CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16076/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell’imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, senza o con rinvio; F i r m a t o D a : V I N C E N Z O S I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 a 7 3 a 3 7 f e e b 4 6 1 9 1 - F i r m a t o D a : S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0 F i r m a t o D a : F R A N C E S C O C E N T O F A N T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 5 7 9 9 c 5 b 1 c 2 e 8 4 4 c [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste ribadiva la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all’art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, contestato in quanto l’imputato, destinatario di avviso orale del Questore, con prescrizione accessoria di non possedere e/o utilizzare apparati di comunicazione radiotrasmittente, aveva violato detta prescrizione essendo stato trovato in possesso di un telefono cellulare. 2. Ricorre l’imputato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, per aver la Corte territoriale ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del reato addebitato, nonostante l’assenza di elementi che deponessero in tal senso. Egli aveva sempre dichiarato di avere dimenticato di non poter tenere con sé il cellulare. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, in difetto di diversa sollecitazione di parte, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, seconda proposizione, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 2 del 2023, antecedente la pronuncia della sentenza impugnata, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il questore può vietare, in tutto o in parte, il possesso o l’utilizzo. L’art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159 è disposizione meramente sanzionatoria dell’infrazione ai divieti di cui al menzionato comma 4 (e ai commi 5 e 6-bis) del precedente art. 3. Con la caducazione ex tunc, in forza del giudicato costituzionale, della possibilità per il questore di imporre il divieto di possedere e/o utilizzare telefoni cellulari, l’illiceità penale della trasgressione deve considerarsi pertanto venuta meno. 2. In presenza di ricorso, quale quello odierno, non manifestamente infondato, né altrimenti inammissibile, va pertanto adottata in questa sede – ai 2 F i r m a t o D a : V I N C E N Z O S I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 a 7 3 a 3 7 f e e b 4 6 1 9 1 - F i r m a t o D a : S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0 F i r m a t o D a : F R A N C E S C O C E N T O F A N T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 5 7 9 9 c 5 b 1 c 2 e 8 4 4 c sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen. – immediata declaratoria di insussistenza del fatto di reato, ciò comportando l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e l’assorbimento di ogni altra questione in ricorso sollevata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il