CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024
Cassazione n. 14167/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 5 luglio 2023 che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e 5 cod. pen. -Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione della sua penale responsabilità è generico per indeterminatezza perché privo de requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta e immune da vizi (si veda pag. 2 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - Rilevato che il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di giudizio di comparazione fra le circostanze e di eccessività della pena è manifestamente infondato non confrontandosi con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui è preclusa al giudice di legittimità una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); - Rilevato che il motivo in punto di trattamento sanzionatorio è generico nella parte in cui non indica elementi di fatto favorevoli non valutati dal giudice -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] re est