CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2025
Cassazione n. 39884/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01WKCU4) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Venezia emessa in data 30.06.2023 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 1 di reclusione ed euro 50 di multa per il reato di cui agli articoli 56, 624, 625, n.7 cod. pen. 2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando vizio di motivazione in riferimento al mancato accertamento di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. 3. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, si rileva la palese inammissibilità di quest'ultimo per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto da soggetto privo di legittimazione, cioè dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione. 4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 25 novembre 2025.