Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 ottobre 2023

Cassazione n. 31426/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 21762-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Oggetto R.G.N. 21762/2020 Cron.

Rep.

Ud. 04/10/2023 CC avverso la sentenza n. 230/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 22/05/2020 R.G.N. 6/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Catania, con la sentenza in atti, in riforma della sentenza resa dal tribunale di Catania dichiarava la nullità del licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], ordinava la reintegrazione ed il risarcimento del danno dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione in considerazione della natura ritorsiva del licenziamento intimato dopo 15 giorni dalla richiesta di pagamento delle spettanze retributive relative ad arretrati di diversi anni.

Alla base della pronuncia la Corte rilevava altresì, anzitutto, l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento “per riduzione del personale” genericamente allegato dal datore di lavoro in considerazione “della nota crisi che investe l'economia italiana in particolare quella siciliana” trattandosi di una causale non conforme alla previsione dell'art. 3 della legge n. 604/66 anche in considerazione dell'attività professionale di medico del datore di lavoro titolare di studio professionale; poteva pertanto dirsi che la causale addotta mancasse dei necessari elementi fattuali previsti dall’art, 3 della l.604/66 e fosse priva di effettività.

Inoltre dalla istruttoria compiuta nella causa risultava che comunque dopo il licenziamento l'attività dello studio professionale era proseguita mantenendo invariato il modulo organizzativo originario che comportava l'attribuzione delle mansioni di segretaria già svolte dal ricorrente ad altra persona.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi ai quali ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

Il controricorrente ha depositato memoria ex art 380bis.1., primo comma c.p.c.

Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Col primo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione falsa applicazione dell'art. 3 della legge 604/66 e dell'art. 41 Costituzione in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; si sostiene che in realtà il dottore ricorrente non era in grado di pagare la segretaria e per questo l’aveva legittimamente licenziata attraverso un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo con la soppressione di una posizione lavorativa, non avendo successivamente assunto alcuna altra figura provvedendo da sé medesimo all'adempimento delle mansioni.

La stessa ricorrente aveva allegato di non essere stata pagata regolarmente già da sei anni prima del licenziamento, confermando quindi le difficoltà del dottore Scornavacca.

Inoltre la sentenza era illegittima perché non aveva esaminato una testimonianza.

La Corte d'appello non avrebbe dovuto neanche esaminare la sussistenza del licenziamento ritorsivo stante che il datore di lavoro aveva già dato prova del giustificato motivo oggettivo del suddetto licenziamento. 2.- Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della legge n. 108/90 art. 3 in combinato disposto con gli artt. 1324 e 1345 c.c. e con la legge n. 300/70 art. 18 in relazione all'articolo 360 numero 3 cpc per avere ritenuto applicabile la tutela reale della reintegra, ritenendo il licenziamento ritorsivo in assenza di alcun indizio in tal senso solo perché oltre 20 giorni prima la lavoratrice aveva inviato al datore di lavoro una lettera in cui chiedeva il pagamento degli arretrati dal 2009.

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 91 c.p.c. perché la nullità della sentenza impugnata comportava l'annullamento del capo relativo alle spese del giudizio in virtù del principio di soccombenza. 4.- In via preliminare deve essere dichiarata la tardività del ricorso proposto oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 1, comma 62 della legge n. 92/2012 decorrente dalla comunicazione del provvedimento integrale, quale risultante in atti dall'attestazione rilasciata dalla cancelleria con i dati estratti automaticamente dal registro informatico.

Nel caso di specie risulta infatti dagli atti depositati che copia integrale della sentenza è stata comunicata a mezzo pec in data 22 maggio 2020, subito dopo la pubblicazione, dalla cancelleria della Corte d'appello di Catania al difensore costituito di parte convenuta avv. [OSCURATO:PERSONA]; mentre il ricorso per cassazione risulta depositato fuori termine, in data 11.8.2020.

A nulla rileva invece ai fini della decorrenza del termine la data di notifica al dottor Scornavacca della sentenza munita di formula esecutiva e del relativo atto di precetto.

Come rilevato da questa Corte nella sentenza n. 134/2019 il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione di cui all'art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012 decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento integrale, quale risultante dall'attestazione rilasciata dalla cancelleria con i dati estratti automaticamente dal registro informatico. 5.- Alla stregua di quanto esposto il ricorso va dichiarato inammissibile; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] antistatario.

Non sussistono invece i presupposti di legge per la condanna ex art 96 c.p.c.

6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in € 5.000, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%; con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] antistatario.

Rigetta la richiesta di condanna ex art 96 c.p.c.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21762-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Oggetto R.G.N. 21762/2020 Cron. Rep. Ud. 04/10/2023 CC avverso la sentenza n. 230/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 22/05/2020 R.G.N. 6/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Catania, con la sentenza in atti, in riforma della sentenza resa dal tribunale di Catania dichiarava la nullità del licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], ordinava la reintegrazione ed il risarcimento del danno dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione in considerazione della natura ritorsiva del licenziamento intimato dopo 15 giorni dalla richiesta di pagamento delle spettanze retributive relative ad arretrati di diversi anni. Alla base della pronuncia la Corte rilevava altresì, anzitutto, l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento “per riduzione del personale” genericamente allegato dal datore di lavoro in considerazione “della nota crisi che investe l'economia italiana in particolare quella siciliana” trattandosi di una causale non conforme alla previsione dell'art. 3 della legge n. 604/66 anche in considerazione dell'attività professionale di medico del datore di lavoro titolare di studio professionale; poteva pertanto dirsi che la causale addotta mancasse dei necessari elementi fattuali previsti dall’art, 3 della l.604/66 e fosse priva di effettività. Inoltre dalla istruttoria compiuta nella causa risultava che comunque dopo il licenziamento l'attività dello studio professionale era proseguita mantenendo invariato il modulo organizzativo originario che comportava l'attribuzione delle mansioni di segretaria già svolte dal ricorrente ad altra persona. Contro la sentenza ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi ai quali ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Il controricorrente ha depositato memoria ex art 380bis.1., primo comma c.p.c. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Col primo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione falsa applicazione dell'art. 3 della legge 604/66 e dell'art. 41 Costituzione in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; si sostiene che in realtà il dottore ricorrente non era in grado di pagare la segretaria e per questo l’aveva legittimamente licenziata attraverso un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo con la soppressione di una posizione lavorativa, non avendo successivamente assunto alcuna altra figura provvedendo da sé medesimo all'adempimento delle mansioni. La stessa ricorrente aveva allegato di non essere stata pagata regolarmente già da sei anni prima del licenziamento, confermando quindi le difficoltà del dottore Scornavacca. Inoltre la sentenza era illegittima perché non aveva esaminato una testimonianza. La Corte d'appello non avrebbe dovuto neanche esaminare la sussistenza del licenziamento ritorsivo stante che il datore di lavoro aveva già dato prova del giustificato motivo oggettivo del suddetto licenziamento. 2.- Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della legge n. 108/90 art. 3 in combinato disposto con gli artt. 1324 e 1345 c.c. e con la legge n. 300/70 art. 18 in relazione all'articolo 360 numero 3 cpc per avere ritenuto applicabile la tutela reale della reintegra, ritenendo il licenziamento ritorsivo in assenza di alcun indizio in tal senso solo perché oltre 20 giorni prima la lavoratrice aveva inviato al datore di lavoro una lettera in cui chiedeva il pagamento degli arretrati dal 2009. 3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 91 c.p.c. perché la nullità della sentenza impugnata comportava l'annullamento del capo relativo alle spese del giudizio in virtù del principio di soccombenza. 4.- In via preliminare deve essere dichiarata la tardività del ricorso proposto oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 1, comma 62 della legge n. 92/2012 decorrente dalla comunicazione del provvedimento integrale, quale risultante in atti dall'attestazione rilasciata dalla cancelleria con i dati estratti automaticamente dal registro informatico. Nel caso di specie risulta infatti dagli atti depositati che copia integrale della sentenza è stata comunicata a mezzo pec in data 22 maggio 2020, subito dopo la pubblicazione, dalla cancelleria della Corte d'appello di Catania al difensore costituito di parte convenuta avv. [OSCURATO:PERSONA]; mentre il ricorso per cassazione risulta depositato fuori termine, in data 11.8.2020. A nulla rileva invece ai fini della decorrenza del termine la data di notifica al dottor Scornavacca della sentenza munita di formula esecutiva e del relativo atto di precetto. Come rilevato da questa Corte nella sentenza n. 134/2019 il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione di cui all'art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012 decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento integrale, quale risultante dall'attestazione rilasciata dalla cancelleria con i dati estratti automaticamente dal registro informatico. 5.- Alla stregua di quanto esposto il ricorso va dichiarato inammissibile; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] antistatario. Non sussistono invece i presupposti di legge per la condanna ex art 96 c.p.c. 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in € 5.000, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%; con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] antistatario. Rigetta la richiesta di condanna ex art 96 c.p.c. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, par
Sentenza Cassazione n. 31426/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris