CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08297/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Urbino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Urbino ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del G.u.p.del Tribunale della stessa città del 24/07/2025, che aveva rigettato l’istanza di dissequestro e restituzione di alcuni beni e quella subordinata di riduzione della quota sequestrata all’imputato in misura proporzionale a quanto concretamente conseguito e in misura eguale a quella sequestrata agli altri imputati nel medesimo procedimento. 2.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica per avere il Tribunale dell'appello cautelare ritenuto l’inammissibilità del primo motivo di gravame perché asseritamente proposto in violazione del principio devolutivo.Il Tribunale aveva erroneamente valutato le allegazioni e argomentazioni della difesa, che aveva sin dall’inizio posto il tema della mancata imposizione del sequestro prima sui beni dell’ente piuttosto che del singolo, non apparendo sufficiente a tal fine affermare che questi beni risultavano già gravati da ipoteca bancaria, senza tenere conto dei principi espressi dalla giurisprudenza su questo tema, ricorrendo, dunque, sul punto una violazione di legge. 2.2.Vizio della motivazione perché omessa e violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 2, 321, comma 2, cod. proc. pen., nonché degli artt. 20 e 25 del d.lgs. n. 159 del 2011, 1, commi da 194 a 205 della l. n. 228 del 2014. La motivazione sul tema introdotto relativo all’ordine con il quale procedere al sequestro dei beni e all’illegittima apprensione in via principale e diretta dei beni del ricorrente piuttosto che procedere al sequestro dei beni della [OSCURATO:PERSONA]. Soc. era stata del tutto omessa. 2.3.Vizio della motivazione perché manifestamente illogica quanto alla proporzionalità del sequestro operato nei confronti del ricorrente. Con il secondo motivo di appello era stata richiesta la riduzione dei beni sequestrati, rispettando le quote di ripartizione fra i coimputati. La motivazione del G.u.p. del Tribunale di Urbino, confermata anche dal Tribunale in sede di appello cautelare, aveva ritenuto che l’ammontare del sequestro sarebbe stato addirittura inferiore alla quota attribuibile al [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle imputazioni ascritte, riferendosi così ad un criterio meramente astratto che non ha tenuto conto dell’approdo delle Sezioni unite n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini. 3.Il Procuratore Generale ha chiesto che il provvedimento impugnato venga annullato con rinvio in relazione al primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Urbino per nuovo giudizio ai sensi dell’art.324 cod. proc. pen. 2.Il primo e secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, sono fondati. Il terzo motivo di ricorso risulta invece assorbito. 3.Nel primo e secondo motivo di ricorso la difesa ha segnalato l’erronea dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di appello per violazione del principio devolutivo e la conseguente omissione della motivazione su un tema decisivo rappresentato dalla prospettata necessità di giungere al sequestro dei beni in via prioritaria della Soc. coop. [OSCURATO:PERSONA] in ragione della prevalenza della misura di prevenzione patrimoniale sui diritti di garanzia acquisiti da terzi creditori sugli stessi beni. Le censure difensive sono fondate, tenuto conto della documentazione allegata ed attesa la portata della istanza di dissequestro e le puntuali considerazioni espresse di conseguenza anche nel corpo del motivo di appello, che ponevano in modo esplicito e non controverso il tema della previa possibilità di porre in essere il sequestro in via preventiva nei confronti della Soc. coop. [OSCURATO:PERSONA]. La questione risulta posta proprio in relazione alle motivazioni del giudice di primo grado (e in relazione alle quali la istanza di dissequestro veniva rigettata) e reiterata in sede di appello, con argomenti difensivi specifici afferenti al ruolo del singolo rispetto alla società. La motivazione sul punto risulta oggettivamente omessa, sicché la mancanza di motivazione del primo giudice adito in sede di richiesta di revoca, doveva trovare rimedio nella decisione di merito sollecitata al giudice di appello (Sez. 3, n. 42470 del 01/10/2024, Isgrò, Rv. 287140-01; Sez. 3, n. 1465 del 10/11/2023, dep. 2024, Orza, Rv. 285737-03; Sez. 3, n. 37608 del 09/06/2021, Costagliola, Rv. 282023-01). Il Tribunale di Urbino, in sede di rinvio, dovrà conseguentemente valutare, nell’ambito della propria piena discrezionalità, la censura di cui al primo motivo di ricorso, quanto alla possibilità o meno di disporre il sequestro preventivo nei confronti della società sopra richiamata, affrontando all’esito di tale valutazione eventuali ulteriori censure logicamente discendenti da tale questione. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Urbino comp