza emergerebbe che “il meccanismo frodatorio costituito dalla emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti di cui essa si sarebbe resa partecipe è frutto di erronea applicazione dell’art. 1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 74/2000”. Il motivo è inammissibile. Esso,intanto, sotto la veste della critica rivolta alla sentenza per violazione di legge, sollecita di fatto a questa Corte una inammissibile rivalutazione del merito della vicenda. Ma soprattutto esso è ancora una volta eccentrico rispetto alle ragioni illustrate in sentenza dal giudice d’appello. Intanto deve ancora precisarsi che la causa della responsabilità solidale della ricorrente nei debiti fiscali della [OSCURATO:SOCIETA] è da ricondursi all’acquisto del ramo d’azienda di quest’ultima, attinta da atto impositivo (divenuto definitivo), acquisto valutato come operato con la finalità di perseguire un intento frodatorio dei crediti tributari (mediante lo svuotamento del patrimonio della debitrice erariale, ossia la [OSCURATO:SOCIETA]). È del tutto errato allora l’osservazione secondo cui la responsabilità solidale si baserebbe sulla emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, che riguardano operazioni avvenute tra altre RGN 8140/2020 Consigliere rel. Federici compagini sociali e per le quali, appunto,risponde, quanto ai fatti contestati con l’avviso d’accertamento, l’[OSCURATO:SOCIETA]. A tal fine, l’ampia illustrazione delle vicende sociali che hanno interessato la [OSCURATO:SOCIETA],la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA], è stata operata dalla Commissione regionale per inquadrare correttamente la fattispecienel suo contesto complessivo, caratterizzato dal compimento di una serie di attività frodatorie, in danno dell’erario, mediante operazioni soggettivamente inesistenti, oppure mediante operazioni di depauperamento del patrimonio sociale, onde impedire aggressioni esecutive nei confronti dei medesimi patrimoni, il tutto governato dalla famiglia Bianchi / [OSCURATO:PERSONA], i cui componenti erano soci o amministratori, formali o di fatto, delle medesime società. Tutto questo viene rappresentato, in modo a volte succinto ma parimenti esaustivo dalla Commissione regionale, al fine di valorizzare gli elementi da cui, per quanto qui di interesse, evincere la consapevole partecipazione ad attività frodatorie da parte della [OSCURATO:SOCIETA], che nel caso di specie è chiamata a rispondere per responsabilità solidale (in altre vicende e in altri giudizi invece a titolo di debitrice diretta dell’Amministrazionefinanziaria). Il motivo,dunque non ha neppure colto il senso dell e argomentazioni della sentenza impugnata. Per quanto chiarito è altrettanto privo di pregio il quinto motivo, con il quale si lamenta la «nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.». Con esso si sostiene che la contribuente aveva ribadito nelle sue difese che le cessioni di beni tra la BA Distribuzione e la [OSCURATO:SOCIETA] erano reali e non inesistenti, così che la società acquirente era legittimata ex art. 19, d.P.R. 633 del 1972, alla detrazione dell’iva. La sentenza si era invece limitata ad opporre circostanze fattuali prive di rilievo sottoil profilo logico-probatorio. Per quanto già chiarito nel motivare il rigetto delle altre censure, anche questo motivo è del tutto infondato, atteso che le valutazioni e le conclusioni, cui il giudice regionale era pervenuto, non potevano certo essere intaccate dalle mere asserzioni difensive formulate dalla contribuente. In definitiva il ricorso va rigettato. Alla soccombenza segue la condanna alla rifusione delle spese di causa, nella misura specificata in dispositivo. RGN 8140/2020 Consigliere rel. Federici P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il rico rso, condanna la ricorrente al pagamento in fa vore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.900,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sentenza Cassazione n. 19145/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris