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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2022

Cassazione n. 09564/2023

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Ud.04/04/2023 CC ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20188/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 86, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domicil iata in [OSCURATO:PERSONA], presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 1225/2022depositata il 17/01/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. L'Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:SOCIETA]. ed a [OSCURATO:PERSONA], quale ex legale rappresentante, un avviso di accertamento con il quale, relativamente all'anno di imposta 2007, aveva contestato l'indebita percezione di contributi pubblici a fondo perduto, con conseguente tassazione ai fini Ires e Iva.

2. Avverso l'atto impositivo la società e [OSCURATO:PERSONA] avevano proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Cosenza. 3.Avverso la decisione del giudice di primo grado la società e [OSCURATO:PERSONA] avevano proposto appello, chela Commissione tributaria regionale della Calabria aveva rigettato con sentenza n. 314/14 depositata il 25.2.2014.

4. La società e [OSCURATO:PERSONA] avevan o quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a sei motivi di censura. 5.Con ordinanza n,. 1225/2022 depositata il 17.1.2022, questa Corte aveva rigettato il ricorso.

6. Contro questa sentenza la società ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 3 c.p.c. 7.L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Il ricorso è stato proposto ai sensi dell’art. 395 n. 3 c.p.c., attesa la sopravvenuta conoscenza di un atto essenziale ai fini del decidere, consistente nella sentenza penale di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascrittigli in relazione ai medesimi fatti oggetto del contenzioso tributario.

2. In particolare, il procedimento penale è stato definito con la formula «perché il fatto non sussiste», emessa dal Tribunale di Castrovillari con il n. 2211/2015 e depositata il 14/01/2016, divenuta cosa giudicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3.Il ricorso è inammissibile. 4.La revocazione dei provvedimenti della Corte di Cassazione è consentita, secondo quanto stabilito dall’art. 391 bis c.p.c., nel caso previsto dall’art. 395 n. 4 c.p.c. riguardante un “errore percettivo”, che consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa ovvero l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita dagli atti o documenti di causa, qualora il fatto non sia stato un punto controverso oggetto della sentenza impugnata (Cass. n. 37382 del 2022; Cass. n. 25752 del 2022). 5.Soltanto quando la Corte ha deciso la causa nel merito (v. art. 384 comma 2 c.p.c.), il provvedimento è impugnabile anche ai sensi dell’art. 395 n. 3 c.p.c. (si veda, in proposito, l’art. 391-ter c.p.c.), ma in questo caso l’ordinanza impugnata per revocazione si è limitata al rigetto dei motivi di ricorso proposti. 6.E' stato sottolineato (si veda Cass., n. 862 del 2011) che la scelta del legislatore, espressa dalla norma di cui all'art. 391-ter c.p.c., di non assoggettare a revocazione anche le sentenze di mera legittimità della Corte di cassazione, oltre a quelle che decidono anche il merito, emesse ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., non comporta vizi d'incostituzionalità della norma di cui al citato art. 391-ter, sia perché l'estensione delle ipotesi di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione può essere operata solo dal legislatore, nell'ambito delle valutazioni discrezionali di sua competenza, alle quali non rimane estranea l'esigenza, costituzionalizzata nell'art. 111 Cost., di evitare che i giudizi si protraggano all'infinito, sia perché un'eventuale difforme interpretazione della norma richiederebbe al giudice delle leggi un'inammissibile addizione, ponendo in essere un significativo mutamento dell'intero sistema processuale vigente (v. anche Cass. n. 21912 del 2015; Cass. n. 31265 del 2018).

7. Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagame nto, a favore della controricorrente, delle spese che liquida in euro 12.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ud.04/04/2023 CC ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20188/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 86, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domicil iata in [OSCURATO:PERSONA], presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 1225/2022depositata il 17/01/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. L'Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:SOCIETA]. ed a [OSCURATO:PERSONA], quale ex legale rappresentante, un avviso di accertamento con il quale, relativamente all'anno di imposta 2007, aveva contestato l'indebita percezione di contributi pubblici a fondo perduto, con conseguente tassazione ai fini Ires e Iva. 2. Avverso l'atto impositivo la società e [OSCURATO:PERSONA] avevano proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Cosenza. 3.Avverso la decisione del giudice di primo grado la società e [OSCURATO:PERSONA] avevano proposto appello, chela Commissione tributaria regionale della Calabria aveva rigettato con sentenza n. 314/14 depositata il 25.2.2014. 4. La società e [OSCURATO:PERSONA] avevan o quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a sei motivi di censura. 5.Con ordinanza n,. 1225/2022 depositata il 17.1.2022, questa Corte aveva rigettato il ricorso. 6. Contro questa sentenza la società ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 3 c.p.c. 7.L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Il ricorso è stato proposto ai sensi dell’art. 395 n. 3 c.p.c., attesa la sopravvenuta conoscenza di un atto essenziale ai fini del decidere, consistente nella sentenza penale di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascrittigli in relazione ai medesimi fatti oggetto del contenzioso tributario. 2. In particolare, il procedimento penale è stato definito con la formula «perché il fatto non sussiste», emessa dal Tribunale di Castrovillari con il n. 2211/2015 e depositata il 14/01/2016, divenuta cosa giudicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3.Il ricorso è inammissibile. 4.La revocazione dei provvedimenti della Corte di Cassazione è consentita, secondo quanto stabilito dall’art. 391 bis c.p.c., nel caso previsto dall’art. 395 n. 4 c.p.c. riguardante un “errore percettivo”, che consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa ovvero l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita dagli atti o documenti di causa, qualora il fatto non sia stato un punto controverso oggetto della sentenza impugnata (Cass. n. 37382 del 2022; Cass. n. 25752 del 2022). 5.Soltanto quando la Corte ha deciso la causa nel merito (v. art. 384 comma 2 c.p.c.), il provvedimento è impugnabile anche ai sensi dell’art. 395 n. 3 c.p.c. (si veda, in proposito, l’art. 391-ter c.p.c.), ma in questo caso l’ordinanza impugnata per revocazione si è limitata al rigetto dei motivi di ricorso proposti. 6.E' stato sottolineato (si veda Cass., n. 862 del 2011) che la scelta del legislatore, espressa dalla norma di cui all'art. 391-ter c.p.c., di non assoggettare a revocazione anche le sentenze di mera legittimità della Corte di cassazione, oltre a quelle che decidono anche il merito, emesse ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., non comporta vizi d'incostituzionalità della norma di cui al citato art. 391-ter, sia perché l'estensione delle ipotesi di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione può essere operata solo dal legislatore, nell'ambito delle valutazioni discrezionali di sua competenza, alle quali non rimane estranea l'esigenza, costituzionalizzata nell'art. 111 Cost., di evitare che i giudizi si protraggano all'infinito, sia perché un'eventuale difforme interpretazione della norma richiederebbe al giudice delle leggi un'inammissibile addizione, ponendo in essere un significativo mutamento dell'intero sistema processuale vigente (v. anche Cass. n. 21912 del 2015; Cass. n. 31265 del 2018). 7. Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagame nto, a favore della controricorrente, delle spese che liquida in euro 12.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto p
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