CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 febbraio 2024
Cassazione n. 37410/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 29 febbraio 2024, confermava la pronuncia del G.U.P. presso il Tribunale di Torino del 23 giugno 2022 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di tentata rapina. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato personalmente, deducendo, anche, l'illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod.proc.pen. come riformulato dalla legge c.d. Orlando del 2017. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato posto che ai sensi della disciplina dettata dall'art. 613 cod.proc.pen. solo i difensori abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori possono proporre ricorso per cassazione. Sok, 4. Quanto alla eccepita incostituzionalità va ricordato come sia già stato affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'a're.. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive; ed in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018 ) Rv. 272011 - 01). 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] '[OSCURATO:PERSONA]4": I "t" [OSCURATO:PERSONA] PENALEi O OTT. 2024 [OSCURATO:PERSONA]