CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 00058/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18239/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FUNAIOLI 54/56,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., per legge domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12 , presso l ’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che lo rappresenta e difende -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante indicato in ricorso, domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE VELLETRI n.747/2022depositata il 11/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso: non essendo accompagnata la produzione di documenti - la verifica della cui ammissibilità,procedibilità e rilevanza resta qui impregiudicata - da alcuna manifestazione di volontà in tal senso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese di lite, da liquidarsicome in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente al pagamentodelle spese, che liquida: - in favore di AdER, in Euro 8 00,00 (ottocento/00) per compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito ed accessori di legge; - in favore delle altre controricorrenti, per ciascuna in Euro 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge. Così deciso